Illegittimita’ costituzionale dell’art.197 bis c.p.p.

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La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.197 bis, commi 3 e 6, del Cpp. nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l’assistenza di un difensore e l’applicazione della disposizione di cui all’art.192, comma 3, del medesimo codice di rito, anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo articolo 197 bis del Cpp., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto” divenuta irrevocabile.
 
            Con la sentenza sopra emarginata, la Corte Costituzionale ha voluto ritoccare le caratteristiche del testimone assistito previste dal codice di rito nell’art.197 bis, così come introdotto dalla Legge n.63 del 2001, andando a ridurre ulteriormente le ipotesi di incompatibilità.
            Rispetto al previgente articolo 197 infatti, che disciplinava per l’appunto la figura in esame, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 63/01 al nuovo articolo 197 bis, viene oggi stabilito che la sentenza, qualunque essa sia, passata in giudicato, rende il testimone (ex imputato) non più incompatibile.
            L’intervento di “restauro” operato dalla Corte rende altresì non più incompatibili come testimoni e quindi non abbisognevoli di assistenza difensiva, fiduciaria o d’ufficio, coloro che siano stati altresì assolti per non aver commesso il fatto.
            Ciò che evoca peraltro dubbi, è il fatto che la disciplina appena delineata non può che comportare un maggior indebolimento, se non addirittura una portata sfavorevole, della prova emersa in seguito alle dichiarazioni rese da tali particolari testimoni, in quanto comunque e sempre “ex imputati”.
            Ciò perché, esemplificando, un soggetto concorrente nel reato e poi prosciolto per mancanza o insufficienza di prove, ovvero per non essere stata comunque raggiunta quella certezza di colpevolezza a suo carico “oltre ogni ragionevole dubbio”, potrà comunque essere considerato testimone e costretto quindi a rispondere secondo verità, rendendo eventualmente anche dichiarazioni per lui sfavorevoli e potendosi per assurdo ritrovare, di conseguenza, nel dubbio amletico di dover o poter travolgere, con le sue dichiarazioni, gli stessi presupposti che avevano portato alla sua assoluzione.
            Deve poi tenersi in conto un ulteriore considerazione: nella formulazione originaria dell’art.197 Cpp. ogni sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile rendeva il testimone imputato in procedimento connesso non più incompatibile e non era altresì previsto alcun trattamento differenziato per l’assunzione e la valutazione di tale prova.
            Con la legge 63 del 2001 invece, tutti i prosciolti con sentenza irrevocabile, già indicati come testimoni, sono poi stati assoggettati a tale trattamento. Anche questo può essere visto come elemento di irragionevolezza.
 
 

Avv. Buzzoni Alessandro

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