Illegittima la riduzione dell’assegno di mantenimento in quanto corposo

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 7134/20 del 29 gennaio; depositata il 13 marzo 2020)

Con l’ordinanza n. 7134/20, e depositata il 13 marzo 2020,  la Corte di Cassazione affronta la questione della determinazione dell’assegno di mantenimento in punto di quantum, in relazione ai parametri dettati dall’art.337 ter comma 4 c.

I Supremi Giudici, con la summenzionata ordinanza hanno accolto  il ricorso proposto dalla madre di una minore ed hanno cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte D’Appello de L’Aquila aveva disposto la riduzione del contributo al mantenimento- posto dal Tribunale di Sulmona- a carico del padre ed in favore della figlia, sulla base del solo presupposto della corposità dell’assegno, disapplicando i parametri indicati nel comma 4 dell’art.337 ter c.c..

Il punto nodale della vicenda: la  Corte d’Appello ha ridotto la misura dell’assegno fissata originariamente in 700,00 euro dal Tribunale, ritenendolo eccessivo, se sommato allo stesso contributo con cui la madre avrebbe dovuto, a sua volta, concorrere al mantenimento della figlia.

La vicenda processuale

La madre di una minore nata da una relazione extra-coniugale si rivolge al Tribunale di Sulmona, chiedendo l’adozione di provvedimenti riguardo all’affidamento della figlia, alla regolamentazione del diritto di visita del padre ed alla contribuzione al mantenimento che indica nell’importo di 850,00 euro mensili.

  • Il Tribunale, nell’assumere i provvedimenti richiesti, impone al padre il pagamento di un assegno mensile di mantenimento per la figlia di 700,00 euro, ponendo le spese straordinarie, previamente concordate, a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà.
  • La Corte d’Appello de L’Aquila, in parziale accoglimento dei gravami proposti, riduce il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia a 400,00 euro.
  • La madre della minore ricorre in Cassazione, censurando la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter e 316 bis c.c..

I motivi del ricorso per Cassazione

La donna censura la decisione, lamentando che la Corte d’Appello, nel disporre l’ingiustificata riduzione del contributo di mantenimento, non ha tenuto conto del principio secondo cui i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro, violando, per più, il  principio di parità di trattamento tra figli legittimi e naturali, posto che il padre della minore già versava un assegno mensile di Euro 1000,00 ad un altro figlio.

 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione  e i motivi della decisione

I Giudici di legittimità rilevano, tra l’altro, che: “La sentenza impugnata ha sviluppato implicitamente il seguente ragionamento: la fissazione del contributo in Euro 700,00 a carico del padre, onerando anche la madre di un contributo in analoga misura, si risolverebbe nell’attribuzione alla figlia di un contributo mensile di Euro 1400,00 che sarebbe però eccessivo, da qui la riduzione dello stesso.

Tale ragionamento sviluppato in appello non appare corretto tanto che, secondo la Corte di Cassazione la “motivazione è al di sotto del minimo costituzionale” e i parametri normativi fissati in materia dall’art. 337 ter, comma 4 c.c. non sono stati correttamente applicati.

A tal proposito, la Corte ricorda che i succitati parametriimpongono di “determinare il contributo di mantenimento per i figli con riferimento ai «tempi di permanenza presso ciascun genitore», al «tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori», alla «valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore», oltre che alle «attuali esigenze del figlio»”

Ed è proprio in relazione all’ultimo di tali criteri, quello cioè delle  <<attuali esigenze del figlio>>, che la decisione -secondo la Corte – è “apodittica, avendo ritenuto eccessivo l’importo, di Euro 1400,00 mensili, di cui ipoteticamente e virtualmente la minore potrebbe beneficiare se entrambi i genitori corrispondessero il medesimo importo di Euro 700,00, senza considerare che il contributo deve essere determinato in base alle «risorse economiche» di ciascun genitore”.

Conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione rileva che nessun cenno, nemmeno per implicito, è svolto ai suddetti criteri nella sentenza impugnata, “la quale si risolve in falsa applicazione dei parametri normativi indicati”. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

Commento

I Giudici di legittimità, non discostandosi dall’orientamento già espresso in materia[1], ricordano che la determinazione dell’assegno di mantenimento è ancorata ai parametri indicati nel comma 4 dell’art.337 ter c.c. e puntualizzano che, nella decisione impugnata, i riferimenti  ai tali parametri sono mancanti, in particolare quelli riguardanti le attuali esigenze del figlio e le «risorse economiche» di ciascun genitore.

E’ proprio su tali ultimi parametri che bisogna soffermarsi per comprendere la portata dell’ordinanza in commento e l’errore in cui è incorsa la Corte di merito nel ridurre l’assegno di mantenimento e comprimere il diritto della fanciulla a mantenere il tenore di vita appropriato.

Le attuali esigenze del figlio e le «risorse economiche» di ciascun genitore

Giova sul punto osservare che secondo consolidata giurisprudenza

  • le esigenze del figlio devono essere rapportate alle condizioni economiche dei genitori[2];
  • le esigenze del figlio sono bisogni abitudini, aspirazioni possibili prospettive di vita che sono condizionate dal livello economico e sociale dei genitori[3];
  • le esigenze della prole sono quindi da intendersi correlate al livello economico e sociale del nucleo familiare, che si misura sulla base delle sostanze e dei redditi, nonché della capacità di lavoro, professionale o casalingo di ciascun coniuge.

Le esigenze dei figli  non possono essere individuate in  una mera ed astratta categoria di bisogni

Come rilevato da dottrina[4], alla quale si ritiene di dover aderire,

  • le esigenze dei figli non possono essere individuate in  una mera ed astratta categoria di bisogni , in quanto, come si è detto , essi sono connessi e proporzionati alle sostanze dei genitori e, ad avviso di chi scrive, in generale allo stato sociale della famiglia.

Il parametro in parola dei bisogni della prole, ad avviso di chi scrive, non può che essere valutato prendendo prioritariamente in esame quello pure contemplato dal comma 4 dell’art.337 ter del «tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori» che fornisce all’interprete un primo quadro, da rapportare alle  risorse economiche» di ciascun genitore  fotografate al momento della richiesta dell’assegno.

La mancata applicazione congiunta dei tali parametri comporta inevitabilmente una compressione del diritto, come pare essere accaduto nel caso della sentenza impugnata, oggetto dell’ordinanza in commento.

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Note

[1] Cfr Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020,n.1562:in Diritto e Giustizia e in il Familiarista con nota di Luca Tantalo: <<La fissazione dell’assegno destinato al mantenimento del figlio, operata dal giudice della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere parametrata sulle effettive e attuali esigenze del figlio alla luce ovviamente delle circostanze menzionate dalla Corte di appello che attengono in primo luogo alla condizione economica dei genitori ma non sulla base di una mera corrispondenza proporzionale e che prescinda dall’effettiva valutazione delle concrete esigenze di vita del minore>>.

[2] Cfr Cass sez. I, 20/06/2011, n.13459 in Diritto e Giustizia online, fasc.0, 2011, pag. 240, con nota di Paola Paleari:<<il tenore di vita che deve essere assicurato al figlio è quello che i genitori sono in grado di dargli in base alla loro situazione economica di ogni singolo periodo della loro vita, sino al raggiungimento da parte del figlio dell’autosufficienza economica>>.

[3] G.Pianezze Il mantenimento dei figli -Officina del Diritto -Famiglia e Successioni Giuffrè , P.19

[4] G.Pianezze, op.cit. P.19

Donatella Decaria

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