Non vi è stata un’adeguata istruttoria e una congrua motivazione idonee ad esplicitare la maggiore convenienza dell’adesione alla convenzione Consip in termini economici e qualitativi
L’adesione alla convenzione Consip, nel sancire un assetto di interessi incompatibile con il mantenimento in vita della gara precedentrmente espletata, si è risolta, infatti, in una revoca tacita disposta senza il rispetto delle regole dettate dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990 in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento e di rispetto del contraddittorio
Ne è riprova la duplice circostanza che l’avvio del procedimento di autotutela è stato comunicato contestualmente alla comunicazione dell’adesione alla Consip e che, ancora più a monte, la volontà di aderire a detta convenzione è stata espressa, insieme all’intenzione di annullare e/o revocare la gara, con l’atto di indirizzo del 9/11/2007 in assenza di contraddittorio con la Ricorrente Italia s.r.l.
La stessa circostanza che il procedimento di autotutela, a quanto consta, non abbia trovato allo stato definizione dimostra, in modo plastico, che la caducazione sostanziale dell’esito della gara e la connessa frustrazione dell’affidamento in merito all’esito positivo della stessa ingenerata nell’appellante a seguito del primo giudizio amministrativo favorevole, non sono conseguite al rituale esercizio del potere di ritiro ma ad un’attività amministrativa che ha, in modo sviato, perseguito detto fine senza seguire le regole procedimentali sancite dalla citata legge n. 241/1990.
La coerente applicazione delle regole dettate dagli artt. 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in una con ragioni di priorità logico-giuridica, avrebbe infatti imposto la definizione del procedimento di annullamento/revoca dell’intera procedura in un torno di tempo anteriore rispetto all’intervento del nuovo affidamento secondo la convenzione Consip
Passaggio tratto dalla decisione numero 6692 del 20 dicembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Sono fondate, in questa prospettiva, anche le censure con le quali si contesta l’assenza di una valutazione comparativa idonea a giustificare la lesione della sfera giuridica dell’appellante alla luce dell’affidamento consolidato.
La delibera giuntale e gli atti attuativi a valle non sono, infatti, confortati ad un’adeguata istruttoria e da una congrua motivazione idonee ad esplicitare la maggiore convenienza dell’adesione alla convenzione Consip in termini economici e qualitativi.
Si deve osservare che la delibera giuntale di indirizzo è stata adottata quando non erano ancora conosciuti i termini economici e tecnici delle prestazioni conseguibili per effetto dell’adesione alla convenzione Consip. Non è poi decifrabile in modo compiuto l’iter logico che ha condotto l’amministrazione a ritenere decisivo il vantaggio dato dalla diversa contabilizzazione del servizio Consip. Non risulta, inoltre, confortata da adeguata istruttoria l’affermazione, contenuta nella determinazione dirigenziale n. 660/E del 14 novembre 2007, secondo cui la convenzione Consip produrrebbe un risparmio di spesa nei termini di 200.000 euro all’anno. Ancora non risulta effettuata alcuna comparazione concreta, in termini economici e qualitativi, tra il servizio offerto dall’appellante e le prestazioni conseguibili dal raggruppamento aggiudicatario all’esito della procedura Consip.
In definitiva la sequenza degli atti procedimentali inaugurati dall’atto di indirizzo adottato dalla Giunta provinciale ha prodotto una significativa lesione dell’affidamento qualificato dell’appellante all’esito di un’inversione procedimentale che si è ripercossa negativamente sul rispetto del principio del contraddittorio e in assenza di una valutazione comparativa idonea a giustificare, alla luce di una puntuale istruttoria, il vulnus arrecato.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale della decisione numero 6692 del 20 dicembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato.
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