Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di MONZA si pronuncia sull’usura soggettiva, sulla capitalizzazione degli interessi, sull’indeterminatezza delle condizioni economiche. Trib.Monza. Sentenza n. 2661/2016 del 18.10.2016, G.U. Dott.ssa Claudia Lojacono
La Banca, difesa congiuntamente dall’ Avv. CARLA DEHO’ (dello STUDIO LEGALE DEHO’-MASSERELLI) e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.
**
In data 18.10.2016.7.2016, il Tribunale di Monza ha pubblicato la sentenza n. 2661/2016, con cui ha fatto chiarezza su profili particolarmente interessanti in materia di: a) verifica dell’usurarietà soggettiva dei tassi di interesse; b) capitalizzazione degli interessi; c) indeterminatezza del condizioni economiche del contratto di conto corrente.
In un giudizio di opposizione a D.I. (per un credito vantato in merito ad un conto corrente), il Tribunale di Monza ha rigettato in toto le eccezioni di usura soggettiva; di illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; di indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite in contratto; di richiesta di risarcimento del danno, confermando, invece, il decreto ingiuntivo opposto e condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta.
In particolare il Giudice ha escluso che vi possa essere usura soggettiva senza previo confronto del tasso di interesse di mercato con quello degli interessi convenuti in contratto; per la valutazione degli interessi occorre guardare al momento in cui gli stessi sono stati promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento in cui avviene il loro effettivo pagamento in linea con quanto previsto dalla L. n. 24 del 2001 di interpretazione autentica della L. n. 108 del 1996 e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi sul punto. Nella vicenda concreta non risulta che il tasso pattuito fosse superiore al tasso di mercato vigente all’epoca dell’apertura del conto corrente, né l’opponente ha provato alcunché in tal senso.
Il giudicante si è poi pronunciato sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, affermando che, quando tale clausola è oggetto di apposita convenzione pattizia, sottoscritta dalle parti ed è conforme al contenuto della delibera CICR 09.02.2000, la stessa è da ritenersi valida ed efficace, con conseguente legittimità delle operazioni di capitalizzazione trimestrale poste in essere dalla banca.
Il Magistrato ha infine escluso che vi possa essere indeterminatezza delle condizioni contrattuali, in presenza di un contratto in cui siano esplicitate per iscritto le condizioni economiche.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento