Illegittima mancata aggiudicazione di un servizio di brokeraggio assicurativo: poiché la controversia riguardante la liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni a carico del Comune è stata decisa dal Consiglio di Stato a favore dell

Lazzini Sonia 05/06/08
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La competenza è del giudice amministrativo che di conseguenza sancisce che l’ammontare del risarcimento va commisurato ai compensi corrisposti al broker dalle compagnie di assicurazione per le effetto delle polizze stipulate durante il periodo annuale di vigenza della suddetta convenzione_ vanno inoltre corrisposta le spese del giudizio di primo grado, liqui-date in sentenza nella misura di euro 2.000,00, oltre IVA e CPA; _ – il tutto con maggiorazione di interessi nella mira del tasso legale, con decorrenza dal giorno della messa in mora fino al soddisfo;
 
merita di essere segnalata la sentenza numero 1784 del 2 aprile 2008 emessa dal Tar Campania, Napoli
 
 
< nella sentenza da eseguire è stabilito di ragguagliare la liquidazione del danno all’utile ricavabile in base al rapporto di intermediazione con le compagnie di assicurazione dalle polizze assicurative stipulate per effetto della convenzione conclusa in data 18/6/2003;
– l’aggiudicazione oggetto di annullamento è avvenuta per la durata di un solo anno e non risultano impugnate o comunque contestate le suc-cessive eventuali determinazioni di proroga;
– l’ammontare del risarcimento va commisurato ai compensi corrispo-sti al broker dalle compagnie di assicurazione per le effetto delle po-lizze stipulate durante il periodo annuale di vigenza della suddetta convenzione;
– tale determinazione andrà effettuata in contraddittorio tra le parti;
– vanno inoltre corrisposta le spese del giudizio di primo grado, liqui-date in sentenza nella misura di euro 2.000,00, oltre IVA e CPA;
– il tutto con maggiorazione di interessi nella mira del tasso legale, con decorrenza dal giorno della messa in mora fino al soddisfo;>
 
A cura di Sonia LAzzini
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1784 reg. sent.
anno   2008
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, pronunciato la seguente
N. 3440   reg. gen.
anno  2007
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 3440/07 reg. gen. proposto dalla società ALFA & ALFABIS s.r.l., già ALFABIS s.r.l. Insurance Risk Management, in persona del vice presidente e legale rappresentante p.t. dott. Vittorio Sorrentini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Lo Presti e Aristide De Vivo, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via R. Bracco n. 15/A presso lo studio dell’avv. Giovanni Schiavone,
c o n t r o
Comune di Casagiove, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Mauro Piccirillo, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cilea n. 39 presso l’avv. Loredana Avino,
per l’esecuzione
della sentenza del T.a.r. Campania, sez. I, n. 12328 del 12/9/2005, da ultimo confermata con decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 7402 del 14/12/2006, recante l’annullamento dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni;
            visto il ricorso con i relativi allegati;
            vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune con la produzione allegata;
viste le produzioni delle parti;
            vista la documentazione depositata dalla società ricorrente in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 64 del 30/1/2008;
            visti gli atti tutti di causa;
            alla camera di consiglio del 19/3/2008, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;
            premesso che:
– la sentenza di cui si invoca l’esecuzione reca, previo annullamento della determinazione di affidamento ad altra ditta del servizio di brokeraggio assicurativo, la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente, oltre che al pagamento delle spese di giudizio;
– il giudice di appello ha confermato la suddetta pronuncia;
– la ricorrente, previa diffida notificato il 23/10/2006, ha chiesto l’esecuzione del giudicato, quantificando l’utile ricavabile per il rapporto di intermediazione per la durata di un triennio in euro 33.753,00, nonché le spese di causa del giudizio di cognizione pari a euro 2.000,00 oltre IVA e CPA;
rilevato che vanno preliminarmente disattese le eccezioni sollevate dal Comune resistente in ordine all’inammissibilità del ricorso con riferimento alla notifica dell’atto stragiudiziale di diffida prima del passaggio in giudicato, alla omessa intimazione in giudizio del soggetto controinteressato nell’originario processo, alla competenza in materia del Consiglio di Stato, alla mancata impugnativa delle determinazioni adottate dall’amministrazione sull’argomento; infatti:
– l’art. 33 della legge n. 1034 del 1971 prevede che per le esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese dal giudice di appello il Tribunale amministrativo esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato; il ricorso in esame si presenta ammissibile nella misura in cui propone una domanda ammissibile nei suoi requisiti di sostanza e di forma;
– la controversia in esame riguarda la liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni a carico del Comune, nonché per la condanna alle spese di causa sempre a carico dell’amministrazione soccombente; non sussistono pertanto controinteressati nel presente giudizio;
– il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado; è da escludere quindi una competenza in merito del Consiglio di Stato;
– non sono state adottate in merito determinazioni autoritative suscettibili di una impugnativa; in base all’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998, in caso di condanna al risarcimento dei danni, se le parti non trovano un accordo, la determinazione della somma dovuta è devoluta al giudice amministrativo;
            considerato che:
– nella sentenza da eseguire è stabilito di ragguagliare la liquidazione del danno all’utile ricavabile in base al rapporto di intermediazione con le compagnie di assicurazione dalle polizze assicurative stipulate per effetto della convenzione conclusa in data 18/6/2003;
– l’aggiudicazione oggetto di annullamento è avvenuta per la durata di un solo anno e non risultano impugnate o comunque contestate le successive eventuali determinazioni di proroga;
– l’ammontare del risarcimento va commisurato ai compensi corrisposti al broker dalle compagnie di assicurazione per le effetto delle polizze stipulate durante il periodo annuale di vigenza della suddetta convenzione;
– tale determinazione andrà effettuata in contraddittorio tra le parti;
– vanno inoltre corrisposta le spese del giudizio di primo grado, liquidate in sentenza nella misura di euro 2.000,00, oltre IVA e CPA;
– il tutto con maggiorazione di interessi nella mira del tasso legale, con decorrenza dal giorno della messa in mora fino al soddisfo;
            ritenuto che:
– sussistono le condizioni di rito e di merito per l’accoglimento nei sensi sopra esposti del ricorso in esame;
– va assegnato un termine adeguato per la esecuzione della sentenza;
– va nominato un Commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia, onde provvedere in merito, con oneri a carico del Comune inadempiente, da liquidare con separato decreto;
– le spese di causa vanno poste a carico, come di norma, dell’amministrazione soccombente;
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso n. 3440/07, dispone che il Comune di Casagiove dia esecuzione alla sentenza n. 12328/05 entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, e dà mandato al Prefetto di Napoli per la nomina del Commissario "ad acta" onde provvedere in via sostitutiva in caso di perdurante inadempimento.
Condanna il Comune di Casagiove al pagamento in favore della società ALFA & ALFABIS s.r.l delle spese di giudizio nella misura di euro 1.000,00 (mille), oltre il rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 marzo 2008, con l’intervento dei signori:
Antonio Guida                                             Presidente
Fabio Donadono                                          consigliere estensore
Carlo Dell’Olio                                            referendario
Il Presidente
L’estensore
 

Lazzini Sonia

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