La decisione all’attenzione si iscrive in quell’indirizzo giurisprudenziale che va consolidandosi nel senso che, pur a seguito dell’entrata in vigore nel 2006 della c.d. legge Bersani (art. 35, comma 25 quinquies, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, conv. in l. 248/06), che ha modificato l’art. 19 del d.lg. 546/92, permane la giurisdizione del G.O., alla stregua degli artt. 615 e 617 c.p.c., ai fini della opposizione al fermo amministrativo e alla iscrizione ipotecaria eseguiti a mente della disciplina speciale di riscossione di cui al D.P.R. 602/73, qualora tali misure, prodromiche all’esecuzione esattoriale, in funzione di garanzia preliminare alla successiva realizzazione della pretesa, attengano a crediti erariali fondati su entrate patrimoniali non aventi natura tributaria.
Al riguardo, il Giudice di Pace di Frattamaggiore sottolinea acutamente che l’attribuzione al Giudice Tributario della cognizione dei giudizi sull’ipoteca e sul fermo amministrativo, previsti e disciplinati rispettivamente dall’art. 77 e 86 del D.P.R. 602/73, come sancita dalla legge Bersani, può ritenersi sussistente tuttora solo in relazione ad entrate tributarie, attesa la collocazione sistematica della norma di riforma nell’art. 19 lett e-bis ed e-ter del d.lg. 546/92, afferente gli atti impugnabili innanzi al G.T., e non già nell’art. 2, afferente l’oggetto della giurisdizione tributaria e, quindi, unicamente idonea a suffragare, anche sotto il profilo letterale, l’interpretazione per cui sarebbero astrattamente devolute a quest’ultimo giudice tutte le controversie sulle predette misure di garanzia erariale, a prescindere dal titolo dal quale esse procedano.
Di conseguenza, la decisione in esame – in sede di opposizione all’esecuzione per la quale è competente il G. di P. ratione valoris – stigmatizza con nutrito ragionamento la violazione del principio generale del neminem laedere qualora la P.A., per negligenze procedimentali legate all’omesso sgravio dovuto in favore del cittadino successivamente all’annullamento giudiziale del titolo esecutivo (cartelle esattoriali), prosegue nell’esecuzione mancando di arrestare tempestivamente l’azione dell’Agente della riscossione, che si pone come mero esecutore dell’Ente titolare del credito, il quale, pertanto, deve rispondere dei danni per violazione dell’obbligo di osservare sempre il parametro di efficienza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
In tal caso, conclude il G. di P. di Frattamaggiore, si produce “una turbativa psichica con relativa sofferenza, come una forma di stillicidio che ha influito negativamente sulla vita quotidiana e nei rapporti sociali di essa opponente, nell’aver appreso che i propri terreni erano stati ingiustamente assoggettati ad ipoteca e minacciati di espropriazione senza giusta causa”.
La sfera personale del soggetto illecitamente inciso trova, quindi, tutela nella costituzione, la quale postula il diritto soggettivo all’integrità esistenziale, suscettibile di risarcimento equitativo alla stregua dei canoni generali consacrati rispettivamente dall’art. 2059 c.c. e 1226 c.c. anche all’interno del giudizio di opposizione alla esecuzione.
Avv. *******************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace di Frattamaggiore, nella persona del Dr. **************, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 4958 R.G. degli affari civili ordinari e non contenziosi dell’anno 2006, avene ad oggetto: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..
TRA
******, nata a ******* ed ivi residente alla via *****, elettivamente domiciliata in ****** alla via ******, nello studio dell’avv. *****************, che la rappresenta e difende per procura a margine della citazione in opposizione
OPPONENTE
E
GEST LINE s.p.a. -Servizio Riscossione Tributi – Concessione della Provincia di Napoli – in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Napoli via ****** n. 20, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per notaio ******************* rep. ***** registrata il ******, dall’**********************, presso il cui studio in Napoli alla via *******, elettivamente domiciliata.-
OPPOSTA
NONCHE’
COMUNE DI ******, in persona del legale rapp.te pro tempore, sedente presso la Casa Comunale di ****** – Contumace –
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19/01/07 e nelle rispettive comparse conclusionali, da ritenersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19/07/06 , ******* proponeva opposizione avverso la iscrizione ipotecaria su beni immobili di essa istante eseguita dalla Gest Line s.p.a., chiedendone l’annullamento, previa declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo posto a base della stessa.
A supporto dell’opposizione, deduceva di aver ricevuto in data 20/03/04 la notifica della cartella esattoriale nr. ******** recante un carico di euro ****, iscritto a ruolo dal Comune di *****, di cui euro ***** per canoni acqua potabile ed i restanti euro ***** per canoni acqua reflue, relativamente agli anni 1997 e 1998. Aggiungeva che detta cartella veniva tempestivamente impugnata innanzi al G.d.P. di Frattamaggiore per il carico riguardante l’acqua potabile e davanti alla Commissione Tributaria Provinciale per il carico inerente le acque reflue; aggiungeva ancora che tali organi giudiziari con le rispettive sentenze annullavano l’iscrizione del carico iscritto a ruolo dal Comune di ***** e che ambedue le sentenze, portate a conoscenza del citato Ente, erano divenute cosa giudicata.
Aggiungeva, poi, che in data 11/07/06 era pervenuta ad essa istante una nota della Gest Line s.p.a., con cui le si comunicava che in forza della citata cartella esattoriale, il pubblico Concessionario Gest Line s.p.a. aveva iscritto ipoteca per complessivi euro ***** sui terreni di proprietà di essa istante, posti in ******, località *****, riportati rispettivamente in catasto al Fl. **** P.lla **** di are ** e centiare *** ed al Fl. *** ********** di are *** e centiare ***.
Aggiungeva ancora che tale iscrizione era palesemente arbitraria ed illegittima, oltre ad essere violativa del principio di proporzionalità -, per l’imposizione di un vincolo reale per una parva somma su di un consistente valore patrimoniale,- stante l’inesistenza del titolo esecutivo, in quanto la cartella esattoriale posta a base della iscrizione ipotecaria era stata annullata.
Aggiungeva, infine che l’iscrizione ipotecaria operata a mente dell’art. 77 del DPR 602/73 postulava un mezzo di garanzia prodromica alla vera e propria azione esecutiva, consentendo all’intimato anche in tal caso di poter esperire l’opposizione all’esecuzione innanzi al giudice ordinario competente per valore e territorio, così come chiarito dalla Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 2053 del 31/01/06 , con l’affermazione della giurisdizione in capo al giudice ordinario sia in ordine al fermo amministrativo che in ordine alla iscrizione ipotecaria.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell’efficacia dell’intimata esecuzione forzata sui beni immobili di essa istante, accertarsi e dichiararsi la inesistenza del diritto ad iscrizione di ipoteca sugli immobili di essa ******** e ad agire per l’espropriazione forzata, in assenza di esistente e valido titolo esecutivo; condannarsi la ********* s.p.a. o il Comune di ***** a provvedere alla cancellazione immediata a proprie spese dell’ipoteca iscritta sui terreni di proprietà di ****** e posti in ******, ovvero ordinare all’Agenzia del Territorio di Napoli 2 di disporre la cancellazione ipso facto della predetta ipoteca; condannarsi, infine, essi convenuti, in solido,o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali o non per i fatti dedotti nella domanda, da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 2.500,00 o nella maggiore o minore misura, entro il limite di euro 2.582, 28. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Radicatasi la lite, si costituiva soltanto la ****************, che impugnava la domanda, in quanto inammissibile, improponibile ed infondata; in via preliminare rilevava la differente posizione dell’Ente impositore rispetto a quella del Concessionario, precisando che il Concessionario era del tutto estraneo alla fase precedente la trasmissione del ruolo da parte dell’Ente impositore, che non era titolare del rapporto sostanziale tra Ente e contribuente e che era legittimato ad agire in executivis provvedendo preliminarmente alla formazione ed alla notifica della cartella esattoriale. In ordine all’ipoteca legale, deduceva che nell’ambito della procedura di riscossione esattoriale l’art. 77 del DPR 602/73 consentiva al Concessionario di scrivere ipoteca sugli immobili del debitore sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo, per un importo pari al doppio dell’ammontare complessivo del credito, dopo che fossero trascorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale di pagamento, provvedendo in tal modo a costituire una garanzia reale in vista della fruttuosità dell’esecuzione e nel contempo garantendo il contribuente debitore del fatto che l’esecuzione non avrebbe avuto inizio se non trascorsi inutilmente sei mesi dalla comunicazione della iscrizione ipotecaria. Precisava che comunque l’ipoteca non segnava l’inizio della esecuzione forzata, dipendendo quest’ultima dal pignoramento. Precisava, ancora che l’espropriazione immobiliare poteva iniziarsi soltanto qualora l’importo complessivo del credito superasse la somma di euro 8.000,00, già £. 3.000.000, limite, però, che non incideva assolutamente sul potere del concessionario di costituire una garanzia del credito mediante l’iscrizione ipotecaria.
Eccepiva, inoltre, l’inammissibilità e l’improponibilità della domanda, la quale non poteva essere rivolta a contrastare alcun pignoramento , non essendo ancora iniziata l’esecuzione, ma essenzialmente ad eccepire pretese irregolarità formali e vizi di notificazione del titolo esecutivo, trattandosi, nel caso di specie, di cartella di pagamento attinente ad entrate tributarie. Deduceva ancora l’inammissibilità dell’ azione intrapresa dall’opponente, in quanto le uniche rimostranze che la stessa avrebbe potuto muovere erano quelle attinenti alla regolarità formale della formazione della cartella, della sua notifica ed all’azione intrapresa per la realizzazione coattiva del credito; deduceva, poi, l’incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto non avendo la *********, nella cartella di pagamento eletto domicilio nel luogo in cui potrebbe iniziarsi ipoteticamente l’esecuzione , ovvero il Comune di *******, ove erano situati gli immobili, oggetto dell’iscrizione ipotecaria, l’opponente avrebbe dovuto adire il Tribunale di Frattamaggiore, in quanto competente ex art. 480, III comma c.p.c., in ragione del luogo in cui si era perfezionata la notifica della cartella – precetto di pagamento. Concludeva, pertanto, in via preliminare che venisse disposta ex art. 107 c.p.c. la chiamata in causa degli Enti impositori come risultanti dagli estratti di ruolo prodotti, ovvero del Comune di S. Maria del *****, e di Napoli Volla; in via principale per il rigetto della domanda siccome improponibile, inammissibile ed infondata, confermando l’iscrizione ipotecaria effettuata. Il tutto con vittoria delle spese di causa.
In via cautelare, il Giudice sospendeva provvisoriamente, sino all’esito del giudizio di merito, l’esecuzione del provvedimento impugnato. Indi, acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, su richiesta delle parti costituite, fissava l’udienza di precisazione della conclusioni; queste rassegnate come sopra detto,la causa veniva introitata a sentenza all’udienza del 19/01/07. Con ordinanza del 13/02/07, il Giudice, rilevata a nullità della notifica dell’atto di citazione al Comune di ******, non costituitosi, ritenuto che lo stesso andava rimesso nei termini per ogni attività difensiva, rimetteva la causa sul ruolo ordinando all’attrice di notificare al predetto Comune la copia della citazione, dei verbali di udienza e della Ordinanza stessa, fissando una nuova udienza per il 05/10/2007. L’attrice provvedeva a notificare tutto quanto disposto dal giudice, al Comune di **** in data 28/06/2007. Tale Ente, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva; pertanto, sulla scorta delle conclusioni già precedentemente formulate dalle parti, la causa veniva nuovamente introitata a sentenza all’udienza del 05/10/07.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, appare opportuno procedere ad un analisi normativa della procedura di espropriazione immobiliare da parte del Concessionario della riscossione dei tributi.
Tale procedura è disciplinata dal titolo II del DPR 602/73, intitolato riscossione coattiva, e successive modifiche intervenute con il D.lgvo 26/2/1999 n. 46 e con quello del 27/4/2001 n. 193.
In particolare, l’art. 50comma 1 prevede che il Concessionario del servizio nazionale della riscossione, decorso il termine stabilito per il pagamento ( 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento), possa procedere ad espropriazione forzata dei beni del contribuente inadempiente. Ai sensi del successivo comma 2 si rileva che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Il successivo at. 76 nel capo II intitolato “ disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni immobili “ stabilisce che il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede superi complessivamente l’importo attuale di euro 8.000,00.
L’art. 77 comma 1 DPR 602/73 dispone che, decorso inutilmente il termine di gg. 60 dalla notifica della cartella esattoriale, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. Il secondo comma del citato art. 77 dispone, poi, che, se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottopore ad espropriazione, determinato a norma dell’art. 79 del DPR 602/73, il Concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca e solo dopo che siano decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere all’espropriazione. Altre successive norme disciplinano poi le fasi successive e relative alla vendita ed all’assegnazione.
A questo punto si inserisce la problematica della opponibilità dell’espropriazione immobiliare da parte del soggetto debitore: ai sensi dell’art. 57 DPR 603/73, la possibilità da parte del debitore di procedere ad opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi sarebbe assolutamente preclusa, salvo l’opposizione del terzo, o l’azione di risarcimento da esperirsi al termine della fase di esproprio e di vendita.
Ciò non corrisponde al vero, in quanto con il D.Lgs. nr. 16/1999, art. 29 n. 2, è stata introdotta una garanzia giurisdizionale per richiedere la sospensione dell’esecuzione e/o di opporsi all’esecuzione dinanzi al Giudice ordinario per le somme oggetto di riscossione coattiva che non abbiano carattere tributario, come ad esempio sanzioni pecuniarie relative alla circolazione stradale, canoni di acqua etc..
Per completezza di esposizione, si evidenzia l’infondatezza della tesi, spesso adombrata dalla convenuta ****************, secondo la quale, per effetto dell’entrata in vigore della L. 248/06 nr. 248 del 04/08/2006 (conversione del c.d. Decreto Bersani), sussisterebbe la giurisdizione delle Commissioni Tributarie in relazione all’ iscrizione ipotecaria fondata su qualsiasi tipo di cartella, ovvero quale che sia la natura della pretesa posta in riscossione.
Orbene l’asserita portata espansiva del comma 26 quinquies dell’art. 35 l.cit., introduttivo della giurisdizione delle Commissioni Tributarie in tema di iscrizione ipotecaria, è limitata unicamente alle pretese tributarie che formano oggetto della sua giurisdizione (art. 19 d.leg.vo 546/92 in relazione all’art. 2 dello stesso d. leg.vo, che non ha subito modifiche quanto alle materie attribuite alla cognizione delle C.T.). Pertanto, restano escluse dalla giurisdizione esclusiva delle C.T. tutte quelle pretese non aventi carattere tributario, come, ad esempio, sanzioni pecuniarie da circolazione auto, pagamento canoni di acqua etc.). ( Cfr. Tribunale di Napoli – 18/12/2006 – V sez. Civ. G.U. **********). In definitiva, per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall’art. 2 del D. L.gvo 546/92 e per quelle non tributaria, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c.
Questo Giudice non ignora l’orientamento espresso dalla Cassazione S.U. nella sentenza nr. 2053 del 31/01/2006, specificamente in tema di fermo amministrativo e, analogicamente, per l’iscrizione ipotecaria, secondo il quale l’atto “ de quo”, ossia l’iscrizione ipotecaria, essendo propedeutico all’esecuzione, sarebbe impugnabile con i mezzi e nelle forme di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.. Tale orientamento ritiene questo Giudice di poter condividere in quanto sia il fermo amministrativo, come pure l’iscrizione ipotecaria, si pongono come prodromici e propedeutici dell’esecuzione, ed, in quanto tali, rientranti negli atti tipici del procedimento esecutivo e, pertanto, suscettibili di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi.
Del resto, lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, parti nel giudizio sulla questione di giurisdizione, di cui alla surrichiamata sentenza della Cassazione a S.U., hanno sostenuto che la competenza nella materia di fermo amministrativo e, analogicamente, della iscrizione di ipoteca, spettasse all’autorità giudiziaria ordinaria e non al giudice amministrativo, sul presupposto che il provvedimento di fermo amministrativo, ed analogicamente della iscrizione ipotecaria, si caratterizzava come misura cautelare diretta a creare le condizioni per l’utile seguito di una procedura esecutiva e non poteva essere inquadrato come provvedimento amministrativo. Precisavano, quindi, che allorquando il fermo era disposto e, analogicamente, l’ipoteca iscritta, si considerava iniziata la procedura esattoriale, in deroga alle disposizioni sull’espropriazione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, le quali presuppongono il pignoramento come atto di inizio dell’esecuzione forzata.
Ciò posto, si osserva che nel caso di specie, le somme iscritte a ruolo dal Comune di ***** e portate dalla Cartella n. *********, notificata il 20/03/04, sono di carattere non tributario, trattandosi di canoni di acqua per gli anni 1997 e 1998. Pertanto e opportunamente l’opponente ha provveduto ad incardinare azione ex art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice di pace di Frattamaggiore, competente per valore e per territorio.
Su quest’ultimo punto, si rileva la palese infondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, determinata dall’erroneo presupposto che l’immobile ipotecato si trovasse in S. Anastasia, anziché in ******. Pertanto l’ azione esperita è da ritenersi quindi ammissibile e proponibile.
In via preliminare, sulla scorta della normativa sopra illustrata, l’iscrizione ipotecaria risulta eseguita agli inizi del mese di luglio 2006 e, quindi, a distanza di oltre due anni dalla notifica della cartella esattoriale (20/03/04). In tal caso, quindi, ai sensi dell’art. 50, comma 2 del DPR 602/73, l’iscrizione ipotecaria doveva essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’ obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. La mancata ottemperanza a tale disposizione di legge da parte del Concessionario ****************, comporta l’ illegittimità della iscrizione ipotecaria eseguita.
Ma vi è di più : per tabulas è emersa, alla data della iscrizione ipotecaria, la insussistenza del titolo esecutivo posto a base della stessa. Infatti il carico iscritto a ruolo dal Comune di ****** e portato dalla citata cartella esattoriale notificata il 20/03/04, contenente un importo di euro 520,17 per canoni per fornitura di acqua potabile e di euro 462,95 per canoni acque reflue, risulta annullato rispettivamente dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, ***********, con la sentenza nr. 31/05, del 07/01/ – 31/01/2005, emessa in contraddittorio con la ********* s.p.a. e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione 28 – nr. 67 del 10/03 – 07/04/2005.
Emerge, pertanto, in tutta la sua evidenza, l’illegittimità della iscrizione ipotecaria eseguita e l’evidente inesattezza dell’affermazione, contenuta nella comparsa di costituzione e di risposta da parte della Gest Line s.p.a., che la sua attività sia stata svolta in maniera ineccepibile.
La Gest Line s.p.a. era certamente a conoscenza dell’impugnativa della cartella esattoriale notificata il 20/03/04 dinanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore, avendo preso parte al relativo giudizio, ancorché sia stata dichiarata la sua estromissione in sentenza, avendone comunque ricevuta la notifica del suo dispositivo; pertanto, agendo con la dovuta diligenza, non poteva e non doveva più utilizzare la citata cartella esattoriale per procedere ad una indebita iscrizione esattoriale, sulla base dell’art. 77 DPR 602/73 ed, in ogni caso, per quanto sopra rilevato, era obbligata a notificare l’avviso contenente l’intimazione di pagamento alla presunta debitrice **************, così’ come statuito dall’art. 50 comma 2 del citato DPR..
Da quanto sopra esposto, contrariamente a quanto affermato dalla Gest Line nei suoi scritti difensivi, sono emersi comportamenti della stessa contrari alla legge, alla buona fede, alla correttezza ed alla trasparenza, ragion per cui scaturiscono, talvolta, le aspre critiche, dalla stessa lamentate, e che appaiono condivisibili alla luce di quanto sopra illustrato, finché lo stesso Concessionario non adoperi l’istituto messogli a disposizione dal legislatore di cui all’art. 77 DPR 602/73 nell’ osservanza scrupolosa anche delle disposizioni contenute nello statuto del contribuente.
Appare condivisibile, invece, l’argomentazione dedotta dalla Gest Line s.p.a. per illustrare la differente posizione dell’Ente impositore rispetto a quella del Concessionario.
Nel caso in esame emerge, poi, con tutta la sua evidenza, la palese negligenza del Comune di ******, quale Ente impositore, il quale venuto a conoscenza dell’ annullamento del carico iscritto a ruolo in forza delle decisioni emesse dal Giudice di pace di Frattamaggiore e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, doveva provvedere urgentemente ad emettere e comunicare al Concessionario il provvedimento di sgravio del carico portato dalla Cartella esattoriale impugnata. Il suo comportamento processuale nel presente giudizio, rimasto contumace, conferma l’omissione di cui sopra, altrimenti si sarebbe costituito in giudizio per far valere le sue ragioni.
Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, va detto che nel merito l’opposizione risulta fondata e va accolta per quanto di ragione nei confronti delle rispettive parti convenute.
Pertanto, va dichiarata l’inesistenza del diritto a iscrivere ipoteca sugli immobili di *******, in difetto di valido titolo esecutivo e, per l’effetto, appare giusto e legittimo ordinare alla Gest Line s.p.a., in considerazione dell’attività illegittima posta in essere e come sopra esposta, di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla cancellazione dell’ipoteca iscritta a carico di ****** sugli appezzamenti di terreno di sua proprietà, così come descritti nella premessa della citazione.
Merita di essere accolta anche la richiesta di risarcimento per danni, ma limitatamente a quelli non patrimoniali ed, in particolare a quelli definiti esistenziali.
A tal proposito va detto che qualora la domanda dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione finanziaria o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria; infatti, anche nel campo tributario l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte dell’Amministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma, primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo (Cf. Cass. – Sez. Unite civili – 30/11/2006 – 4 gennaio 2007 n. 15).
Va aggiunto che il comportamento dell’amministrazione finanziaria e/o di altro ente impositore contrario alla buona fede e correttezza, nonché al principi costituzionale di buon andamento e imparzialità, lede gli interessi dei contribuenti, che pertanto sono legittimati a chiedere il risarcimento del danno morale (Cf. Tribunale di Venezia – III Sezione civile – sentenza 30/11/2006 -1903/2007).
Ciò posto, nella vicenda sopra illustrata emerge in modo palmare il comportamento poco corretto, permeato anche di negligente omissione, da parte del Comune di *****, per non aver provveduto ad emettere tempestivamente la comunicazione di sgravio del carico portato dalla cartella esattoriale tempestivamente impugnata ed annullata rispettivamente, per quanto di competenza, dal Giudice di pace di Frattamaggiore e dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, le cui decisioni venivano portate a conoscenza di esso Ente impositore.
La condotta negligente del Comune di ****** ha determinato un evento illegittimo, come quello della iscrizione ipotecaria eseguita dal Concessionario, cui non era stato comunicato lo sgravio dal ruolo del carico annullato.
Tale comportamento ha determinato a carico dell’opponente certamente un danno economico in ragione delle spese sostenute per l’assistenza legale, cui è stata costretta a ricorrere. Ma siffatto danno patrimoniale ha trovato il suo ristoro nella condanna alle spese da parte del G.d.P. di Frattamaggiore a carico del Comune di *****, così come pure statuito all’esito del presente giudizio.
Invece all’opponente non può essere riconosciuto il danno cd. biologico, né il danno morale, in quanto del tutto sforniti di prova.
Nel caso in esame va riconosciuto il c.d. danno esistenziale: la ricezione dell’avviso di iscrizione ipotecaria, palesemente illegittimo e scaturente da una colpevole omissione del Comune di ******, ha certamente prodotto una turbativa psichica con relativa sofferenza, come una forma di stillicidio che ha influito negativamente sulla vita quotidiana e nei rapporti sociali di essa opponente, nell’aver appreso che i propri terreni erano stati ingiustamente assoggettati ad ipoteca e minacciati di espropriazione senza giusta causa.
Emerge in tutta la sua evidenza nella vicenda che la condotta del convenuto Comune abbia calpestato i principi di sana e buona amministrazione. Secondo l’art. 97 della Costituzione Repubblicana, il cittadino non è suddito, bensì utente ( Cfr. citata sentenza del Tribunale di Venezia).
Ciò posto, occorre determinare se ed in quale misura la colpevole inerzia del Comune di ****** abbia determinato un danno c.d. esistenziale a carico di essa ****, danno che secondo la prevalente giurisprudenza è garantito dalla Costituzione, in quanto danno alla salute.
Vi è stata,a seguito della illegittima iscrizione ipotecaria, un evidente abbassamento della qualità di vita di essa opponente, concretandosi nel c.d. danno esistenziale, che merita risarcimento.
E’ notorio che subire una illegittima iscrizione ipotecaria sui propri beni, comporta un’ alterazione in senso negativo dell’organizzazione di vita quotidiana della vittima, comportando anche un’alterazione alla serenità personale e familiare di essa attrice.
In ordine al quantum, considerata l’impossibilità pratica della determinazione di un concreto e preciso ammontare di siffatto danno, certamente sussistente, impone al giudicante di procedere alla sua liquidazione in via equitativa, a norma dell’art. 1226 c.c.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra illustrato, si ritiene giusti ed equo fissare il detto danno in euro 1.500,00, da porre a carico esclusivo del convenuto Comune di ******, tenuto anche al pagamento delle spese in favore dell’opponente, liquidate come da dispositivo.
Tenuto conto dell’andamento complessivo del giudizio e della diversa posizione del Concessionario, sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di causa tra lo stesso e le altre parti.
P.Q.M.
Il Giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede, nella contumacia del Comune di ****:
Accoglie la domanda e, previa conferma del provvedimento cautelare emesso, dichiara l’inesistenza del diritto a iscrivere ipoteca sugli immobili di ****;
Ordina al Concessionario della Riscossione dei Tributi Gest Line s.p.a., in persona del l.r.p.t., di annullare immediatamente, a sua cura e spese, l’eseguita iscrizione di ipoteca sui beni immobili di *****, così come descritti e precisati nella premessa della citazione;
Condanna il Comune di ***** al pagamento, in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, dell’importo di euro 1.500,00=, oltre interessi legali dalla domanda;
Condanna il medesimo Comune al pagamento delle spese di causa, in favore dell’attrice, che liquida in euro ****, di cui euro *** per spese ed i restanti euro *** per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A., da attribuirsi all’avv. ***************** per il dichiarato anticipo.
Compensa per intero le spese di causa tra la ********* s.p.a. e le altre parti in causa.
Così deciso in Frattamaggiore il 29/10/07
Il Giudice di pace
******************
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