Illecito civile: cosa s’intende con questa espressione?

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Un illecito civile, in diritto, è quel particolare illecito consistente nella violazione di una norma posta a tutela di un interesse privato alla quale consegue una sanzione civile.
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Indice

1. Le origini


Il tradizionale metodo di distinzione tra illecito contrattuale ed extracontrattuale risalirebbe alle teorizzazioni di Friedrich Carl von Savigny, secondo il quale il primo conseguirebbe alla violazione di un diritto relativo e il secondo alla violazione di un diritto assoluto, non è calzante per un ordinamento come quello italiano basato sul principio di atipicità, salvo configurare ogni interesse che in questo modo viene tutelato come ricadente su un bene oggetto di diritto assoluto del danneggiato.

2. Gli effetti


In seguito alla commissione di un illecito civile da parte di un soggetto, su questi grava un tipo di  
responsabilità giuridica detta responsabilità civile, vale a dire,il dovere, posto in capo ad un soggetto, di sottostare alla sanzione civile.
Il termine viene utilizzato anche con un significato più ampio, per indicare l’intero istituto giuridico costituito dalle norme che, in un determinato ordinamento, regolano l’illecito civile.

3. Le tipologie


Nell’ambito della categoria dell’illecito civile si distinguono:

  • l’illecito civile contrattuale, che consiste nella violazione (inadempimento) di un obbligo che chi ha tenuto il comportamento illecito aveva nei confronti di chi ha subito il danno, obbligo spesso ma non necessariamente derivante da un contratto, da qui la denominazione tradizionalmente utilizzata è riduttiva.
  • l’illecito civile extracontrattuale (o aquiliano), nel quale il dovere violato è diverso da un preesistente obbligo del danneggiante nei confronti del danneggiato.

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4. Nei sistemi di common law


Negli ordinamenti di common law i cosiddetti danni punitivi aggiungono un elemento afflittivo alla natura risarcitoria della sanzione civile, vale a dire, finalizzata a reintegrare il danno subito dal soggetto portatore dell’interesse tutelato.
In questi sistemi giuridici esiste una serie di illeciti (tort), ciascuno con una propria disciplina, fondato su un precedente che riconosce la relativa azione (principio di tipicità specifica), anche se ha finito per assumere un ruolo sempre più esteso il tort of negligence, che consegue alla violazione di un diritto assoluto ed è quindi simile all’illecito tipico generico del sistema tedesco, si deve tenere presente che, in mancanza di precedenti, il giudice può ritenere un interesse leso meritevole di tutela, riconoscendo così una nuova azione per tort (il che introduce un aspetto di atipicità nel sistema).
Il dovere violato è un duty of care (dovere di diligenza) del danneggiante nei confronti del danneggiato.

5. Nel mondo


In determinati ordinamenti di civil law, adesempio, Francia e Spagna, gli illeciti civili extracontrattuali vengono distinti in delitti e quasi delitti.
In altri la distinzione non è stata accolta o mantenuta e si parla di fatti illeciti (così in Italia) o atti illeciti (così in Germania e Svizzera) anche se, a rigore, qualsiasi illecito, compresi quelli penali, può essere considerato fatto e, al di fuori dei casi di responsabilità oggettiva, atto illecito.
I vari ordinamenti adottano diversi metodi per individuare quale dovere configuri, dove violato, un illecito civile extracontrattuale; nella maggior parte degli ordinamenti di civil law costituisce illecito qualsiasi danno cagionato con colpa.
In questi ordinamenti, che seguono il modello francese, il dovere violato è, dunque, il divieto di cagionare tali danni, imposto da una norma generale (principio di atipicità).
 
5.1 Germania
In Germania costituisce illecito il danno cagionato con colpa in violazione di un diritto assoluto.
In questo ordinamento, i doveri violati sono esclusivamente quelli correlati a un diritto reale o altro diritto assoluto (quale un diritto della personalità) attribuito da una norma specifica (principio di tipicità generica).
 
5.2 Italia
In Italia il codice civile contiene una norma simile a quella degli ordinamenti dove vige il principio di atipicità, ma che limita la risarcibilità ai danni ingiusti.
La dottrina e giurisprudenza italiane hanno prima inteso il danno ingiusto come quello lesivo di un diritto assoluto allineandosi, al principio di tipicità, intendendolo come lesione di un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico adottando, di conseguenza, un principio di atipicità anche se delimitata.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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