In fase di richiesta di invito la ricorrente aveva già presentato la certificazione di qualità_legittimo dimezzamento della provvisoria
la stazione appaltante era già a conoscenza del fatto che la ricorrente era (comunque) in possesso di tale certificazione: e ciò, sia perche questa era stata depositata in allegato alla lettera con la quale la “Ricorrente System” aveva chiesto di esser invitata a partecipare alla gara “de qua”, sia perché i suoi estremi erano riprodotti sulla carta intestata di tale società (che, su di essa, aveva redatto – tra l’altro – l’offerta economica);
la “lex specialis” di gara non indica specifiche formalità con le quali effettuare la comunicazione del possesso di una tale certificazione.
E dunque; atteso
in base all’art.40, 7° comma, del d.lg. n.163/2006 (come modificato dall’art.2 del d.lg. n.113/2007), la riduzione di cui è causa spetta – di diritto – alle imprese per il semplice fatto che queste posseggano la certificazione stessa;
la p.a. ha dato, della norma di cui all’art.75, comma 7, del cennato d.lg., un’interpretazione inaccettabilmente formalistica (e non coerente con l’intero impianto della normativa che disciplina la materia degli appalti pubblici: che, tra l’altro, non consente agli Enti appaltatori di esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile)
Passaggio tratto dalla sentenza numero 9596 del 6 dicembre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Ritenendolo illegittimo sotto più profili, la “Ricorrente System” s.r.l. (che insta, altresì, per il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza della dedotta illiceità dell’agire amministrativo) ha impugnato (con contestuale, e fruttuosa, richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui la si è esclusa dalla gara indetta (a licitazione privata) per la fornitura – al Corpo Nazionale dei VV.F. – di 100 sistemi di aspirazione per il campionamento dell’aria.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 5.10.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.
Al riguardo; premesso che la contestata esclusione è stata disposta in considerazione del fatto che la ricorrente si è avvalsa della facoltà di ridurre del 50% la garanzia fideiussoria (da essa prestata a titolo di deposito cauzionale) nonostante non avesse segnalato – in sede di offerta – il possesso della certificazione “ISO 9001: 2008”, si osserva
-che (come risulta, indubitabilmente, “per tabulas”) la stazione appaltante era già a conoscenza del fatto che la ricorrente era (comunque) in possesso di tale certificazione: e ciò, sia perche questa era stata depositata in allegato alla lettera con la quale la “Ricorrente System” aveva chiesto di esser invitata a partecipare alla gara “de qua”, sia perché i suoi estremi erano riprodotti sulla carta intestata di tale società (che, su di essa, aveva redatto – tra l’altro – l’offerta economica);
-che la “lex specialis” di gara non indica specifiche formalità con le quali effettuare la comunicazione del possesso di una tale certificazione.
E dunque; atteso
-che, in base all’art.40, 7° comma, del d.lg. n.163/2006 (come modificato dall’art.2 del d.lg. n.113/2007), la riduzione di cui è causa spetta – di diritto – alle imprese per il semplice fatto che queste posseggano la certificazione stessa;
-che la p.a. ha dato, della norma di cui all’art.75, comma 7, del cennato d.lg., un’interpretazione inaccettabilmente formalistica (e non coerente con l’intero impianto della normativa che disciplina la materia degli appalti pubblici: che, tra l’altro, non consente agli Enti appaltatori di esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile);
-che (in ogni caso), qualora la documentazione prodotta dai partecipanti ad una gara pubblica contenga (come nell’occasione) degli elementi in base ai quali si possa desumere la sussistenza (in capo alla ditta interessata) di requisiti significativi, la stazione appaltante deve disporne (a meno che questa non alteri – e, nel caso di specie, una simile circostanza non è certo riscontrabile – la “par condicio” tra i concorrenti) la regolarizzazione,
il Collegio – assorbito ogni ulteriore motivo di gravame (e pur ravvisando valide ragioni per compensare, tra le parti, le spese di lite) – non può (appunto) che concludere per la fondatezza della proposta impugnativa.
E’ solo da aggiungere che l’annullamento (disposto per effetto della presente statuizione) dell’esclusione “de qua” reintegra in forma specifica la ricorrente nella posizione che essa aveva al momento dell’adozione di tale atto: e soddisfa, per ciò stesso, quanto stabilito – in tema di “risarcimento del danno ingiusto” – dall’art.35 (nuovo testo) del d.lg. 31.3.98 n.80.
Riportiamo qui di seguito il testo della sentenza numero 9596 del 6 dicembre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
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