Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di Cosenza – prima sezione civile-sent.n.332/2017 del 16.2.2017 si pronuncia sulla formula per l’usurarietà e sull’onere probatorio.
La Banca, difesa congiuntamente dall’ Avv. Giuliana Tenuta e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS), ha ottenuto due importanti riconoscimenti per l’intero ceto bancario.
In data 16/02/2017, il Tribunale di Cosenza – prima sezione civile ha pubblicato la sentenza n. 332/2017, ex art.281 sexies c.p.c. con cui ha precisato un profilo particolarmente interessante in materia di onere probatorio nei giudizi di accertamento negativo del credito .
Di pregio la precisazione della sentenza nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per l’accertamento negativo del debito nei confronti dell’istituto in considerazione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurai, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, incombe sullo stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti posti a corredo della domanda.
L’onere probatorio gravante non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negati” (nel caso specifico rappresentati dalla mancanza di un credito della banca), in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere.
Il Tribunale cosentino ha perciò confermato la legittimità degli interessi anatocistici per rapporti sorti successivamente alla Delibera CICR 9.2.2000 e rigettato la domanda attore.
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