Il Tribunale del riesame può disporre la restituzione di tablet e smartphone anche senza specifica richiesta del PM

In una recente pronuncia (Cass. Pen. Sez. V, 17.10.2019, n. 42765, Presidente Miccoli, Estensore Settembre) la Cassazione ritorna sul delicato tema dei poteri del Tribunale in sede di riesame e sancisce la correttezza del provvedimento con cui i Giudici, pur in assenza di una specifica richiesta del P.M., avevano  disposto la restituzione all’imputato di smartphone e tablet dopo l’estrazione di “copia forense”, poiché tale provvedimento non implica l’adozione di una nuova misura cautelare, ma il riconoscimento della legittimità di quella già eseguita.

La vicenda

Nell’ambito di un procedimento penale istaurato per un reato di falso, la Procura della Repubblica di Napoli disponeva perquisizione (anche informatica) del luogo di residenza e dei veicoli nella disponibilità dell’imputato. Alla perquisizione seguiva il sequestro ad opera del personale di Polizia Giudiziaria e successivo decreto di convalida, avente ad oggetto alcuni apparecchi cellulari e tablet.

Contro tale decreto il ricorrente depositava richiesta di riesame, che il Tribunale rigettava ritenendo il provvedimento del PM congruamente motivato.

Avverso il rigetto l’imputato proponeva ricorso per cassazione per diversi motivi.

Per quel che qui interessa, assume peculiare rilievo il primo motivo, con il quale la difesa assumeva che il Tribunale – in violazione degli artt. 50, 326 e 358 c.p.p., nonché degli artt. 11, 107 e 112 della Costituzione, avesse esercitato un potere riservato al Pubblico Ministero, disponendo l’estrazione della copia forense del materiale informatico anche senza la specifica richiesta della Procura.

Rilevanza assumono anche i successivi motivi di ricorso, con i quali si eccepisce la genericità della motivazione del decreto di convalida del sequestro, nonché la violazione dei principi di adeguatezza e proporzione che sorreggono l’intera materia delle misure cautelari.

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Premessa: la cognizione del Tribunale del riesame

Per apprezzare pienamente il dictum dei Giudici di Legittimità è bene ricordare brevemente i tratti caratteristici del giudizio avanti il Tribunale del riesame.

Il procedimento di riesame è disciplinato agli artt. 309 e seguenti del Codice di Procedura Penale.

Il riesame è ammesso contro le ordinanze che applicano per la prima volta una misura coercitiva; la richiesta può essere effettuata dall’imputato o dal suo difensore nel termine di 10 giorni dall’esecuzione o notificazione del provvedimento. La proposizione del riesame non ha effetto sospensivo.

Competente funzionalmente è il tribunale del distretto di Corte d’appello nel cui ambito ha sede il giudice che ha emesso la misura.

Tutto il sistema delle misure cautelari – personali e reali – è informato al canone della proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 275, co. 2 c.p.p.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, la libertà di una persona – e la libera disponibilità dei suoi beni – non devono essere limitate più di quanto sia strettamente necessario.

In base al principio di adeguatezza, il giudice deve valutare la specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare in concreto (c.d. pluralità graduata).

Il Tribunale del riesame dispone di una cognizione totalmente devolutiva: esso non è vincolato ai motivi espressi nell’atto di riesame, ma gode di ampia libertà, potendo annullare, confermare o riformare il provvedimento cautelare (art. 309 co. 9 c.p.p.).

 

Il dovere di motivazione in sede di applicazione della misura cautelare

Tale ampia cognizione non può – ovviamente – trasmodare nell’arbitrio: ed infatti il dovere di motivazione del provvedimento è, per il Tribunale del riesame, molto stringente, specie a seguito delle recenti modifiche legislative. Il nuovo art. 292, così come modificato dalla l. 47/2015, ha infatti introdotto un limite al potere decisionale del giudice (e, poi, anche del Tribunale del riesame) in sede di applicazione della misura cautelare: se, in base alla normativa precedente, la motivazione poteva essere sommaria, adesso deve essere esaustiva.

L’ordinanza con cui il giudice applica la misura coercitiva deve infatti contenere l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato (art. 292, co. 2, lett. c) c.p.p.).

L’ordinanza deve altresì contenere l’esposizione e autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa nonché, in caso di applicazione della custodia carceraria, l’esposizione e autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure (art. 292, co. 2, lett. c-bis) c.p.p.).

La legge, con l’espressione “esposizione e autonoma valutazione”  intende precisare che non sono accettabili mere formule di stile o motivazioni per relationem appiattite sulla richiesta del p.m. e prive di autonoma elaborazione logica.

L’ordinanza deve altresì contenere la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato (art. 292 co. 2 lett. c-ter) c.p.p.).

Va ricordato poi che, ai sensi dell’art. 299 co. 4 c.p.p. la sostituzione (in peius) della misura cautelare può essere disposta dal giudice soltanto su richiesta del Pubblico Ministero, e non d’ufficio: ciò che avviene allorché le esigenze cautelari risultino essersi aggravate ovvero quando l’imputato ha trasgredito le disposizioni relative alla misura (così l’art. 276 c.p.p.).

 

La sentenza della Corte: sui poteri di cognizione del Tribunale in sede di riesame

Proprio su questi aspetti normativi di fondamentale importanza s’innesta la riflessione della Suprema Corte.

In primo luogo i Giudici, nel ritenere manifestamente infondate le censure in rito presentate dal ricorrente, si soffermano sui poteri di cognizione del Tribunale del riesame.

Secondo la difesa il tribunale, disponendo l’estrazione di copia forense del materiale informatico e la restituzione dei dispositivi sequestrati, avrebbe esercitato una facoltà riservata al solo Pubblico Ministero.

I Supremi Giudici specificano al riguardo che il Tribunale, nel disporre estrazione della “copia forense” dei dispositivi informatici sequestrati prima della restituzione, non aveva bisogno di alcuna richiesta da parte del p.m. È pur vero che l’art. 299 co. 4 c.p.p., sopra ricordato, prevede che la sostituzione in peius della misura cautelare può essere disposta dal giudice soltanto su richiesta del Pubblico Ministero, e non d’ufficio. È altrettanto vero, tuttavia, che nel caso in esame il Tribunale non ha adottato una misura cautelare (per cui sarebbe necessaria la richiesta da parte della pubblica accusa) ma ha, al contrario, «conservato la misura già eseguita, “alleggerendola” nei confronti del sequestrato, cui sono stati restituiti gli originali».

In tal modo il Tribunale non ha esercitato una facoltà riservata al p.m. ma si è limitato a riconoscere la legittimità del sequestro, ravvisando l’idoneità probatoria della copia forense.

 

La sentenza della Corte: sull’obbligo di proporzionalità, adeguatezza e motivazione del provvedimento del p.m

Secondo i supremi giudici il ricorso merita invece accoglimento in relazione agli altri motivi di ricorso, concernenti il provvedimento di convalida del sequestro di I-Phone e I-Pad.

La Corte precisa che il decreto di sequestro probatorio – come il decreto di convalida – deve contenere una motivazione che dia specificamente conto della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (cfr. ex multis Cass. Pen. S.U. n. 36072/2018), e deve fornire una motivazione rafforzata ogni qualvolta il nesso tra il bene e il reato per cui si procede sia indiretto.

La Suprema Corte evidenzia dunque come – nel caso di specie – la motivazione sia «gravemente inadeguata – fino all’apparenza – rispetto all’obbligo di specificazione delle esigenze probatorie perseguite», essendo “tautologica” la mera necessità di acquisire elementi di prova relativi al reato per cui si procede.

Secondo i Supremi Giudici, pure la motivazione legata al mero accertamento di altri fatti illeciti costituisce «indicazione generica, buona per ogni situazione, e scollegata dalla vicenda indagata».

La Corte si sofferma poi sulla citata importanza della motivazione del provvedimento circa la proporzionalità del sequestro. In relazione a tale aspetto, i Supremi Giudici precisano che «nessuna spiegazione è stata fornita intorno alla necessità di mantenere il vincolo sulla totalità dei dati contenuti» negli strumenti informatici sequestrati.

I Giudici ribadiscono quindi il principio consolidato secondo il quale la proporzionalità ex art. 275 c.p.p., pur essendo espressamente prevista per le sole misure personali, è applicabile anche alle misure reali, «dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri e meno invasivi strumenti cautelari». Al riguardo la Corte ricorda come in giurisprudenza sia stato ritenuto illegittimo per mancanza di proporzionalità il sequestro a fini probatori di un intero sistema informatico che conduca, in assenza di ragioni specifiche, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute (cfr. ex plurimis Cass. Pen. n. 24617/2015).

La Corte pertanto, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli, stabilendo che il giudice del rinvio si attenga al criterio per cui «la motivazione del provvedimento di convalida del sequestro, dalla quale si evincano i presupposti della configurabilità del reato, può essere integrata dal Tribunale del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate nel provvedimento impugnato» (cfr. ex multis Cass. Pen. 30993/2016).

 

La massima

Nella sentenza indicata la Corte di Cassazione considera i delicati principi che sorreggono la materia delle misure cautelari.

Da un lato afferma che è legittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame, pur in mancanza di una espressa richiesta del p.m., disponga la restituzione dei dispositivi informatici sequestrati previa estrazione di “copia forense”, trattandosi di provvedimento che non implica l’adozione di una nuova misura cautelare, ma il riconoscimento della legittimità di quella già adottata.

Dall’altro, specifica ulteriormente l’obbligo di proporzionalità, adeguatezza e motivazione del provvedimento di sequestro, stabilendo che la motivazione del decreto di convalida può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione dettagliata delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, anche in maniera generica, nel provvedimento impugnato.

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Sentenza collegata

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Dott. Pierfrancesco Divolo

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