È illegittimo il provvedimento (nel caso qui considerato di revoca di una procedura negoziata per la stipulazione di un accordo quadro) nel caso in cui la motivazione dell’atto di autotutela sia assolutamente apparente, risolvendosi nel mero richiamo ai presupposti di legge, senza altro addurre.
Il Tar Lombardia ha chiarito che l’Amministrazione ha indubbiamente un potere discrezionale di revoca, ma l’esercizio di tale discrezionalità deve avvenire nel rispetto dei principi e delle regole di cui alla L. n. 241 del 1990, per evitare l’adozione di atti di revoca arbitrari e immotivati.
È quanto stabilisce il Tar Lombardia, sez. II, con la sentenza n. 1747 pubblicata il 10 giugno 2024.
Indice
1. Il fatto
La società Italgas Spa, per conto della controllata Italgas Reti Spa, avviava una procedura negoziata per la stipulazione di un accordo quadro triennale per la fornitura diretta e indiretta di riduttori di utenza.
La società esponente Pietro Fiorentini Spa presentava offerta nel termine indicato ed in seguito Italgas chiedeva un miglioramento dell’offerta economica, come previsto dalla lettera di invito. Con provvedimento del 30.1.2024 Italgas revocava in autotutela la procedura di cui sopra.
2. Atto di revoca che contiene motivazione apparente: in diritto
A parere del Giudice Amministrativo il ricorso appare fondato, per le ragioni che seguono.
Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per violazione dell’art. 3 e dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990.§La censura merita condivisione.
L’art. 21 quinquies citato consente la revoca del provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento stesso oppure nell’ipotesi di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
L’Amministrazione che procede alla revoca deve, nel rispetto dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 sull’obbligo di motivazione, indicare i motivi – vale a dire le ragioni giuridiche e fattuali – che l’hanno indotta a disporre la revoca del provvedimento.
Sul punto, fra le tante, si veda TAR Lazio, Roma, Sezione III, sentenza n. 14674 del 2023, secondo cui: «L’apprezzamento rimesso all’Amministrazione, avuto riguardo alla natura discrezionale del potere esercitato e agli effetti ad esso connaturati, nonché ai relativi presupposti di esercizio, postula dunque una valutazione comparativa degli interessi (pubblici e privati) in rilievo – incluso l’interesse in capo ai destinatari del provvedimento oggetto di ritiro, anche alla luce del tempo trascorso dall’adozione del revocando provvedimento – a supporto della ravvisata prevalenza, all’esito della compiuta valutazione, dell’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento, con la conseguente necessità di una specifica e puntuale motivazione al riguardo».
Nel caso di specie, però, l’atto gravato si caratterizza per la totale assenza di motivazione, o meglio per una motivazione assolutamente apodittica.
Infatti, nelle “premesse”, la società appaltante si limita ad affermare che nel corso della procedura sono intervenute “nuove esigenze di mutamento della situazione di fatto in virtù di sopravvenute ragioni di opportunità, non prevedibili al momento di indizione della procedura selettiva”.
A fronte di tali e molto generiche premesse, Italgas conclude nel senso della necessità di una rivisitazione complessiva della documentazione di gara, per poi dare applicazione all’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990.
È evidente, anche dalla semplice lettura del provvedimento, che la motivazione è assolutamente apparente, risolvendosi nel mero richiamo ai presupposti di legge, senza altro addurre.
Inoltre, appare assolutamente criptica l’affermazione sulle “nuove esigenze di mutamento della situazione di fatto”, posto che la situazione di fatto o muta o non muta – trattandosi di un fatto storico – ma non si comprende in che consistano le citate “esigenze” della stazione appaltante.
Non si vuole certo in questa sede negare l’esistenza di un potere discrezionale di revoca, ma l’esercizio di tale discrezionalità deve avvenire nel rispetto dei principi e delle regole di cui alla legge n. 241 del 1990, per evitare l’adozione di atti di revoca arbitrari e immotivati.
3. Un commento di coerenza generale
Il giudice amministrativo ribadisce ancora una volta – e in via del tutto coerente con le numerose trasversali sentenze – che il potere discrezionale della pubblica amministrazione non può trasformarsi in arbitrarietà.
Il momento dirimente e pregnante di questa distinzione è quello intrinseco ed estrinseco della motivazione e del processo di formazione della motivazione, imposto dall’articolo 3 della legge sul procedimento amministrativo.
Una motivazione che non può essere meramente formale, a meno di on essere “apparente” (come affermato nella sentenza in commento).
L’articolo 3, al comma 1, dispone che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi pubblici e il personale.
L’obbligo di motivazione costituisce un diritto alla difesa del destinatario e rientra nel più ampio principio di partecipazione al procedimento amministrativo, perché il destinatario viene a conoscenza del perché l’amministrazione ha adottato un particolare provvedimento.
La motivazione, inoltre, enuncia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’adozione di uno specifico provvedimento.
Per presupposti di fatto si intendono gli elementi costitutivi e permissivi che comportano l’adozione dell’atto, mentre per ragioni giuridiche si intende l’iter logico-giuridico tracciato dall’amministrazione che giustifica l’adozione dell’atto anche sul piano normativo.
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