Illecito ordine del giorno di assemblea condominiale in bacheca

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Non è lecito mettere nella bacheca condominiale un avviso di convocazione assembleare con ordine del giorno indicante la richiesta di conciliazione di un condomino riguardo ad un decreto ingiuntivo

     Indice

  1. La vicenda
  2. La soluzione
  3. Le riflessioni conclusive

riferimenti normativi: D.lgs. n. 196 del 2003; GDPR 679/16

precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 186 del 04/01/2011

1. La vicenda

Un condomino-avvocato citava in giudizio il condominio e l’amministratore per richiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo trattamento dei dati. L’attore faceva presente che era stato divulgato, per mezzo di affissione in una bacheca condominiale esposta alla possibile visione di terzi, un avviso di convocazione assembleare con relativo ordine del giorno indicante una sua richiesta di conciliazione relativa ad un decreto ingiuntivo ricevuto. Tale documento – come aggiungeva lo stesso attore – era stato successivamente consegnato ai condomini, per il tramite di un’addetta alle pulizie; l’avvocato faceva poi menzione di un ulteriore documento, aperto e liberamente leggibile, teso a chiarire il motivo della convocazione suddetta con specifico riguardo alla sua posizione. Per quanto sopra l’attore sosteneva di aver subito un danno non patrimoniale correlato all’’incidenza del trattamento illecito sul piano reputazionale, essendo egli un avvocato con studio nel medesimo condominio ed essendo stata l’affissione esposta per oltre un mese in una bacheca.

Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che l’attore non avesse adempiuto all’’onere della prova in ordine ai danni patiti e al nesso causale col trattamento dei dati. Inoltre riteneva che il trattamento fosse stato improntato al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto ai fini atteso che la richiesta di conciliazione inserita nell’ordine del giorno era comunque utile per far conoscere all’assemblea il motivo della convocazione.

In ogni caso lo stesso Tribunale non riteneva che l’attore avesse provato che terzi soggetti, al di fuori dei condomini, avessero preso visione del documento, né che l’addetta alle pulizie avesse potuto leggerlo o aprirlo. Ha infine escluso che la lesione arrecata fosse grave. La questione veniva sottoposta all’attenzione della Cassazione.


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2. La soluzione

La Cassazione ha dato ragione all’attore. Come notano i giudici supremi non può sostenersi che sia giustificata e non eccedente l’affissione in una bacheca (esposta al pubblico e soggetta ad essere vista da parte di un numero indefinito di soggetti) di un avviso di convocazione contenente il riferimento ad una richiesta di conciliazione di un condomino in riferimento ad un decreto ingiuntivo subito, soprattutto se l’avviso è già stato comunicato a tutti i condomini. In ogni caso – come hanno notato gli stessi giudici supremi – l’attore dopo aver dimostrato la situazione illecita e forniti gli elementi dai quali potersi presumere l’effettività di un danno, non era tenuto a provare altro per vedersi riconosciuti il risarcimento dei danni. La decisione impugnata quindi è stata cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame.

3. Le riflessioni conclusive

Non vi è dubbio che le attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni implichino che l’amministratore possa procedere alla raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione e selezione delle informazioni concernenti le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti al condominio. Del pari, ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non solo su iniziativa dell’amministratore in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell’ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell’assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, essendo questi investito di un potere di vigilanza e di controllo sull’attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo abilita a domandare in ogni tempo all’amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti. Tuttavia il Garante privacy, nel noto provvedimento del 18 maggio 2006 in materia di amministrazione di condomini ha evidenziato chiaramente che integra un trattamento illecito la diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell’intervallo di tempo in cui l’avviso risulta visibile.

Anche dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, lo stesso Garante ha ribadito che le informazioni relative ai condomini possono essere comunicate a terzi solo con il consenso espresso degli interessati, ovvero in presenza di altri presupposti di liceità legislativamente previsti, come ora individuati nell’art. 6 del RGPD, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento (cfr. Garante privacy, Relazione annuale 2018, doc. web 9109211, consultabile sul sito web www.garanteprivacy.it).

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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