Un uomo di origini indiane viene trovato in possesso di un coltello di 18,5 cm di lunghezza. Quando la polizia locale gli chiede di consegnarlo si rifiuta, affermando di portarlo in adempimento di un dovere religioso, essendo egli un indiano SIKH. Il Tribunale di Mantova lo condanna per “porto di armi ed oggetti atti ad offendere”, ritenendo che le consuetudini proprie di una certa cultura non possono avere l’effetto di abrogare le norme penali dettate per proteggere la sicurezza pubblica.
L’uomo propone ricorso per Cassazione, insistendo sul fatto che la libertà di religione protetta dalla Costituzione italiana giustifica il suo comportamento e gli consente di portare con sé il pugnale sacro.
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La Cassazione però afferma che:
– il reato in questione è escluso solamente se ricorre un “giustificato motivo” per portare armi fuori dalla propria abitazione: per esso s’intende, ad esempio, la necessità del chirurgo di portare con sé la borsa con i bisturi mentre compie il suo giro di visite. Ovviamente lo stesso comportamento tenuto fuori dal contesto lavorativo non è giustificato e costituisce reato;
– l’unica giustificazione richiamata dall’uomo indiano trovato con il kirpan (il coltello sacro) è stata la sua fede religiosa, essendo il coltello uno dei simboli della religione monoteista sikh a cui appartiene;
– tale motivazione non può tuttavia essere sufficiente ad escludere il reato. Infatti, in una società multietnica come quella in cui viviamo, l’integrazione dell’immigrato non deve significare l’abbandono della cultura di origine, poiché la nostra Costituzione valorizza il pluralismo sociale. Nel contempo non è tollerabile che l’attaccamento ai propri valori porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante come quello della sicurezza pubblica che nel nostro Paese costituisce un bene da tutelare;
– chi si trasferisce in una società in cui sa che esistono valori diversi dai propri ha l’obbligo di conformare ad essa i propri e di verificare previamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e con le leggi che la disciplinano;
– nessun ostacolo viene posto alla libertà di religione, al libero esercizio del culto e all’osservanza di riti che non siano contrari al buon costume. La libertà religiosa incontra dei limiti stabiliti dalle leggi poste a tutela di altre esigenze come quella della pacifica convivenza e della sicurezza;
– in questa stessa direzione si muovono sia la Costituzione italiana sia la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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