La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14880 del 5 settembre 2012 è tornata sul tema della validità di una notifica effettuata ai liquidatori di una società successivamente alla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese.
Nel caso di specie era stata impugnata una cartella di pagamento e l’esito di entrambi i procedimenti avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali aveva arriso alla parte ricorrente.
L’Agenzia, quindi, proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e sostenendo la corretta notifica alla liquidatrice menzionata.
I giudici di legittimità hanno, tuttavia, respinto il ricorso erariale, ribadendo il principio già più volte espresso per cui una volta effettuata la cancellazione di una società dal registro delle imprese, le notifiche degli atti ad essa relativi non possono più essere effettuati agli organi che la rappresentavano nel periodo precedente alla cancellazione stessa.
Infatti, a seguito dell’espletamento delle formalità connesse alla liquidazione e cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, questa non gode più della personalità giuridica né della legittimazione processuale, non potendo più nemmeno essere considerata entità esistente. Conseguentemente, non trovando fondamento normativo l’ipotesi di un’automatica trasmissione dei diritti della società in capo ai liquidatori ovvero ai soci amministratori, le notifiche effettuate nei confronti di questi ultimi sono in tutto e per tutto erronee.
Al contrario, ogni notifica doveva e deve essere effettuata unicamente nei confronti dei precedenti soci: infatti, i soci partecipi della comunione dei beni residuati o sopravvenuti alla estinzione e nei limiti di essi sono gli unici obbligati per l’estinta società.
La sentenza appena esposta appare difficilmente contestabile essendo, tra l’altro conforme all’indirizzo oramai prevalente.
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