Indice
- I provvedimenti relativi alla prole
- L’affidamento del minore
- Le prescrizioni in tema di residenza
- Il contemperamento dei diversi interessi in gioco
1. I provvedimenti relativi alla prole
L’art. 7 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha ripreso, modificandola, la disciplina contenuta nell’art. 155 c.c., ha abrogato gli articoli 155 bis e 155 sexies c.c. e ha introdotto nel Libro I, Titolo IX, il nuovo Capo II dedicato alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei casi di separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, di annullamento e nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati al di fuori del matrimonio.
Pietra angolare della nuova disciplina è senza dubbio quella posta dall’art. 337 ter c.c., il quale stabilisce che “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
In vista del raggiungimento di tale obiettivo, il giudice adotta necessariamente i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
2. L’affidamento del minore
Ma quali sono tali provvedimenti?
Innanzitutto, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. Di conseguenza, se sul punto vi è accordo tra i genitori nulla quaestio.
Diversamente, in caso cioè di disaccordo, è il giudice a stabilire a quale dei genitori i figli minore debbano essere affidati, determinando allo stesso tempo modalità e durata temporale della loro presenza presso ciascun genitore, affinché il diritto alla bigenitorialità sia effettivamente garantito.
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3. Le prescrizioni in tema di residenza
Quello della rilocazione dei figli minori è tema non secondario, poiché esso può influire sullo sviluppo e il mantenimento di un equilibrato e continuativo rapporto di frequentazione del minore con entrambi i genitori.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c., “ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
Naturalmente, anche in questo caso, l’accordo tra i genitori risolve alla radice qualunque tipo di problematica. Mentre in caso di disaccordo, ciascuno dei genitori, quello che intende cambiare residenza o domicilio e quello che vi si oppone, possono rivolgersi al giudice per ottenere rispettivamente l’autorizzazione o il divieto al cambio di residenza/domicilio.
E ciò vale sia nell’ipotesi di affidamento condiviso, che nel caso di affidamento esclusivo: nell’uno e nell’altro caso se si vuole evitare il ricorso al giudice, la decisione relativa al cambio di residenza o domicilio deve essere assunta di comune accordo tra i genitori.
4. Il contemperamento dei diversi interessi in gioco
Ma cosa accade, in particolare, se il genitore collocatario del minore, ovvero quello presso il quale il minore trascorre la maggior parte del tempo, decide, senza il consenso dell’altro genitore, di trasferire la propria residenza o domicilio lontano dalla residenza del genitore non collocatario o addirittura all’estero?
Ebbene anche in questo caso il giudice terrà prioritariamente conto dell’interesse morale e materiale del minore, facendo salvo il diritto alla bigenitorialità, ma senza che quest’ultimo possa comunque pregiudicare il diritto del genitore che intende trasferirsi di “soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale” (art. 16 Cost.).
In questo senso la Cassazione Civile, Sezione I, con Ordinanza del 14 febbraio 2022, n. 4796 ha affermato che “il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (…) va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l’interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l’interesse primario del figlio deve porsi quale punto di «tenuta» o «caduta» della mediazione operata”.
In altri termini, sempre secondo la S.C., il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento del genitore collocatario del minore deve valutare, con l’interesse di quest’ultimo, l’interesse del genitore che abbia richiesto il trasferimento e quello del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento, in termini di peggioramento delle modalità di frequentazione del minore che da esso derivino.
Agli effetti pratici, dunque, il giudice potrà consentire il trasferimento di residenza o domicilio anche in luogo lontano dalla residenza del genitore non collocatario sempreché però, nel primario interesse del minore, la richiesta di trasferimento (1) sia connessa al soddisfacimento di un interesse apprezzabile del genitore richiedente, ad esempio di natura lavorativa, (2) non sia meramente e strumentalmente finalizzata a rendere più difficoltosa la frequentazione del minore da parte del genitore non collocatario, (3) non comporti il traumatico sradicamento del minore dal proprio ambiente socio-affettivo e tenga altresì conto, anche in relazione all’età del minore, della sua effettiva capacità di adattamento al nuovo luogo di residenza o domicilio, (4) sia controbilanciata dall’adozione di modalità di frequentazione del minore da parte del genitore non collocatario che, per tempi, scelta dei periodi e attenuazione dei maggiori oneri economici derivanti dal trasferimento siano tali da assicurare, anche nell’interesse del minore, il corretto ed effettivo esercizio del diritto alla bigenitorialità.
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