Illegittima l’intesa tra MIUR e OO.SS. del contratto scuola ai fini della ripartizione delle risorse di cui al CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2010/2011

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Con sentenza in data 29.01.2013 il Tribunale di Verbania, aderendo alla giurisprudenza del Tribunale di Cuneo (sentenza n. 328/11) e della Corte d’Appello di Torino (sentenza n. 1063/2012) ha condannato il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 87 co. 3 CCNL comparto Scuola 2006/2009, in luogo di quella, più bassa, prevista dall’art. 4 dell’Accordo Nazionale 18/11/2009 e dall’art. 4 dell’Intesa 18/5/2010 in favore di un insegnante coordinatore provinciale per l’educazione fisica e sportiva presso l’Ufficio Scolastico Territoriale esonerato dall’insegnamento. Va evidenziato che, secondo il giudice, l’emolumento deve essere riconosciuto anche per i periodi di ferie.

Nella sostanza il giudicante ha ritenuti non legittimi l’Accordo e l’Intesa tra MIUR e OO.SS. appena ricordati, in quanto gli stessi contengono previsioni che anziché dare attuazione all’art. 87 del CCNL come previsto nel contratto nazionale stesso, hanno in realtà disciplinato diversamente il compenso previsto da questa disposizione contrattuale, prevedendone l’erogazione a consuntivo ed introducendo un diverso criterio di determinazione.

A supporto della motivazione il Giudice del Lavoro ha richiamato l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 in ragione del quale sono disciplinati i diversi livelli di contrattazione nazionale: nazionale e integrativa . I contratti ricompresi nella prima tipologia sono sottoscritti tra l’ARAN e le Confederazioni rappresentative (art. 40 2° comma) mentre i contratti collettivi integrativi sono stipulati direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni . Questo livello di contrattazione si volge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali (art. 40, comma 3 bis).

Poiché le Pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi che disciplinano materie non espressamente delegate a livello di contrattazione nazionale, le relative clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Alla luce di quanto espresso, non esistendo una delega da parte della contrattazione collettiva di comparto alla contrattazione integrativa, l’Accordo e l’Intesa citati non possono statuire in questa materia, soprattutto se in modo peggiorativo rispetto a quanto è previsto nel CCNL.

 

Tribunale Ordinario di Verbania

VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 29/1/2013 all’udienza tenuta dal G.L. presso il Tribunale di Verbania, dott. ssa Maria Serena Riccobono viene chiamata la causa civile iscritta al n. 102 /2012 del ruolo generale e degli affari contenziosi, vertente

TRA

XXXXXXX con XXXXXXXXXXXX

CONTRO

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA con DOTT. XXXXXXXXXX XXXXXXXX ai sensi dell’art.117 bis c.p.c.

Sono presenti i procuratori delle parti .

Il G.L.

DISPONE

che si proceda alla discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 429 c.p.c..

Le parti precisano le conclusioni, rispettivamente, come da ricorso introduttivo e comparsa di costituzione

Il G.L.

pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.

******************

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verbania, nella persona della dott.ssa Maria Serena Riccobono, in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.102 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2012 Sezione Lavoro , e vertente

TRA

XXXXXX XXXXXXXX con AVV XXXXXXXX XXXXXXX

PARTE ATTRICE

E

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA con DR.XXXXXXX XXXXXXXX ai sensi dell’art.117 bis c.p.c.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale d’odierna udienza

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO POSTE A BASE DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21/3/2012 XXXXXXXX XXXXX – premesso di ricoprire l’incarico a tempo indeterminato di Coordinatore Provinciale per l’educazione Fisica e Sportiva presso l’Ufficio Scolastico XIII-Ambito Territoriale per la Provincia del V.C.O. in forza di decreto del Provveditore agli studi del V.C.O. del 13/12/1996 ; che a causa del numero, della varietà e della complessità delle mansioni svolte, osserva un orario di lavoro settimanale di elmeno 34 ore settimanali, incluse anche se sei ore settimanali eccedenti di cui all’art. 87 CCNL comparto Scuola 2006/2009 ; di avere percepito dall’a.s. 2004/2005 e sino al 31/12/2009 il compenso corrispondente alle 6 ore settimanali eccedenti le 18 ore costituenti la cattedra, previsto dall’art. 87 CCNL cit – ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione Universita’ e Ricerca (MIUR) per sentir accertare il proprio diritto a percepire il trattamento economico di cui all’art. 87 CCNL Scuola 2006/2009 per dodici mensilità, unitamente al trattamento economico di euro 6.000,00 lordi stato annui stabilito dall’art. 4 dell’Accordo 18/11/2009 e dall’art. 4 dell’Intesa 18/5/2010, instando, in subordine, per sentir accertare il suo diritto ad ottenere il trattamento economico previsto dal citato art. 87 co.3 CCNL Scuola 2006/2009 per 12 mensilità con decorrenza da gennaio 2010 in luogo di quello di cui all’art. 4 dell’Accordo Nazionale 18/11/2009 e dell’Intesa 18/5/2010, con conseguente condanna al pagamento di tutti gli arretrati maturati fino al dì della sentenza .

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione convenuta che ha resistito al ricorso chiedendone la reiezione .

Prodotta ampia documentazione da entrambi i contraddittori (tra cui tutti gli accordi collettivi oggetto di giudizio) e senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria la causa, all’esito di ordinanza riservata 16/12/2012, giunge oggi in decisione di cui viene immediatamente data pubblica lettura .

Pacifici i fatti di causa, condivide integralmente questo giudicante le perspicue argomentazioni svolte dal Tribunale di Cuneo in identica fattispecie nella sentenza n. 328/11 del 30/11/2011, da ultimo integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 1063/2012 emessa in data 4-18/10/2012 (pronunce entrambe agli atti di parte ricorrente) del seguente testuale tenore :

“ Le circostanze di fatto oggetto del presente giudizio non sono contestate : il ricorrente è docente di educazione fisica e, dall’anno scolastico 2007-2008 ricopre l’incarico di Coordinatore Provinciale per l’Educazione Fisica e Sportiva presso l’Ufficio Scolastico IX Ambito Territoriale di Cuneo ed è esonerato dall’insegnamento ; egli lamenta che, a decorrere dal settembre 2010, l’Amministrazione ha smesso di erogargli la quota relativa alle 6 ore settimanali sino ad allora a lui riconosciuta ai sensi dell’art. 87 CCNL comparto scuola 2006/2009.

Secondo il ricorrente, sarebbe errata la tesi dell’Amministrazione, secondo la quale l’art. 87 CCNL sarebbe superato dall’art. 4 dell’Accordo Nazionale sottoscritto il 18.11.2009 dal Ministero con le OO.SS., avente ad oggetto la “ripartizione delle risorse di cui all’art. 33, 62 e 87 del CCNL” .

Evidenzia il ricorrente che, per effetto dell’interpretazione dell’Amministrazione scolastica sui rapporti tra il CCNL e l’Accordo Nazionale, la sua retribuzione mensile subisce una decurtazione pari a E 816,53 .

Il ricorrente sostiene di avere diritto ad ottenere gli emolumenti previsti dall’art. 4 dell’Accordo Nazionale del 18/11/2009 in aggiunta all’emolumento previsto dall’art. 87 CCNL 0, in subordine, ad ottenere quantomeno il ripristino del trattamento economico previsto dall’art. 87 per 12 mensilità o, in subordine, ad ottenere quantomeno il ripristino del trattamento economico previsto dall’art. 87 per 12 mensilità (il compenso era stato corrisposto per 11 mensilità) .

Il Ministero contesta le deduzioni attoree e chiede il rigetto del ricorso .

L’art. 87 del CCNL, intitolato “attività complementari di educazione fisica”, prevede, al 1° comma, che “Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili. Fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento della pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi degli studenti” . il 2° comma disciplina le modalità di quantificazione del compenso per le attività complementari di educazione fisica, sancendo che : “Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto nella misura oraria, maggiorata del 10% prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995 ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’Istituzione scolastica” . il 3° comma si riferisce ai docenti coordinatori provinciali : “ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo (v.doc.3 parte ricorrente) .

L’accordo nazionale tra il MIUR e le OO.SS. concernente la ripartizione delle risorse di cui all’art. 33, 62 e 67 del CCNL 2006/2009 (v. doc.11 parte ricorrente), all’art. 1 (“Campo di applicazione – destinatari), prevede che : “Con il presente accordo, in attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 33,62, e 87 del CCNL del comparto scuola, vengono disciplinati i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione dei fondi per il pagamento delle funzioni strumentali del personale docente, degli incarichi specifici del personale ATA e delle ore eccedenti le 18 settimanali per le attività complementari di educazione fisica per l’a.s. 2009/2010” . All’art. 2 è disciplinata la ripartizione tra le istituzioni scolastiche dell’importo complessivo delle risorse relativo alle funzioni strumentali . Con riferimento specifico alle attività complementari di educazione fisica l’art. 4 prevede : “Il finanziamento complessivo di 60.600,00 euro lordo stato finalizzato alla realizzazione di progetti per avviamento alla pratica sportiva viene assegnato ad ogni scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione ai seguenti criteri :

– una quota di 3.000,00 E per ogni docente di educazione fisica in organico di diritto ;

– una quota aggiuntiva di 6.000,00 E per ogni docente coordinatore delle attività sportive .

L’utilizzo delle risorse sarà obbligatoriamente legato all’effettiva attivazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva .

Le specifiche quote di finanziamento dei progetti saranno erogate a consuntivo e, comunque, sulla base dei progetti approvati dalle scuole entro il 15 dicembre 2009 nell’ambito del POF .

L’Amministrazione, entro il suddetto termine, avvierà il monitoraggio dei progetti”.

L’Intesa tra il MIUR e le OO.SS. ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33,62,87 del CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2010/2011 (v.doc. 12 parte ricorrente), all’art. 1 prevede : “Con il presente accordo in attuazione delle disposizioni contenute negli artt.33,62 e 87 delCCNL 2006/2009 del comparto scuola, fatti salvi ed impregiudicati gli accordi da definirsi nel prossimo CCNL, si convengono i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione dei fondi come di seguito quantificati, per il pagamento delle funzioni strumentali del personale docente, degli incarichi specifici del personale ATA, delle ore eccedenti le 18 settimanali per le attività complementari di educazione fisica e per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti per l’a.s. 2010/2011” . L’art. 2 disciplina i parametri per la distribuzione della quota attribuita per le funzioni strumentali, mentre l’art. 4 regolamenta la distribuzione delle somme relative alle attività complementari di educazione fisica, attribuita ad ogni singola scuola, oltre ad “un’ulteriore quota da assegnare alle scuole di titolarità dei docenti coordinatori provinciali così destinata : E 648.000,00 [E 6.000 per ciascuno dei 108 docenti coordinatori delle attività sportive, pari a uno per provincia, ndr.] . L’erogazione delle risorse sarà legata all’effettiva attivazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva.”

Dalla lettura degli accordi tra il MIUR e le OO.SS. appena citati emerge che essi, dichiarando di attendere di dare attuazione (per quanto qui interessa) all’art. 87 CCNL, hanno in realtà disciplinato diversamente il compenso previsto da questa disposizione contrattuale, prevedendone l’erogazione a consuntivo ed introducendo un diverso criterio di determinazione .

L’art. 40 D.Lgs. 165/2001 disciplina i diversi livelli di contrattazione nazionale, prevedendo la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione collettiva integrativa . I contratti ricompresi nella prima tipologia sono sottoscritti tra l’ARAN e le Confederazioni rappresentative (v. in particolare art. 40 2° comma) mentre i contratti collettivi integrativi sono stipulati direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni . Questo livello di contrattazione “si volge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali (art. 40, comma 3 bis);

“Le pubbliche Amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annua o pluriennale di ciascuna amministrazione . Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” .

Il ricorrente ha dedotto che la contrattazione nazionale non ha in alcun modo delegato la contrattazione integrativa con riferimento alla disciplina relativa alla determinazione del compenso di cui all’art. 87 CCNL e, rispetto a questa affermazione, il Ministero convenuto non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l’esistenza di una siffatta delega alla contrattazione integrativa . (…)

Deve pertanto ritenersi che non sia stata provata l’esistenza di una delega da parte della contrattazione collettiva di comparto alla contrattazione integrativa, di talché l’accordo e l’intesa citati non potevano statuire in questa materia, tantomeno in modo difforme e peggiorativo rispetto a quanto è previsto nel CCNL”.

Alla luce dell’art. 40 cit. il compenso ex art. 87 CCNL deve considerarsi spettante al ricorrente .

Esso dev’essere quindi ripristinato dal momento in cui l’Amministrazione (evidentemente ritenendo che i citati accordi tra MIUR e OO.SS. sostituissero quanto previsto dall’art. 87 CCNL) ne aveva cessato all’erogazione .

Non può invece ritenersi (diversamente da quanto sostenuto in via principale dal ricorrente) che spettino entrambi i compensi (quello ex art. 87 CCNL e quello previsto dagli accordi tra MIUR e OO.SS.) poiché emerge chiaramente dalla lettura degli accordi prodotti da parte ricorrente come docc. 11 e 12) che le previsioni di detti accordi fossero attuative ( e quindi non aggiuntive) rispetto a quanto disposto dall’art. 87 CCNL .

Il ricorrente deduce, inoltre, di avere diritto a percepire l’emolumento in questione anche durante le ferie .

L’art. 13 CCNL, con riferimento alle ferie, prevede che :” il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito . Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e per quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità” .

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente sottolineato la mancanza nel nostro ordinamento di un principio generale e inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti (cfr. per tutte, Cass.sez.un. 1.4.1993, n. 3888), rimarcando, proprio con riferimento all’istituto delle ferie, che i singoli elementi della retribuzione intanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza di previsioni legislative in proposito, dalla contrattazione collettiva, nel senso che questa deve far riferimento, per la determinazione di tale ultimo emolumento, alla retribuzione normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto, e che deve trattarsi di uno specifico riferimento, non essendo sufficiente il silenzio sul punto della normativa collettiva (V., tra le altre, Cass. 15.10.2004 n.20364, Cass. 22.11.2003 n. 17769, Cass. 7.4.2003 n. 5408, Cass. 16.8.2000 n- 10846, Cass. 24.12.1999 n. 14537) .

Orbene, nel caso in esame, la contrattazione collettiva fa specifico riferimento, per individuare la base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, alla “normale retribuzione” (avendo cura di precisare che da questa nozione debbono essere escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità) . L’art. 77 del CCNL, a sua volta, definisce la “struttura della retribuzione”, individuando le voci che compongono la struttura della retribuzione del personale docente, tanto sotto il profilo del trattamento fondamentale quanto sotto il profilo del trattamento accessorio . Il Compenso per le ore eccedenti è compreso, appunto, nel trattamento accessorio (v.punto d) dell’elencazione relativa al trattamento accessorio) –

Da questa disposizione contrattuale emerge pertanto che il compenso per le ore eccedenti compone la “retribuzione normale” del personale docente sicché esso deve essere corrisposto al ricorrente anche durante il periodo delle ferie .

In conclusione il MIUR va condannato a ripristinare in favore del ricorrente il trattamento economico di cui all’art. 87 CCNL a decorrere dal settembre 2010 (data da cui esso non è più stato erogato al ricorrente) per dodici mensilità (…)” . (Trib. Cuneo sent. n. 328/11 cit.) .

Le somme che in applicazione dei principi di diritto sopra riportati devono nella fattispecie essere corrisposte dalla resistente Amministrazione dal gennaio 2010 devono essere gravate, come da domanda, dei soli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost. n. 82/2003) .

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

PQM

Il Tribunale di Verbania in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando nella causa promossa da XXXXXXXX XXXXX nei confronti del Ministero dell’Istruzione Universita’ e Ricerca iscritta al N. 102/12 RG , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :

– accerta il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 87 co. 3 CCNL comparto Scuola 2006/2009 per dodici mensilità in luogo di quello previsto dall’art. 4 dell’Accordo Nazionale 18/11/2009 e dall’art. 4 dell’Intesa 18/5/2010 ;

– condanna il convenuto Ministero a ripristinare il trattamento economico di cui all’art. 87 CCNL Scuola 2006/2009 con decorrenza da gennaio 2010 e lo condanna a pagare al ricorrente gli arretrati maturati sino alla data della presente sentenza, , oltre interessi legali dalle singole maturazioni al saldo ;

– condanna il resistente Ministero alla integrale rifusione in favore del ricorrente delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 2.300,00 per compenso ex DM n.140/2012., oltre euro 111,00 per spese vive, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Verbania il 29/1/2013

Il Giudice

Dr. Maria Serena Riccobono

Dott. Spadone Luigi

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