È illecita la pubblicazione su un giornale della pagina di un testamento redatto in forma pubblica senza oscurare i dati personali identificativi dei testimoni.
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Indice
1. I fatti
Una signora inviava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali sostenendo che una nota testata giornalistica avesse diffuso sul proprio sito web istituzionale un articolo relativo alla morte di una nota attrice e alla pubblicazione del suo testamento, contenente una fotografia della prima pagina del suddetto testamento olografo in cui erano visibili il nominativo, la data di nascita, il luogo di nascita e l’indirizzo di residenza della reclamante, che aveva partecipato all’atto quale testimone. Inoltre, la signora lamentava che, a seguito della predetta pubblicazione, aveva ricevuto numerosi contatti da conoscenti e giornalisti che volevano informazioni in merito al testamento.
Infine, la reclamante segnalava al Garante di aver esercitato i diritti di cui agli art. 15-22 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR), nei confronti del titolare del trattamento, ma che quest’ultimo non aveva dato alcun riscontro alla sua richiesta.
Il Garante, quindi, inviava al giornale una richiesta di chiarimenti in ordine agli addebiti mossi dalla reclamante e il giornale evidenziava che il testamento fosse un atto pubblico e quindi accessibile a chiunque. Per tale ragione, il giornale aveva pubblicato l’articolo riproducendo anche l’immagine della prima pagina del testamento che conteneva le generalità della reclamante quale testimone dell’atto. Inoltre, il giornale faceva presente che le generalità dei due testimoni che devono partecipare per legge all’atto pubblico, per la sua validità, costituiscono parte integrante dell’atto medesimo in quanto la loro presenza è necessaria per tutta la durata della redazione del testamento. Infine, il giornale evidenziava che la natura pubblica del testamento lo priva di qualsiasi profilo di riservatezza, in quanto chi legge il testamento deve conoscere l’identità dei testimoni la cui presenza ed estraneità rispetto al notaio e alle parti sono condizione di validità dell’atto.
Per tali ragioni, il giornale aveva ritenuto che per poter fornire ai lettori una corretta valutazione del documento era essenziale pubblicare anche i dati dei testimoni e che conseguentemente era lecita anche la pubblicazione dei dati personali della reclamante.
Per quanto riguarda, invece, la contestazione relativa al mancato riscontro alle richieste di esercizio dei propri diritti da parte della reclamante, il giornale si difendeva sostenendo di aver valutato detta richiesta e di averla ritenuta come finalizzata ad ottenere il risarcimento di un danno (non dimostrato) e pertanto l’aveva ritenuta non accoglibile senza dover informare l’interessata. In secondo luogo, detta richiesta era poco comprensibile, laddove la reclamante chiedeva di rendere non più visibili i suoi dati nella trasmissione disponibile in streaming, mentre il giornale si era limitato a pubblicare sul sito web un articolo di cronaca e una foto del frontespizio del testamento.
In conclusione, il giornale dava atto di aver rimosso dal sito web le immagini contenenti i dati personali della reclamante, dopo l’avvio del procedimento.
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2. Pubblicazione e oscuramento dati: la valutazione del Garante
Preliminarmente, il Garante ha valutato che l’istanza della reclamante relativa al mancato riscontro del titolare del trattamento alla richiesta di esercizio dei propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, fosse infondata. Ciò in quanto, il mancato riscontro del titolare può considerarsi scusabile, poiché la richiesta avanzata non era effettivamente chiara, facendo riferimento al risarcimento del danno e a una riproduzione in streaming che il giornale non ha mai effettuato.
Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione dei dati personali della reclamante, il Garante ha ricordato che la condotta posta in essere dal giornale deve inquadrarsi fra i trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione, con conseguente applicazione delle norme deontologiche giornalistiche, che individuano come limite alla diffusione dei dati personali per finalità giornalistiche il principio di essenzialità dell’informazione riguardo ai fatti di interesse pubblico.
Il giornalista è dunque tenuto a rispettare il predetto principio nel pubblicare una notizia e solo il rispetto di tale principio rende lecito e corretto il trattamento dei dati personali contenuti nell’articolo.
Nel caso di specie, l’articolo pubblicato dal giornale è in contrasto con il citato principio di essenzialità dell’informazione, in quanto pubblica tutti i dati identificativi della reclamante (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza). Così facendo, il giornale ha diffuso dati eccedenti rispetto a quelli necessari ad una corretta informazione, che hanno esposto l’interessata ad un’attenzione che va ben al di là della cerchia dei suoi conoscenti, senza che la diffusione dei suoi dati fosse essenziale alla notizia.
Il Garante, poi, ritiene non condivisibile l’argomento per cui il testamento è un atto pubblico cui può accedere chiunque vi abbia interesse. Infatti, la riproduzione di tali dati, pur pubblici e lecitamente acquisiti, su testate giornalistiche on-line finisce per rendere disponibili in Internet ad una molteplicità indeterminata di persone dati relativi a singoli individui. Secondo il Garante, quindi, tale riproduzione, specie laddove non si tratti di personaggi pubblici, è pertanto sottoposta ai consueti parametri di essenzialità rispetto al fatto di interesse pubblico narrato, di correttezza, di pertinenza e di non eccedenza.
In altri termini, il fine di portare a conoscenza del pubblico la notizia avrebbe potuto essere raggiunto dal giornale anche senza pubblicare tutti i dati anagrafici della reclamante.
3. La decisione del Garante
In considerazione delle valutazioni di cui sopra, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione della fotografia della prima pagina del testamento, contenente i dati personali del testimone/reclamante, sostanzi un trattamento illecito.
Conseguentemente, il Garante ha ritenuto di imporre al giornale il divieto del trattamento delle generalità della reclamante, della sua data di nascita e del luogo di residenza.
In secondo luogo, il Garante ha ritenuto di applicare altresì una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare del trattamento.
Per quanto riguarda la quantificazione della predetta sanzione, il Garante, da un lato, ha valutato la natura della violazione, consistente nella diffusione in un sito internet di interesse nazionale delle generalità, data di nascita e indirizzo di residenza della reclamante, nonché il fatto che il titolare del trattamento sia intervenuto per rimuovere i dati solo a seguito dell’avvio del procedimento nei suoi confronti e dell’esistenza di altri precedenti a carico del titolare per medesime violazioni. Dall’altro lato, il Garante ha valutato le finalità perseguite dal titolare, riconducibili alla libertà di informazione e il fatto che nella vicenda era coinvolta una solta interessata. Sulla base di tali presupposti, il Garante ha ritenuto di quantificare la sanzione amministrativa pecuniaria in €. 10.000 (diecimila).
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A cura di Giuseppe Cassano, Enzo Maria Tripodi, Cristian Ercolano | Maggioli Editore 2022
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