Illecita la foto della strada e dell’abitazione di una persona in un articolo giornalistico

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha sancito che è illecita la pubblicazione di una fotografia ritraente la strada e l’ingresso dell’immobile di una persona in un articolo giornalistico.

Per approfondimenti si consiglia: Formulario commentato della privacy

Indice

Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento n. 332 del 22/06/2023

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1. I fatti

Un noto esponente politico del Molise presentava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, lamentando che l’articolo pubblicato on line da una testata giornalistica locale violava la normativa in materia di privacy.
In particolare, in detto articolo si riferiva del fatto che il reclamante, che rivestiva un ruolo politico di rilievo nella regione, aveva interpellato il Ministro competente sul tema della installazione dei pannelli fotovoltaici nei centri storici, in relazione ai lavori di ristrutturazione della sua abitazione e che a corredo di tale articolo, oltre alla indicazione del paese e del quartiere dove si trovava l’immobile del reclamante, era stata pubblicata anche una fotografia in cui era possibile leggere il nome della strada ed individuare l’ingresso dell’immobile (in quanto evidenziato).
Il reclamante chiedeva al Garante la limitazione definitiva del trattamento con riferimento alla diffusione delle immagini che ritraevano l’abitazione in questione.
I motivi della suddetta richiesta si fondavano sul fatto che non vi era un interesse pubblico alla conoscenza della notizia, poiché non vi era alcun collegamento tra la notizia medesima e il ruolo politico rivestito dal reclamante, nonché sul fatto che comunque era stato violato il principio di essenzialità della notizia con riferimento alla pubblicazione della fotografia dell’abitazione. Infine, il reclamante aggiungeva che la riconoscibilità dell’abitazione dalla fotografia (anche in considerazione del numero limitato di immobili presenti in quella zona) comportava un rischio per la sicurezza e la riservatezza del reclamante medesimo e della sua famiglia (anche in considerazione del numero elevato di visualizzazioni che aveva avuto l’articolo fino a quel momento).
Il Garante invitava la testata giornalistica a fornire le proprie osservazioni sui fatti esposti nel reclamo e il direttore del giornale precisava che vi era un interesse pubblico alla diffusione della notizia, in quanto il reclamante riveste una carica pubblica rilevante e vi era certamente interesse della cittadinanza a conoscere il fatto che questi si era rivolto al Governo “per ottenere un risultato che gli stessi cittadini, da lui rappresentati, molto difficilmente riescono ad ottenere per i noti problemi burocratici”.
Con riferimento alla pubblicazione della fotografia, la testata giornalistica sosteneva che non vi fosse alcuna violazione della normativa privacy e delle regole deontologiche in materia di giornalismo nel caso di pubblicazione di immagini esterne di abitazioni di esponenti politici (come dimostrava anche il fatto che altri giornali a diffusione nazionale avessero pubblicato un articolo simile). Inoltre, aggiungeva che l’immagine non era stata acquisita con l’uso di strumenti invasivi, ma si trattava semplicemente della ripresa della parte esterna dello stabile, visibile dalla strada pubblica, ottenuta mediante uno screenshoot delle immagini di google maps (pertanto presenti nella banca dati di google e accessibili a chiunque).
Infine, durante il procedimento dinanzi al Garante, la testata giornalistica dava conto di aver provveduto a rimuovere la fotografia in questione del link dove era rinvenibile l’articolo sul reclamante.

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2. Valutazioni del Garante sulle foto in questione

Il Garante ha evidenziato che, per quanto riguarda la diffusione di dati personali all’interno di articoli giornalistici, la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile è quella relativa ai principi generali di liceità e correttezza del trattamento nonché quello di minimizzazione dei dati. Inoltre, è applicabile altresì la disposizione del codice privacy che prevede che la diffusione dei dati per finalità giornalistiche deve avvenire nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Infine, è altresì applicabile la regola deontologica relativa al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica che individua i presupposti e i limiti per il trattamento dei dati personali proprio in rapporto al suddetto principio di “essenzialità dell’informazione”.
Il rispetto delle suddette regole e principi è un presupposto essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali: quindi, il mancato rispetto delle stesse comporta l’illeicità del trattamento.
Nel caso di specie, secondo il Garante, la pubblicazione della fotografia in questione contrasta con il principio di essenzialità dell’informazione e quindi ha comportato un trattamento dati non adeguato rispetto alle finalità dell’informazione che pure erano legittime. Ciò in quanto la presenza del nome della strada in cui si trova l’immobile del reclamante e l’individuazione del suo ingresso permettono l’immediata riconoscibilità dell’abitazione del reclamante (anche in considerazione del limitato numero di immobili presenti in quella zona).  

3. Decisione del Garante

In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione della fotografia ritraente il nome della strada e l’ingresso dell’abitazione del reclamante comporta una diffusione di dati personali in contrasto con i principi e le regole in materia di tutela dei dati personali, con conseguente illegittimità del trattamento posto in essere dalla testata giornalistica.
Conseguentemente, il Garante ha disposto nei confronti del titolare del trattamento la misura del divieto di ulteriore trattamento della fotografia oggetto del procedimento con riferimento all’ulteriore diffusione della stessa anche on line ed ha altresì comminato una sanzione amministrativa pecuniaria alla testata giornalistica.
Per quanto concerne la quantificazione della sanzione, il Garante ha tenuto conto – quale circostanza aggravante – della lesività della condotta per la riservatezza dell’interessato (in quanto era stata diffusa una foto della sua abitazione con in evidenza l’ingresso) e – quali circostanze attenuanti – la finalità perseguite dal titolare riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e la mancanza di prova circa l’impatto negativo sulla vita privata del reclamante e della sua famiglia, nonché il fatto che il titolare del trattamento abbia rimosso la fotografia nel corso del procedimento. Conseguentemente, il Garante ha quantificato la sanzione nell’importo complessivo di €. 2.000 (duemila).

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A cura di Giuseppe Cassano, Enzo Maria Tripodi, Cristian Ercolano | Maggioli Editore 2022

Avv. Muia’ Pier Paolo

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