Immigrazione: per la Consulta anche gli immigrati irregolari possono sposarsi

Redazione 27/07/11
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La condizione di immigrato irregolare non può di per sé costituire ostacolo alla celebrazione del matrimonio con un cittadino o una cittadina italiana: è quanto stabilito dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 116, co. 1, c.c., come modificato dalla L. 94/2009 (recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) nel contesto del diffuso allarmismo che ha indotto ad una stretta nei con­fronti dell’immigrazione irregolare.

La citata legge del 2009, intervenendo sul di­sposto dell’art. 116 c.c., che, con riguardo al matrimonio degli stranieri in Italia, si limitava a prescrivere l’esibizione di un nulla osta del Paese di origine attestante l’inesistenza, secondo le leggi di quel Paese, di motivi ostativi, ha aggiunto ai requisiti per la celebrazione del matrimonio dello straniero quello ulteriore della necessaria presentazione all’ufficiale dello stato civile di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. In sostanza, con la nuova legge, il matrimonio dello straniero è stato subordinato alla condizione della regolarità del suo soggiorno nel territorio nazionale, che deve sussistere sia al momento delle pubblicazioni sia a quello della celebrazione; in assenza della suddetta condizione l’ufficiale dello stato civile non può compiere gli atti richiesti.

La modifica è stata introdotta con l’obiettivo di arginare il fenomeno dei cd. «matrimoni di convenienza» con cittadini italiani da parte di soggetti clandestini che mirano a regolarizzare la propria posizione e a conseguire per effetto del matrimonio la cittadinanza italiana. Tuttavia, nonostante l’asserita finalità, la materia toccata dal legislatore è appar­sa sin dall’inizio di estrema delicatezza, in ragione soprattutto del rilievo occupato dalla libertà matrimoniale nel contesto generale dei diritti uma­ni, per cui tra gli studiosi e gli operatori del settore a vario titolo è apparsa evidente l’esigenza di valutare se la restrizione imposta alla libertà di ma­trimonio rinvenisse una sufficiente ragione giustificativa nell’ordine pubblico matrimoniale o se, invece, risultasse sorretta da scopi indipendenti, che esulano o addirittura contrastano con i principi del diritto di famiglia consolidatisi nella tradizione giuridica ordinamentale e in quella di più ampio respiro europea.

Pertanto, dubbi di costituzionalità della nuova normativa sono stati avanzati in rapporto al diritto comunitario, agli obblighi costituzionali inerenti al rispetto della libertà matrimoniale quale diritto umano fonda­mentale, nonché agli obblighi derivanti dal sistema internazionale ed eu­ropeo dei diritti umani. Soprattutto, il vulnus arrecato al diritto alla libertà matrimoniale non è apparso proporzionato agli obiettivi di garanzia dell’or­dine pubblico e di controllo dei processi migratori che, nelle intenzioni del legislatore, dovevano accompagnare la rinnovata previsione normativa, con specifico riferimento al contrasto ai matrimoni di convenienza.

Tanto premesso, si è giunti alla sentenza n. 245 del 20 luglio 2011 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la l’illegittimità dell’art. 116, co. 1, c.c., limitatamente alla parte in cui si richiede «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Per i Giudici delle leggi, sebbene sia consentito al legislatore italiano dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l’ingresso e la permanenza di stranieri extracomunitari in Italia, tali norme devono costituire pur sempre il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale, implicati dalle scelte legislative in materia di disciplina dell’immigrazione, specialmente quando esse siano suscettibili di incidere sul godimento di diritti fondamentali, tra i quali certamente rientra quello di contrarre matrimonio. In relazione alla fattispecie sottoposta all’esame della Corte, benché la ratio della disposizione censurata possa essere effettivamente rinvenuta nella necessità di «garantire il presidio e la tutela delle frontiere ed il controllo dei flussi migratori», la Consulta tuttavia osserva come non proporzionato a tale obiettivo si presenti il sacrificio imposto dal novellato testo dell’art. 116, co. 1, c.c. alla libertà di contrarre matrimonio non solo degli stranieri ma, in definitiva, anche dei cittadini italiani che intendano coniugarsi con i primi.

A sostegno delle proprie argomentazioni, i Giudici costituzionali richiamano una sentenza della Corte europea di Strasburgo, secondo la quale «il margine di apprezzamento riservato agli Stati non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale» garantito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, senza che sia consentita alcuna indagine nel caso concreto con riguardo alla genuinità del matrimonio.

A giudizio della Consulta si impone, pertanto, la conclusione per cui la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, specie ove si consideri che il D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti «matrimoni di comodo». Tanto giustifica la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 116, co. 1, c.c. (Anna Costagliola)

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