Il valore della pubblicazione in G.U. delle cessioni di rapporti giuridici in blocco

Come avevo già avuto modo di evidenziare, relativamente alla valenza della pubblicazione in G.U. delle cessioni di rapporti giuridici in blocco, nonostante tutti gli sforzi compiuti, la Banca D’Italia non è riuscita a sgomberare il campo da ogni incertezza, e per questo motivo la cessione ex art. 58 T.U.B. si trova spesso a combattere contro la diffidenza di chi (Autorità Giudiziaria, Conservatoria……) ritiene la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, inadeguata all’esatta ed univoca individuazione del rapporto ceduto, in quanto si limita ad elencare i criteri di costituzione del “blocco”.

Un tale atteggiamento contrasta apertamente con le finalità della citata disposizione del T.U.B. sottolineate tra l’altro dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 5997 del 17 marzo 2006, che ha evidenziato come l’art. 58 del T.U.B. abbia inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o, l’annotazione nei registri.

La stessa Banca d’Italia, riferendosi proprio alla portata dell’art. 58 del T.U.B., ha precisato che “Al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce deroghe al diritto comune…  consentendo …alle banche di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.

Per cui queste contestazioni appaiono prive di qualunque ragionevolezza, a maggior ragione se analizzate alla luce di principi generali che confermano che il contratto di cessione si conclude per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e, pertanto, gli adempimenti richiesti dall’art. 1264 c.c., perchè tale contratto abbia effetto nei confronti del debitore ceduto, rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa (Cass. 22 dicembre 1988, n. 7013; 17 marzo 1995, n. 3099; 21 gennaio 2005, n. 1312). Essi rilevano, infatti, al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito. Il quale, conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se, nel frattempo, gli adempimenti richiesti dall’art. 1264 c.c., comma 1, non sono stati ancora eseguiti (Cass. 30 agosto 1995, n. 9195; 21 gennaio 2005, n. 1312).

Ciò spiega perchè si ritenga, che la notificazione della cessione non richiede particolari requisiti di forma e può, pertanto, essere effettuata anche mediante l’atto di citazione con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto (Cass. 30 luglio 2004, n. 14610; nello stesso senso già: Cass. 19 febbraio 1952, n. 438; 1 giugno 1960, n. 1428; 28 novembre 1961, n. 2737) o anche successivamente, nel corso del giudizio (Cass. 12 maggio 1990, n. 4077, oltre a Cass. 14610/04, cit.).

Ciò detto, se con il D.Lgs n. 385 del 1993 art. 58, comma 2, si è inteso agevolare la realizzazione delle cessioni “in blocco” di rapporti giuridici, dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appare evidente come la questione della pubblicazione in G.U. si ponga, sulla stessa linea delle formalità prescritte dall’art. 1264 c.c e che, pertanto, al pari di questi ultimi, essa è del tutto estraneo al perfezionamento della cessione.

Per cui, è da ritenere che ai rilievi mossi da alcuni secondo cui la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta non fornirebbe prova “apprezzabile positivamente” dell’avvenuta cessione del credito, si potrebbe correttamente replicare che non essendoci alcun dubbio sul carattere di norma agevolativa, l’eventuale carenza delle formalità da essa prescritte, possa essere surrogata dagli adempimenti stabiliti in via generale dall’art. 1264 c.c. , ergo la prova della cessione potrebbe essere data con qualunque mezzo, oppure essere anche  ricavata anche dagli atti d’intimazione del cessionario, finanche mediante l’atto di citazione con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto.

 

 

Falasconi Fabrizio

Falasconi Fabrizio

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