ELENCO DELLE SENTENZE (*)
Corte Giustizia Ue 21 gennaio 2010, n. C-462/08, Bekleyen
Corte Giustizia Ue 4 febbraio 2010, n. C-14/09, Genc
Corte Giustizia Ue 11 febbraio 2010, n. C-541/08, Fokus Invest
Corte Giustizia Ue 2 marzo 2010, nn. C 175/08, C 176/08, C 178/08 e C 179/08, Salahadin Abdulla e a.
Corte di Giustizia UE 29 aprile 2010, n. C-92/07, Commissione/Paesi Bassi
Corte di Giustizia UE 17 giugno 2010, n. C-31/09, Bolbol
Corte di Giustizia UE 26 ottobre 2010, n. C-482/08, Regno Unito/Consiglio
Corte di Giustizia UE 9 novembre 2010, nn. C-57/09 e 101/09, B e D
Corte di Giustizia UE 16 novembre 2010, n. C-261/09, Mantello
Corte di Giustizia UE 22 dicembre 2010, n. C-303/08, Bozkurt
Corte di Giustizia UE 10 febbraio 2011, (cause riunite) nn. C-307/09, C-308/09, C-309/09, Vicoplus e a.
Corte di Giustizia UE 28 aprile 2011, n. C-61/11, El Dridi
Corte di Giustizia UE 19 maggio 2011, n. C-184/10, Grasser
Corte di Giustizia UE 24 maggio 2011, n. C-50/08, Commissione/Francia
Corte di Giustizia UE 26 maggio 2011, n. C-485/07, Akdas e a.
Corte di Giustizia UE 16 giugno 2011, n. C-484/07, Pehlivan
Corte di Giustizia UE 21 luglio 2011, n. C-186/10, Oguz
Corte di Giustizia UE 21 luglio 2011, n. C-503/09, Stewart
Corte di Giustizia UE 28 luglio 2011, n. C-69/10, Samba Diouf
Corte Giustizia Ue 21 dicembre 2011, (cause riunite) nn. C-411/10 e C-493/10, N. S. e a.
[Corte Giustizia Ue 21 gennaio 2010, n. C-462/08, Bekleyen]
A) Oggetto: Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Diritto del figlio di un lavoratore turco di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro ospitante in cui ha conseguito una formazione professionale – Inizio della formazione professionale dopo la partenza definitiva dei genitori da tale Stato membro
B)Massima/e :
L’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia dev’essere interpretato nel senso che, qualora un lavoratore turco abbia legalmente svolto un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante per oltre tre anni, il figlio di un tale lavoratore può usufruire in questo Stato membro, dopo avervi terminato la propria formazione professionale, del diritto d’accesso al mercato del lavoro e del correlato diritto di soggiorno, quand’anche, dopo aver fatto ritorno con i suoi genitori nello Stato d’origine, sia tornato da solo nello Stato membro suddetto allo scopo di iniziarvi la sua formazione.
Infatti, detta disposizione, che non ha lo scopo di predisporre condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante, bensì di favorire l’accesso dei figli dei lavoratori turchi al mercato del lavoro, non subordina i diritti da essa conferiti a tali figli alla condizione che uno dei genitori possegga ancora la qualità di lavoratore o risieda ancora nello Stato membro ospitante nel momento in cui il figlio inizia qui la sua formazione professionale. Allorché le condizioni di cui all’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 sono soddisfatte, vale a dire che il figlio del lavoratore interessato abbia conseguito una formazione professionale nello Stato membro di cui trattasi e che uno dei suoi genitori abbia legalmente svolto un’attività lavorativa nel detto Stato da almeno tre anni, tale disposizione conferisce al figlio di un lavoratore turco un autonomo diritto di accesso al mercato del lavoro nello Stato membro ospitante e, correlativamente, un diritto di soggiornarvi.
Certamente, il diritto di libero accesso al mercato del lavoro previsto a favore del figlio di un lavoratore turco ha come fondamento il lavoro precedentemente svolto da quest’ultimo nello Stato membro ospitante. Nondimeno, il requisito secondo cui uno dei genitori deve aver lavorato in tale Stato da almeno tre anni non può essere inteso nel senso di esigere che, nel momento in cui il figlio inizia la sua formazione professionale, detto genitore possegga ancora lo status di lavoratore. Tale requisito ha unicamente lo scopo di stabilire, parallelamente alla formazione professionale del figlio, il livello di integrazione sufficiente di quest’ultimo nello Stato membro ospitante, atto a consentirgli di beneficiare del trattamento particolare previsto da tale disposizione.
Siffatta interpretazione non ha come conseguenza che il figlio di un lavoratore turco si troverebbe in una situazione più favorevole di quella riservata al figlio di un cittadino di uno Stato membro.
(v. punti 18, 27-31, 44-45 e dispositivo)
C) Dispositivo:
L’art. 7, secondo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un lavoratore turco abbia legalmente svolto un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante per oltre tre anni, il figlio di un tale lavoratore può usufruire in questo Stato membro, dopo avervi terminato la propria formazione professionale, del diritto di accesso al mercato del lavoro e del correlato diritto di soggiorno, quand’anche egli, dopo aver fatto ritorno con i suoi genitori nello Stato d’origine, sia tornato da solo nello Stato membro suddetto al fine di iniziarvi la formazione di cui sopra.
[Corte Giustizia Ue 4 febbraio 2010, n. C-14/09, Genc]
A) Oggetto: Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Art. 6, n. 1 – Nozione di “lavoratore”– Esercizio di un’attività lavorativa subordinata minore – Condizione relativa alla perdita dei diritti acquisiti
B)Massima/e :
1. Un cittadino turco che effettui un numero estremamente ridotto di ore di lavoro in favore di un datore di lavoro e sotto la sua direzione, percependo come corrispettivo una retribuzione che copre solo parzialmente quanto necessario al suo mantenimento, è un lavoratore ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE Turchia, nella misura in cui l’attività subordinata in questione presenti un carattere reale ed effettivo. Spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se ciò si verifichi nella causa di cui è investito.
Infatti, deve essere qualificato come «lavoratore» chiunque svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali e accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è il fatto che una persona fornisca per un certo periodo di tempo, in favore di un terzo e sotto la sua direzione, prestazioni in corrispettivo delle quali percepisce una retribuzione.
A tal riguardo, se è pur vero che la circostanza che una persona nell’ambito di un rapporto di lavoro effettui solo un numero assai esiguo di ore può costituire un indice del fatto che le attività esercitate sono meramente marginali ed accessorie, ciò nondimeno, indipendentemente dal livello limitato della retribuzione ottenuta da un’attività professionale e dal numero di ore ad essa dedicate, non si può escludere che detta attività, alla luce di una valutazione complessiva del rapporto di lavoro in questione, possa essere considerata dalle autorità nazionali come reale ed effettiva e, quindi, idonea a conferire a chi la esercita lo status di «lavoratore».
La valutazione globale del rapporto di lavoro dell’interessato implica che siano presi in considerazione elementi relativi non solo alla durata del lavoro ed al livello della retribuzione, ma anche al diritto a giorni di ferie retribuite, alla continuità della retribuzione in caso di malattia, al fatto che il contratto di lavoro sia assoggettato ad un contratto collettivo, nonché alla circostanza che il suo rapporto contrattuale con la medesima impresa sia stato prorogato. Questi ultimi elementi sono tali da costituire un indice del carattere reale ed effettivo dell’attività professionale.
(v. punti 19, 26-28, 33, dispositivo 1)
2. Un lavoratore turco, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE Turchia, può far valere il diritto alla libera circolazione derivante dall’Accordo che crea un’associazione tra la CEE e la Turchia anche se lo scopo per il quale è entrato nello Stato membro ospitante è venuto meno. Quando un lavoratore soddisfa i requisiti previsti da detto art. 6, n. 1, il suo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante non può essere assoggettato a condizioni supplementari relative all’esistenza di interessi tali da giustificare il soggiorno o alla natura dell’impiego.
(v. punto 44, dispositivo 2)
C) Dispositivo:
1) Una persona che si trovi in una situazione come quella della ricorrente nella causa principale è un lavoratore ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nella misura in cui l’attività subordinata in questione presenta un carattere reale ed effettivo. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se ciò si verifichi nella causa di cui è investito.
2) Un lavoratore turco, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, può far valere il diritto alla libera circolazione derivante dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia anche se lo scopo per il quale è entrato nello Stato membro ospitante è venuto meno. Quando un lavoratore soddisfa i requisiti previsti da detto art. 6, n. 1, il suo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante non può essere assoggettato a condizioni supplementari relative all’esistenza di interessi tali da giustificare il soggiorno o alla natura dell’impiego.
[Corte Giustizia Ue 11 febbraio 2010, n. C-541/08, Fokus Invest]
A) Oggetto: Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Art. 25 dell’allegato I dell’Accordo — Artt. 63 TFUE e 64, n. 1, TFUE — Libera circolazione dei capitali — Società di uno Stato membro, le cui quote sono detenute da una società svizzera — Acquisto da parte di tale società di un bene immobile situato in tale Stato membro
B)Massima/e :
1. L’art. 25 dell’allegato I dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone dev’essere interpretato nel senso che la parità di trattamento con i cittadini nazionali prescritta in materia di acquisti immobiliari vale unicamente per le persone fisiche.
Infatti, l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, comprese quelle del Trattato, relative al mercato interno non può essere trasposta automaticamente all’interpretazione dell’Accordo e, comunque, le persone giuridiche non godono, in base all’Accordo, del diritto di stabilimento. A tal riguardo, risulta inequivocabilmente dal testo delle disposizioni del detto art. 25 che le categorie di persone, beneficiarie del diritto in questione, contemplate da tali disposizioni presuppongono per loro natura che si tratti di persone fisiche che esercitano tale diritto nell’ambito della libertà di circolazione.
(v. punti 34, 36-37, dispositivo 1)
2. L’art. 64, n. 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che le disposizioni della normativa nazionale sull’acquisto di beni immobili da parte di stranieri che impongono agli stranieri, ai sensi della detta normativa, in caso di acquisto di beni immobili situati nel territorio in questione, l’obbligo di essere titolari di un’autorizzazione ai fini di tale acquisto ovvero la produzione di un’attestazione secondo cui sono soddisfatte le condizioni previste da tale legge per beneficiare di un’esenzione da tale obbligo, costituiscono una restrizione alla libera circolazione dei capitali ammissibile nei confronti della Confederazione svizzera in quanto paese terzo.
Infatti, tanto la normativa nazionale in vigore al 31 dicembre 1993 quanto la normativa vigente assoggettano l’acquisto di un bene immobile nello Stato membro di cui trattasi da parte di uno straniero all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva. In tali condizioni, l’obbligo di ottenere un’autorizzazione preventiva imposto ad una società straniera dev’essere ritenuto consentito conformemente all’art. 64, n. 1, TFUE. Comunque, i punti di divergenza esistenti tra la normativa in vigore e la legislazione precedente, vale a dire la determinazione dell’autorità competente a confermare l’esistenza di un’esenzione e della procedura da seguire a tal fine, si limitano a modalità prive di rilievo rispetto alla stessa normativa applicabile sotto il profilo sostanziale, consistente nel requisito fondamentale, per gli stranieri, di ottenere un’autorizzazione al fine di procedere ad acquisti immobiliari e nell’obbligo ad essi imposto di apportare la prova del fatto che sono soddisfatte le condizioni a cui è soggetto il riconoscimento di un’esenzione. Pertanto, la normativa in vigore non si basa su una logica differente da quella del diritto anteriore e non istituisce procedure sostanzialmente nuove.
(v. punti 46, 48-49, dispositivo 2)
C) Dispositivo:
1) L’art. 25 dell’allegato I dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, dev’essere interpretato nel senso che la parità di trattamento con i cittadini nazionali prescritta in materia di acquisti immobiliari vale unicamente per le persone fisiche.
2) L’art 64, n. 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che le disposizioni della legge del Land Vienna 3 marzo 1998, sull’acquisto di beni immobili da parte di stranieri (Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz) che impongono agli stranieri, ai sensi della detta legge, in caso di acquisto di beni immobili situati nel Land Vienna, l’obbligo di essere titolari di un’autorizzazione ai fini di tale acquisto ovvero la produzione di un’attestazione secondo cui sono soddisfatte le condizioni previste da tale legge per beneficiare di un’esenzione da tale obbligo, costituiscono una restrizione alla libera circolazione dei capitali ammissibile nei confronti della Confederazione svizzera in quanto paese terzo.
[Corte Giustizia Ue 2 marzo 2010, nn. C 175/08, C 176/08, C 178/08 e C 179/08, Salahadin Abdulla e a.]
A) Oggetto: Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Qualità di “rifugiato” — Art. 2, lett. c) — Cessazione dello status di rifugiato — Art. 11 — Mutamento di circostanze — Art. 11, n. 1, lett. e) — Rifugiato — Timore infondato di persecuzioni — Valutazione — Art. 11, n. 2 — Revoca dello status di rifugiato — Prova — Art. 14, n. 2
B)Massima/e :
1. Non risulta dal dettato degli artt. 68 CE e 234 CE, né dalle finalità del procedimento istituito da quest’ultima disposizione, che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su di una direttiva nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvii al contenuto delle disposizioni della direttiva in parola per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna al detto Stato. Infatti, in un caso del genere esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese dal diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.
(v. punto 48)
2. L’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:
– una persona perde lo status di rifugiato quando, considerato un cambiamento delle circostanze avente un carattere significativo e una natura non temporanea, occorso nel paese terzo interessato, vengano meno le circostanze alla base del fondato timore della persona stessa di essere perseguitata a causa di uno dei motivi di cui all’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83, circostanze a seguito delle quali essa è stata riconosciuta come rifugiata, e non sussistano altri motivi di timore di «essere perseguitata» ai sensi dell’art. 2, lett. c), di tale direttiva;
– ai fini della valutazione di un cambiamento delle circostanze, le autorità competenti dello Stato membro devono verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/83 abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione;
– i soggetti che offrono protezione ex art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 2004/83 possono comprendere organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, anche per mezzo della presenza di una forza multinazionale su tale territorio.
(v. punto 76, dispositivo 1)
3. Nel contesto della nozione di protezione internazionale, la direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, disciplina due regimi distinti di protezione, vale a dire, da un lato, lo status di rifugiato e, dall’altro, lo status conferito dalla protezione sussidiaria, in quanto l’art. 2, lett. e), della direttiva dichiara che la persona ammissibile alla protezione sussidiaria è chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato. Pertanto, salvo disconoscere le rispettive sfere dei due regimi di protezione, la cessazione del primo non può essere subordinata alla constatazione che le condizioni di applicazione del secondo non sussistono.
Nel sistema di tale direttiva, l’eventuale cessazione dello status di rifugiato avviene senza incidere sul diritto della persona interessata di chiedere il riconoscimento dello status conferito dalla protezione sussidiaria, quando siano presenti tutti gli elementi necessari, contemplati all’art. 4, al fine di stabilire che siano soddisfatte le condizioni idonee a giustificare una siffatta protezione, elencate all’art. 15 della stessa direttiva.
(v. punti 78-80)
4. Quando le circostanze in base alle quali lo status di rifugiato è stato riconosciuto abbiano cessato di sussistere e le autorità competenti dello Stato membro verifichino che non ricorrono altre circostanze che giustifichino il fondato timore della persona interessata di essere perseguitata, per il medesimo motivo inizialmente esistente o per uno degli altri motivi elencati all’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, il criterio di probabilità per l’esame del rischio derivante da dette altre circostanze è lo stesso criterio applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato.
In queste due fasi dell’esame, infatti, la valutazione verte sulla stessa questione di appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale che la persona interessata possa fondatamente temere, con riferimento alla sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione. Detta valutazione dell’importanza del rischio deve, in tutti i casi, essere operata con vigilanza e prudenza, poiché si tratta di questioni d’integrità della persona umana e di libertà individuali, questioni che attengono ai valori fondamentali dell’Unione.
(v. punti 89-91, dispositivo 2)
5. L’art. 4, n. 4, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, nella misura in cui fornisce indicazioni quanto alla portata, in termini di forza probatoria, di atti o minacce precedenti di persecuzione, può applicarsi quando le autorità competenti intendano revocare lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva 2004/83 e l’interessato, per giustificare il permanere di un fondato timore di persecuzione, faccia valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato. Tuttavia, ciò potrà di regola verificarsi solamente quando il motivo di persecuzione sia diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato e vi siano atti o minacce di persecuzione precedenti collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase.
(v. punto 100, dispositivo 3)
C) Dispositivo:
1) L’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:
– una persona perde lo status di rifugiato quando, considerato un cambiamento delle circostanze avente un carattere significativo e una natura non temporanea, occorso nel paese terzo interessato, vengano meno le circostanze alla base del fondato timore della persona stessa di essere perseguitata a causa di uno dei motivi di cui all’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83, motivi per i quali essa è stata riconosciuta come rifugiata, e non sussistano altri motivi di timore di «essere perseguitat[a]» ai sensi dell’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83;
– ai fini della valutazione di un cambiamento delle circostanze, le autorità competenti dello Stato membro devono verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/83 abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione;
– i soggetti che offrono protezione ex art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 2004/83 possono comprendere organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, anche per mezzo della presenza di una forza multinazionale su tale territorio.
2) Quando le circostanze in base alle quali lo status di rifugiato è stato riconosciuto abbiano cessato di sussistere e le autorità competenti dello Stato membro verifichino che non ricorrono altre circostanze che giustifichino il fondato timore della persona interessata di essere perseguitata, per il medesimo motivo di quello inizialmente rilevante o per uno degli altri motivi elencati all’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83, il criterio di probabilità per l’esame del rischio derivante da dette altre circostanze è lo stesso criterio applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato.
3) L’art. 4, n. 4, della direttiva, nella misura in cui fornisce indicazioni quanto alla portata, in termini di forza probatoria, di atti o minacce precedenti di persecuzione, può applicarsi quando le autorità competenti considerino di revocare lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva 2004/83 e l’interessato, per giustificare il permanere di un fondato timore di persecuzione, faccia valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato. Tuttavia, ciò potrà di regola verificarsi solamente quando il motivo di persecuzione sia diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato e vi siano atti o minacce precedenti di persecuzione i quali sono collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase.
[Corte di Giustizia UE 29 aprile 2010, n. C-92/07, Commissione/Paesi Bassi]
A) Oggetto: Accordo di associazione CEE-Turchia – Regola di “standstill” e principio di non discriminazione – Obbligo di versamento di taluni diritti per l’ottenimento e la proroga di un permesso di soggiorno – Proporzionalità dei diritti da versare – Confronto con i diritti versati dai cittadini dell’Unione – Art. 9 dell’Accordo di associazione – Art. 41, n.1, del protocollo addizionale – Artt. 10, n. 1, e 13 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80
B)Massima/e :
1. L’art. 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia osta all’introduzione nella normativa di uno Stato membro, a partire dall’entrata in vigore in tale Stato membro della decisione n. 1/80, di qualsiasi nuova restrizione all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori, incluse quelle riguardanti le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia di prima ammissione nel territorio di tale Stato membro dei cittadini turchi che intendono avvalersi di tale libertà.
Di conseguenza, le regole di «standstill» di cui all’art. 41, n. 1, del protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia e all’art. 13 della decisione n. 1/80 sono applicabili, a partire dall’entrata in vigore di tali disposizioni, a tutti i diritti richiesti ai cittadini turchi per il rilascio di un permesso di soggiorno relativo ad una prima ammissione nel territorio di tale Stato membro o per la proroga di un siffatto permesso.
(v. punti 49-50)
2. Avendo introdotto e mantenuto in vigore per il rilascio dei permessi di soggiorno un regime che prevede il versamento di diritti sproporzionati rispetto ai diritti richiesti ai cittadini degli Stati membri per il rilascio di documenti analoghi, e avendo applicato tale regime ai cittadini turchi che godono di un diritto di soggiorno in uno Stato membro in forza dell’Accordo di associazione CEE-Turchia, del protocollo addizionale al detto Accordo di associazione o della decisione n. 1/80 del Consiglio d’associazione CEE-Turchia, uno Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’art. 9 dell’Accordo di associazione, dell’art. 41, n. 1, del protocollo addizionale nonché degli artt. 10, n. 1, e 13 della decisione n. 1/80.
Non si può escludere, infatti, che i diritti richiesti ai cittadini turchi, di importo leggermente più elevato rispetto ai diritti richiesti ai cittadini dell’Unione per il rilascio di documenti analoghi, possano essere considerati proporzionati in taluni casi particolari. Tuttavia, quando gli importi dei diritti controversi variano all’interno di una forbice il cui valore più basso è superiore di più di due terzi rispetto a quello dei diritti richiesti ai cittadini dell’Unione per il rilascio di documenti analoghi, un simile scarto non può essere considerato minimo e occorre pertanto considerare che i diritti controversi sono sproporzionati nella loro integralità.
Richiedendo ai cittadini turchi, per l’ottenimento di un permesso di soggiorno o la proroga dello stesso, il pagamento di diritti di importo sproporzionato rispetto ai diritti richiesti ai cittadini dell’Unione per documenti analoghi, uno Stato membro impone, per ciò stesso, diritti di natura discriminatoria. Nei limiti in cui tali diritti si applicano ai lavoratori turchi o ai loro familiari, essi introducono una condizione di lavoro discriminatoria contraria all’art. 10 della decisione n. 1/80. Nei limiti in cui tali diritti sono richiesti a cittadini turchi che intendono avvalersi della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi ai sensi dell’Accordo di associazione, o ai loro familiari, essi sono contrari al principio generale di non discriminazione sancito nell’art. 9 dell’Accordo di associazione.
(v. punti 74-76)
C) Dispositivo:
1) Avendo introdotto e mantenuto in vigore per il rilascio dei permessi di soggiorno un regime che prevede il versamento di diritti sproporzionati rispetto a quelli richiesti ai cittadini degli Stati membri per il rilascio di documenti analoghi, e avendo applicato tale regime ai cittadini turchi che godono di un diritto di soggiorno nei Paesi Bassi in forza:
– dell’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 a Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, d’altro lato, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE,
– del protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, e
– della decisione n. 1/80, adottata il 19 settembre 1980 dal Consiglio di associazione, istituito dall’Accordo di associazione e composto, da un lato, da membri dei governi degli Stati membri, dal Consiglio dell’Unione europea nonché dalla Commissione delle Comunità europee e, dall’altro lato, da membri del governo turco,
il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 9 di tale Accordo di associazione, dell’art. 41 di tale protocollo addizionale, nonché degli artt. 10, n. 1, e 13 della decisione n. 1/80.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese. La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.
[Corte di Giustizia UE 17 giugno 2010, n. C-31/09, Bolbol]
A) Oggetto: Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Apolide di origine palestinese che non ha chiesto la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) – Domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato – Rigetto dovuto alla non sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1, sezione A, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 – Diritto di detto apolide al riconoscimento dello status di rifugiato in forza dell’art. 12, n. 1, lett. a), secondo periodo, della direttiva 2004/83
B)Massima/e :
Ai fini dell’applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), prima frase, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, una persona fruisce della protezione o dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni Unite diversa dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) se è effettivamente ricorsa a detta protezione o a detta assistenza.
Infatti, l’art. 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, richiamato dall’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva, si limita ad escludere dall’ambito di applicazione della detta Convenzione coloro che beneficiano attualmente della protezione o dell’assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’UNHCR. Dal chiaro tenore di tale disposizione risulta che solo le persone che sono effettivamente ricorse all’aiuto fornito dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente rientrano nell’ambito della clausola di esclusione dello status di rifugiato ivi enunciata che, in quanto tale, va interpretata restrittivamente, e non può pertanto riguardare anche le persone che semplicemente hanno o avevano i requisiti per beneficiare della protezione o dell’assistenza di tale Agenzia.
(v. punti 50-51, 53 e dispositivo)
C) Dispositivo:
Ai fini dell’applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), prima frase, della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, una persona fruisce della protezione o dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni Unite diversa dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati se è effettivamente ricorsa a detta protezione o a detta assistenza.
[Corte di Giustizia UE 26 ottobre 2010, n. C-482/08, Regno Unito/Consiglio]
A) Oggetto: Ricorso di annullamento – Decisione 2008/633/GAI – Accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi – Sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen
B)Massima/e :
1. Nel qualificare un atto come rientrante nell’ambito dell’acquis di Schengen o come costitutivo di uno sviluppo di quest’ultimo, occorre tener conto della necessaria coerenza di tale ordinamento normativo e dell’esigenza di preservare tale coerenza nella sua possibile evoluzione. Quindi, la coerenza dell’acquis di Schengen e dei suoi futuri sviluppi comporta che gli Stati che partecipano a tale ordinamento normativo, quando lo fanno evolvere e rendono più profonda la cooperazione rafforzata che essi sono autorizzati ad attuare ex art. 1 del protocollo di Schengen, non siano obbligati a prevedere misure speciali di adattamento per gli altri Stati membri che non hanno partecipato all’adozione delle misure riguardanti fasi precedenti di tale evoluzione.
La decisione 2008/633, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, dev’essere considerata una misura rientrante nell’acquis di Schengen concernente la politica comune in materia di visti. Difatti, le disposizioni di detta decisione contengono condizioni restrittive per l’accesso al VIS, le quali evidenziano che esse organizzano essenzialmente l’uso accessorio di una banca dati relativa ai visti, la cui prima finalità è connessa al controllo delle frontiere e degli ingressi nel territorio e che è quindi aperta, per mera consultazione, alla cooperazione di polizia solo in via secondaria, e unicamente nei limiti in cui quest’ultima non ne metta in discussione l’uso principale.
Inoltre, l’accesso diretto al VIS, autorizzato dalla decisione 2008/633 a favore delle autorità competenti in materia di sicurezza interna, è materialmente possibile solo per quelle degli Stati membri che dispongono dei punti centrali di accesso al VIS menzionati dall’art. 3, n. 2, del regolamento n. 767/2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), vale a dire le autorità dei soli Stati membri che partecipano alle disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti la politica comune in materia di visti. Orbene, nel caso di uno Stato membro che non partecipa alle disposizioni dell’acquis di Schengen relative all’eliminazione dei controlli alle frontiere e alla circolazione delle persone, compresa la politica comune in materia di visti, la sua partecipazione mediante un accesso diretto al meccanismo di consultazione consentito dal regolamento VIS e organizzato dalla decisione 2004/512, che istituisce il sistema di informazione visti, necessiterebbe, come risulta anche dal quindicesimo ‘considerando’ della decisione 2008/633, di misure particolari per tale Stato membro, in quanto esso non ha partecipato al VIS e non dispone dell’interfaccia nazionale che consente a ciascuno Stato membro partecipante al VIS di comunicare con detto sistema. Anche se è incontestabile che la decisione 2008/633 persegue finalità di cooperazione di polizia, tale circostanza non impedisce, tenuto conto di tutti gli altri elementi oggettivi che la caratterizzano, di considerare che essa costituisce una misura di sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative alla politica comune in materia di visti. La partecipazione di uno Stato membro all’adozione di una misura presa in applicazione dell’art. 5, n. 1, del protocollo di Schengen, alla luce del sistema di cooperazione rafforzata ai sensi dell’acquis di Schengen, è ipotizzabile soltanto a condizione che tale Stato abbia aderito al settore dell’acquis di Schengen nel quale si inserisce la misura da adottare o del quale quest’ultima costituisce uno sviluppo.
(v. punti 48, 49, 52, 55-57, 59-61)
2. Se una misura costituisca uno sviluppo dell’acquis di Schengen è questione diversa da quella relativa a quale fondamento giuridico debba essere legittimamente posto alla base di tale sviluppo. La scelta del fondamento giuridico di un atto dell’Unione deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto.
Trattandosi della decisione 2008/633, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, che ha lo scopo di consentire l’accesso al VIS delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna, nonché dell’Europol, ed il cui contenuto verte tanto sulle modalità di designazione, da parte degli Stati membri, delle autorità, competenti in materia di sicurezza interna, autorizzate a consultare il VIS quanto sulle condizioni di accesso, di comunicazione e di conservazione dei dati utilizzati per i summenzionati fini, essa persegue finalità che rientrano nell’ambito della cooperazione di polizia e può essere considerata come tesa ad organizzare una forma di cooperazione di polizia. Ne consegue che il legislatore comunitario, dato che intende sviluppare l’acquis di Schengen permettendo, a condizioni ben precise, l’utilizzo del VIS a fini di cooperazione di polizia, deve fondarsi per fare ciò sulle disposizioni del Trattato che gli consentono di legiferare in tale ambito della cooperazione di polizia.
(v. punti 50, 51, 64, 65, 67)
C) Dispositivo:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
3) Il Regno di Spagna e la Commissione europea, sopportano le proprie spese.
[Corte di Giustizia UE 9 novembre 2010, nn. C-57/09 e 101/09, B e D]
A) Oggetto: Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Art. 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Art. 12, n. 2, lett. b) e c) – Nozione di “reato grave di diritto comune” – Nozione di “atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite” – Appartenenza ad un’organizzazione coinvolta in atti di terrorismo – Successiva iscrizione di tale organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’allegato della posizione comune 2001/931/PESC – Responsabilità individuale per una parte degli atti commessi da tale organizzazione – Presupposti – Diritto d’asilo in forza del diritto costituzionale nazionale – Compatibilità con la direttiva 2004/83/CE
B)Massima/e :
1. Qualora le questioni sollevate dai giudici nazionali vertano sull’interpretazione di una norma di diritto comunitario, la Corte è in linea di principio tenuta a pronunciarsi. Non risulta, in particolare, né dal dettato degli artt. 68 CE e 234 CE, né dalle finalità del procedimento istituito da quest’ultima disposizione che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su una direttiva nel caso particolare in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvii al contenuto delle disposizioni di una convenzione internazionale, che sono riprese da tale direttiva, per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna al detto Stato membro. In un caso del genere esiste un interesse certo dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni di tale convenzione internazionale riprese dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.
(v. punto 71)
2. L’art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva 2004/83 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:
– la circostanza che una persona abbia fatto parte di un’organizzazione iscritta nell’elenco di cui all’allegato della posizione comune 2001/931, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, per il suo coinvolgimento in atti terroristici, e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che tale persona abbia commesso un reato grave di diritto comune o atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite;
– la constatazione, in siffatto contesto, della sussistenza di fondati motivi per ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa colpevole di tali atti è subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti precisi al fine di determinare se atti commessi dall’organizzazione considerata rispondano alle condizioni fissate da dette disposizioni e se una responsabilità individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal citato art. 12, n. 2.
Non sussiste, infatti, una relazione diretta tra la posizione comune 2001/931 e la direttiva 2004/83 quanto agli obiettivi perseguiti e non è giustificato che l’autorità competente, qualora intenda escludere una persona dallo status di rifugiato in forza dell’art. 12, n. 2, di tale direttiva, si fondi unicamente sulla sua appartenenza ad un’organizzazione che è presente in un elenco adottato al di fuori dell’ambito istituito dalla direttiva nel rispetto della Convenzione di Ginevra.
(v. punti 89, 99, dispositivo 1)
3. L’esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dell’art. 12, n. 2, lett. b) o lett. c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non è subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo concreto per lo Stato membro di accoglienza.
(v. punto 105, dispositivo 2)
4. L’esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b) o lett. c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non è subordinata ad un esame di proporzionalità alla luce del caso di specie.
(v. punto 111, dispositivo 3)
5. L’art. 3 della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d’asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell’art. 12, n. 2, di tale direttiva, purché quest’altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi di quest’ultima.
(v. punto 121, dispositivo 4)
C) Dispositivo:
1) L’art. 12, n. 2, lett. b e c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:
– la circostanza che una persona abbia fatto parte di un’organizzazione iscritta nell’elenco di cui all’allegato della posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, per il suo coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che la persona considerata abbia commesso un «reato grave di diritto comune» o «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite»;
– la constatazione, in siffatto contesto, della sussistenza di fondati motivi per ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa colpevole di tali atti è subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti precisi al fine di determinare se atti commessi dall’organizzazione considerata rispondano alle condizioni fissate da dette disposizioni e se una responsabilità individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal citato art. 12, n. 2.
2) L’esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dell’art. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva 2004/83 non è subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro di accoglienza.
3) L’esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva 2004/83 non è subordinata ad un esame di proporzionalità alla luce del caso di specie.
4) L’art. 3 della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d’asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell’art. 12, n. 2, di tale direttiva, purché quest’altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa direttiva.
[Corte di Giustizia UE 16 novembre 2010, n. C-261/09, Mantello]
A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Art. 3, n. 2 – Principio del ne bis in idem – Nozione di “stessi fatti” – Possibilità per l’autorità giudiziaria di esecuzione di negare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo – Sentenza definitiva nello Stato membro emittente – Detenzione di sostanze stupefacenti – Traffico di sostanze stupefacenti – Organizzazione criminale
B)Massima/e :
1. Ai fini dell’emissione e dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo, la nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Peraltro, la nozione di «stessi fatti» figura parimenti nell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e, in questo contesto, è stata interpretata nel senso della sola identità dei fatti materiali, ricomprendente un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall’interesse giuridico tutelato. Alla luce dell’obiettivo comune degli artt. 54 della citata convenzione e 3, n. 2, della menzionata decisione quadro, consistente nell’evitare che una persona venga nuovamente perseguita o giudicata penalmente per gli stessi fatti, l’interpretazione di tale nozione fornita nell’ambito della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen si applica parimenti nel contesto della decisione quadro 2002/584.
(v. punti 39-40, 51 e dispositivo)
2. In presenza di circostanze in cui, rispondendo ad una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 15, n. 2, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, formulata dall’autorità giudiziaria di esecuzione, l’autorità giudiziaria emittente, in applicazione della propria legge nazionale e nel rispetto delle esigenze derivanti dalla nozione di «stessi fatti» consacrata nell’art. 3, n. 2, di tale decisione quadro, abbia espressamente rilevato che la precedente decisione pronunciata nel proprio ordinamento giuridico non costituiva una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del proprio mandato di arresto e non ostava, quindi, al perseguimento dei reati indicati nel mandato di arresto medesimo, l’autorità giudiziaria di esecuzione non ha alcun motivo per applicare, con riguardo alla sentenza medesima, il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall’art. 3, n. 2.
Infatti, si ritiene che una persona ricercata sia stata oggetto di una sentenza definitiva per gli stessi fatti, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584, nel caso in cui, in esito ad un procedimento penale, l’azione penale si sia definitivamente estinta o, ancora, qualora l’autorità giudiziaria di uno Stato membro abbia emanato una decisione di definitivo proscioglimento dell’imputato per i fatti contestatigli. La natura «definitiva» di una sentenza, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro rientra nella sfera del diritto dello Stato membro in cui tale sentenza è stata pronunciata. In tal senso, una decisione che, secondo la legge dello Stato membro che abbia avviato un procedimento penale nei confronti di una persona, non estingua definitivamente l’azione penale a livello nazionale per taluni fatti non può, in linea di principio, produrre l’effetto di costituire un ostacolo procedurale all’avvio o al proseguimento di un procedimento penale, per gli stessi fatti, a carico di tale persona in uno degli Stati membri dell’Unione. Ciò si verifica, segnatamente, nel caso in cui l’autorità giudiziaria emittente indichi espressamente che, in base alla propria legge nazionale, l’imputato è stato oggetto di una sentenza definitiva riguardante singoli fatti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ma che le imputazioni oggetto del suo mandato di arresto si fondano su fatti differenti, attinenti al reato di criminalità organizzata nonché ad altri reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ai fini della loro rivendita, che non hanno costituito oggetto della sentenza precedente, benché le autorità inquirenti disponessero già di talune informazioni in punto di fatto relative a tali reati. Dal momento che dalla risposta fornita dall’autorità giudiziaria emittente emerge che la prima sentenza pronunciata da un giudice nazionale non può essere considerata nel senso che essa abbia definitivamente estinto l’azione penale a livello nazionale, con riguardo ai fatti oggetto del relativo mandato d’arresto, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve trarre tutte le conseguenze dalle valutazioni espresse nella risposta dell’autorità giudiziaria emittente.
(v. punti 45-47, 49-51 e dispositivo)
C) Dispositivo:
Ai fini dell’emissione e dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo, la nozione di «stessi fatti», di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione.
In presenza di circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui l’autorità giudiziaria emittente, rispondendo ad una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 15, n. 2, della decisione quadro formulata dall’autorità giudiziaria di esecuzione, abbia espressamente rilevato, in applicazione della propria legge nazionale e nel rispetto delle esigenze derivanti dalla nozione di «stessi fatti» consacrata nell’art. 3, n. 2, della decisione quadro, che la precedente decisione pronunciata nel proprio ordinamento giuridico non costituiva una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del proprio mandato di arresto e non ostava quindi al perseguimento dei reati indicati nel mandato di arresto medesimo, l’autorità giudiziaria di esecuzione non ha alcun motivo per applicare, con riguardo alla sentenza medesima, il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall’art. 3, n. 2, della menzionata decisione quadro.
[Corte di Giustizia UE 22 dicembre 2010, n. C-303/08, Bozkurt]
A) Oggetto: Accordo di associazione CEE-Turchia – Ricongiungimento familiare – Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Coniuge di una lavoratrice turca che ha coabitato con quest’ultima per oltre cinque anni – Mantenimento del diritto di soggiorno dopo il divorzio – Condanna dell’interessato per violenze esercitate contro l’ex moglie – Abuso di diritto
B)Massima/e :
1. L’art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia, n. 1/80, deve essere interpretato nel senso che un cittadino turco, il quale, nella sua qualità di familiare di una lavoratrice turca inserita nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e a motivo della sua residenza presso la consorte durante un periodo continuativo di almeno cinque anni, benefici dei diritti connessi allo status giuridico conferito sulla base del secondo trattino di tale disposizione, non perde il beneficio di tali diritti a causa del divorzio pronunciato a una data successiva all’acquisizione di questi ultimi.
Diritti come quelli legittimamente acquisiti da un cittadino turco sul fondamento dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 esistono, infatti, indipendentemente dal mantenimento delle condizioni richieste per far scaturire tali diritti, cosicché il familiare già titolare di diritti in forza della decisione in parola è in grado di consolidare progressivamente la sua situazione nello Stato membro ospitante e di inserirsi in quest’ultimo in modo duraturo conducendo una vita indipendente da quella della persona grazie alla quale ha ottenuto tali diritti.
Una siffatta interpretazione del suddetto art. 7, primo comma, non è incompatibile con le prescrizioni di cui all’art. 59 del protocollo addizionale all’accordo di associazione CEE-Turchia, dal momento che la situazione del familiare di un lavoratore migrante turco non può essere utilmente paragonata a quella del familiare di un cittadino di uno Stato membro, tenuto conto delle notevoli differenze esistenti fra la loro situazione giuridica rispettiva.
(v. punti 40, 45, 46, dispositivo 1)
2. Non costituisce un abuso di diritto il fatto che un cittadino turco si avvalga di un diritto legittimamente acquisito in forza dell’art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio d’associazione CEE-Turchia, n. 1/80, anche qualora l’interessato, dopo aver ottenuto il beneficio relativo a tale diritto per il tramite dell’ex moglie, abbia commesso nei suoi confronti un grave reato che ha dato luogo alla sua condanna penale.
Per contro, l’art. 14, n. 1, della medesima decisione non osta a che un provvedimento di espulsione sia adottato nei riguardi di un cittadino turco oggetto di condanne penali, ove il suo comportamento personale costituisca una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività. Spetta al giudice nazionale competente valutare se ciò avvenga. Quest’ultimo è inoltre tenuto a garantire il rispetto sia del principio di proporzionalità sia dei diritti fondamentali dell’interessato. In particolare, un provvedimento di espulsione fondato sull’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 può essere adottato soltanto se il comportamento personale dell’interessato ha rivelato un rischio concreto di nuove gravi perturbazioni dell’ordine pubblico.
(v. punti 60, 61, dispositivo 2)
C) Dispositivo:
1) L’art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che un cittadino turco, quale il ricorrente nella causa principale, il quale, nella sua qualità di familiare di una lavoratrice turca inserita nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e a motivo della sua residenza presso la consorte durante un periodo continuativo di almeno cinque anni, benefici dei diritti connessi allo status giuridico conferito sulla base del secondo trattino di tale disposizione, non perde il beneficio di tali diritti a causa del divorzio pronunciato a una data successiva all’acquisizione di questi ultimi.
2) Non costituisce un abuso di diritto il fatto che un cittadino turco, come il ricorrente nella causa principale, si avvalga di un diritto legittimamente acquisito in forza dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, anche qualora l’interessato, dopo aver ottenuto il beneficio relativo a tale diritto per il tramite dell’ex moglie, abbia commesso nei suoi confronti un grave reato che ha dato luogo alla sua condanna penale.
Per contro, l’art. 14, n. 1, della medesima decisione non osta a che un provvedimento di espulsione sia adottato nei riguardi di un cittadino turco oggetto di condanne penali, ove il suo comportamento personale costituisca una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività. Spetta al giudice nazionale competente valutare se ciò avvenga nella causa principale.
[Corte di Giustizia UE 10 febbraio 2011, (cause riunite) nn. C-307/09, C-308/09, C-309/09, Vicoplus e a.]
A) Oggetto: Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Atto di adesione del 2003 – Misure transitorie – Accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro degli Stati già membri dell’Unione al momento dell’adesione della Repubblica di Polonia – Obbligo di un permesso di lavoro per la cessione di manodopera – Direttiva 96/71/CE – Art. 1, n. 3
B)Massima/e :
1. Les articles 56 TFUE et 57 TFUE ne s’opposent pas à ce qu’un État membre subordonne, pendant la période transitoire prévue au chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, le détachement, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, de travailleurs ressortissants polonais sur son territoire à l’obtention d’une autorisation de travail.
En effet, une telle mesure nationale doit être considérée comme une mesure réglementant l’accès des ressortissants polonais au marché du travail de l’État membre concerné au sens du chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003. Une telle conclusion s’impose également eu égard à la finalité de ce paragraphe, qui vise à éviter que, à la suite de l’adhésion à l’Union de nouveaux États membres, il ne se produise des perturbations sur le marché du travail des anciens États membres, dues à l’arrivée immédiate d’un nombre élevé de travailleurs ressortissants desdits nouveaux États.
(cf. points 32, 34, 41, disp. 1)
2. Le détachement de travailleurs au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, est une prestation de services fournie contre rémunération pour laquelle le travailleur détaché reste au service de l’entreprise prestataire, sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’entreprise utilisatrice. Il se caractérise par la circonstance que le déplacement du travailleur dans l’État membre d’accueil constitue l’objet même de la prestation de services effectuée par l’entreprise prestataire et que ce travailleur accomplit ses tâches sous le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice.
(cf. point 51, disp. 2)
(massima ufficiale indisponibile in lingua italiana)
C) Dispositivo:
1) Gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE non ostano a che uno Stato membro subordini, durante il periodo transitorio di cui al capitolo 2, punto 2, dell’allegato XII dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, il distacco, ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, di lavoratori cittadini polacchi sul suo territorio al rilascio di un permesso di lavoro.
2) Il distacco di lavoratori ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva 96/71 è una prestazione di servizi fornita dietro retribuzione per la quale il lavoratore distaccato rimane alle dipendenze dell’impresa prestatrice, senza che alcun contratto di lavoro sia stipulato con l’impresa utilizzatrice. Esso è caratterizzato dal fatto che il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante costituisce l’oggetto stesso della prestazione di servizi effettuata dall’impresa prestatrice e che detto lavoratore svolge i suoi compiti sotto il controllo e la direzione dell’impresa utilizzatrice.
[Corte di Giustizia UE 28 aprile 2011, n. C-61/11, El Dridi]
A) Oggetto: Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro – Compatibilità
B)Massima/e :
La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi articoli 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.
Una tale pena, infatti, segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito da detta direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare.
(v. punti 59, 62 e dispositivo)
C) Dispositivo:
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.
[Corte di Giustizia UE 19 maggio 2011, n. C-184/10, Grasser]
A) Oggetto: Direttiva 91/439/CEE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Patente di guida rilasciata da uno Stato membro in violazione del requisito di residenza – Rifiuto di riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante fondato unicamente sulla violazione del requisito di residenza
B)Massima/e :
Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva 2008/65, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere nel suo territorio la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora sia dimostrato, sulla base delle annotazioni figuranti su tale patente, che il requisito della residenza normale, previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b), della citata direttiva, non è stato rispettato. Il fatto che lo Stato membro ospitante non abbia adottato nei confronti del titolare di detta patente alcun provvedimento ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva summenzionata è privo di rilevanza al riguardo.
La direttiva 91/439 non opera, riguardo al requisito della residenza di un candidato alla patente di guida, alcuna distinzione tra il primo rilascio di una patente di guida e il rilascio effettuato dopo la revoca di una patente precedente. In entrambi i casi, il rilascio è subordinato all’esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
Il requisito di residenza riveste un’importanza particolare anche nel caso di primo rilascio di una patente di guida. Infatti, se in un simile caso non viene rispettato detto requisito, è difficile, o addirittura impossibile, per le autorità competenti dello Stato membro di rilascio verificare il rispetto delle altre condizioni imposte dalla direttiva 91/439. Ove manchi tale verifica, è possibile che il titolare della patente così rilasciata non possieda, in particolare, le cognizioni e l’idoneità richieste per la guida e costituisca, di conseguenza, un rischio per la sicurezza della circolazione. Rischierebbe d’altronde di essere messo in discussione il principio secondo cui una persona può essere titolare di una sola patente di guida, enunciato all’art. 7, n. 5, della medesima direttiva.
(v. punti 29-31, 33 e dispositivo)
C) Dispositivo:
Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 giugno 2008, 2008/65/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere nel suo territorio la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora sia dimostrato, sulla base delle annotazioni figuranti su tale patente, che il requisito della residenza normale, previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b), della citata direttiva, non è stato rispettato. Il fatto che lo Stato membro ospitante non abbia adottato nei confronti del titolare di detta patente alcun provvedimento ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva summenzionata è privo di rilevanza al riguardo.
[Corte di Giustizia UE 24 maggio 2011, n. C-50/08, Commissione/Francia]
A) Oggetto: Inadempimento di uno Stato – Art. 43 CE – Libertà di stabilimento – Notai – Requisito di cittadinanza – Art. 45 CE – Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri
B)Massima/e :
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 43 CE, uno Stato membro la cui normativa impone un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio, laddove le attività affidate ai notai nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro non partecipino all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE. A tal riguardo, l’art. 45, primo comma, CE costituisce una deroga alla norma fondamentale della libertà di stabilimento che deve essere interpretata in maniera che la sua portata si limiti a ciò che è strettamente necessario per tutelare gli interessi che tale disposizione permette agli Stati membri di proteggere. Inoltre, tale deroga deve essere limitata alle sole attività che, di per sé considerate, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.
Al fine di stabilire se le attività affidate ai notai comportino una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri, occorre prendere in considerazione la natura delle attività svolte dai notai. In proposito una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE non è presente nelle diverse attività svolte dai notai, nonostante gli effetti giuridici importanti conferiti ai loro atti, giacché rivestono un’importanza particolare la volontà delle parti oppure la vigilanza o la decisione del giudice.
Da un lato, infatti, per quanto riguarda gli atti pubblici, sono oggetto di autenticazione solo gli atti o le convenzioni alle quali le parti hanno liberamente aderito, mentre il notaio non può modificare unilateralmente la convenzione che è chiamato ad autenticare senza avere preliminarmente ottenuto il consenso delle parti. Peraltro, pur se è vero che l’obbligo di verifica incombente ai notai persegue un obiettivo di interesse generale, nondimeno, il mero fatto di perseguire tale obiettivo non può giustificare che le prerogative necessarie a tal fine siano riservate ai soli notai cittadini dello Stato membro interessato, né è sufficiente a far considerare un’attività come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.
D’altro lato, per quanto attiene all’efficacia esecutiva, pur se l’apposizione da parte del notaio della formula esecutiva sull’atto pubblico conferisce a quest’ultimo efficacia esecutiva, questa si fonda sulla volontà delle parti di stipulare un atto o una convenzione, dopo verifica, da parte del notaio, della loro conformità con la legge, e di conferire loro detta efficacia esecutiva. Parimenti, l’efficacia probatoria di cui gode un atto notarile rientra nel regime delle prove e non ha quindi rilevanza diretta ai fini della questione di stabilire se l’attività comportante la redazione di detto atto, di per sé considerata, costituisca una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri, soprattutto se, conformemente alla legge dello Stato membro considerato, le scritture private fanno fede come gli atti pubblici.
Ciò vale anche riguardo ad atti, quali liberalità con assegnazione di quote (libéralités-partages), convenzioni matrimoniali, costituzioni di ipoteche, vendite di immobili in costruzione e affitti cedibili di fondi rustici, che devono essere stipulati con atto notarile a pena di nullità, atti nei quali la volontà delle parti è preponderante e il fatto di perseguire un interesse generale non può essere sufficiente a che dette attività siano considerate come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri. Per quando riguarda i compiti di riscossione delle imposte, di cui è incaricato il notaio, questi ultimi non possono essere considerati, di per sé, come costituenti una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei poteri pubblici. Tale riscossione è effettuata dal notaio nei confronti del debitore, ad essa segue il versamento delle corrispondenti somme al servizio competente dello Stato e, quindi, essa non è fondamentalmente diversa da quella relativa all’imposta sul valore aggiunto.
Infine, relativamente allo specifico status del notaio, in primo luogo, dal fatto che la qualità dei servizi forniti può variare da un notaio all’altro in funzione, in particolare, delle capacità professionali delle persone interessate risulta che, nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell’esercizio dei pubblici poteri. In secondo luogo, i notai sono direttamente e personalmente responsabili, nei confronti dei loro clienti, dei danni risultanti da qualsiasi errore commesso nell’esercizio delle loro attività.
(v. punti 72, 74-75, 77-82, 84-86, 90-100, 106, 109)
C) Dispositivo:
1) Imponendo un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 43 CE.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
3) La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.
[Corte di Giustizia UE 26 maggio 2011, n. C-485/07, Akdas e a.]
A) Oggetto: Associazione CEE-Turchia – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Revoca delle clausole di residenza – Portata – Indennità integrativa della pensione d’invalidità versata dallo Stato membro ospitante per garantire ai beneficiari i requisiti minimi di sussistenza – Modifica della normativa nazionale – Soppressione di detta indennità integrativa in caso di residenza del beneficiario fuori dal territorio dello Stato membro interessato
B)Massima/e :
1. L’art. 6, n. 1, primo comma, della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, deve essere interpretato nel senso che esso ha efficacia diretta, cosicché i cittadini turchi cui si applica questa disposizione hanno il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ai giudici degli Stati membri per far disapplicare le norme di diritto interno ad esso contrarie.
Tale norma, infatti, detta un preciso obbligo di risultato, vale a dire il divieto di qualunque limitazione imposta relativamente all’esportazione dei diritti acquisiti dai cittadini turchi interessati a titolo della normativa di uno Stato membro. Un obbligo siffatto, pertanto, può essere fatto valere da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale affinché questo disapplichi le disposizioni contrarie della normativa di uno Stato membro, senza che sia necessaria a tal fine l’adozione di misure di applicazione integrative.
(v. punti 69, 74, dispositivo 1)
2. L’art. 6, n. 1, primo comma, della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che sopprime l’erogazione di una prestazione quale l’indennità integrativa della pensione d’invalidità, concessa a titolo della normativa nazionale, nei confronti di ex lavoratori migranti turchi, allorché questi ultimi sono ritornati in Turchia dopo aver perso il loro diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante essendo divenuti invalidi in quest’ultimo Stato.
(v. punto 96, dispositivo 2)
3. La constatazione che i cittadini turchi possono validamente basarsi sull’art. 6, n. 1, primo comma, della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, per esigere che l’indennità integrativa che essi percepiscono a titolo della normativa nazionale di uno Stato membro continui ad essere loro versata in Turchia non è inficiata dalla circostanza che, per quanto riguarda una prestazione previdenziale come l’indennità integrativa, il regime attualmente previsto dal regolamento n. 1408/71 differisce da quello attuato dalla predetta decisione, e neppure dalla circostanza che, su tale fondamento, lo Stato membro di cui trattasi ha proceduto alla soppressione, per i cittadini dell’Unione, dell’erogazione dell’indennità integrativa, qualora i beneficiari non risiedano nel territorio di detto Stato membro.
Una situazione siffatta non può essere considerata incompatibile con i requisiti dell’art. 59 del protocollo addizionale allegato all’accordo di associazione CEE-Turchia, in base al quale i cittadini turchi non devono essere posti in una situazione più vantaggiosa di quella dei cittadini dell’Unione. In effetti, la situazione di ex lavoratori migranti turchi che sono ritornati in Turchia dopo aver perso il loro diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante per il fatto di essere divenuti invalidi in quest’ultimo Stato non può, ai fini dell’applicazione dell’art. 59 del protocollo addizionale, essere utilmente paragonata a quella dei cittadini dell’Unione poiché questi ultimi, essendo titolari del diritto di circolare nonché di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri e conservando quindi il loro diritto di soggiorno nello Stato membro che concede l’indennità di cui trattasi, da un lato, possono scegliere di lasciare il territorio di tale Stato perdendo, di conseguenza, il beneficio di questa indennità e, dall’altro, hanno il diritto di ritornare in qualunque momento nello Stato membro interessato.
(v. punti 82-83, 87-88, 95)
4. L’art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE Turchia, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, costituisce l’attuazione e la concreta realizzazione, nel particolare settore della previdenza sociale, del principio generale di non discriminazione in base alla cittadinanza sancito dall’art. 9 dell’accordo di associazione. Come risulta dal suo stesso tenore letterale, l’art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 si applica fatte salve le disposizioni particolari della detta decisione.
Orbene, l’art. 6, n. 1, primo comma, della medesima decisione costituisce una disposizione particolare. Di conseguenza, l’art. 9 dell’accordo di associazione CEE-Turchia non si applica ad una situazione che rientra nell’ambito di applicazione di detto art. 6, n. 1, primo comma.
(v. punti 98-101, dispositivo 3)
C) Dispositivo:
1) L’art. 6, n. 1, primo comma, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, deve essere interpretato nel senso che esso ha efficacia diretta, cosicché i cittadini turchi cui si applica questa disposizione hanno il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ai giudici degli Stati membri per far disapplicare le norme di diritto interno ad esso contrarie.
2) L’art. 6, n. 1, primo comma, della decisione n. 3/80 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, esso osta ad una normativa di uno Stato membro che, come l’art. 4 a della legge sulle indennità (Toeslagenwet) 6 novembre 1986, sopprime l’erogazione di una prestazione quale l’indennità integrativa della pensione d’invalidità, concessa a titolo della normativa nazionale, nei confronti di ex lavoratori migranti turchi, in quanto questi ultimi sono ritornati in Turchia dopo aver perso il loro diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante essendo divenuti invalidi in quest’ultimo Stato.
[Corte di Giustizia UE 16 giugno 2011, n. C-484/07, Pehlivan]
A) Oggetto: Accordo di associazione CEE-Turchia – Ricongiungimento familiare – Art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Figlio di un lavoratore turco che ha coabitato con quest’ultimo per oltre tre anni, ma ha contratto matrimonio prima della scadenza del termine di tre anni previsto dalla disposizione di cui trattasi – Diritto nazionale che mette in discussione, per questo motivo, il permesso di soggiorno dell’interessato
B)Massima/e :
L’art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia dev’essere interpretato nel senso che:
– tale disposizione osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale il familiare debitamente autorizzato a raggiungere un lavoratore migrante turco già inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato perde il beneficio dei diritti fondati sul ricongiungimento familiare in virtù della medesima disposizione per il solo fatto di contrarre matrimonio una volta divenuto maggiorenne, pur continuando a coabitare con tale lavoratore durante i primi tre anni del suo soggiorno nello Stato membro ospitante;
– un cittadino turco al quale si applica detta disposizione può validamente rivendicare un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante sulla base della stessa disposizione, a prescindere dal fatto che abbia contratto matrimonio prima della scadenza del periodo di tre anni previsto da detto primo comma, primo trattino, allorché, durante tutto questo periodo, egli ha effettivamente coabitato con il lavoratore migrante turco per il cui tramite è stato ammesso sul territorio di tale Stato membro a titolo di ricongiungimento familiare.
Infatti, sia dal primato del diritto dell’Unione sia dall’effetto diretto di una disposizione come l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 risulta che gli Stati membri non possono modificare unilateralmente la portata del sistema di graduale integrazione dei cittadini turchi nello Stato membro ospitante e, pertanto, non dispongono più della facoltà di adottare misure che possano pregiudicare lo status giuridico espressamente riconosciuto a tali cittadini dal diritto che promana dall’associazione CEE-Turchia. In tal senso, un familiare di un lavoratore turco che soddisfa le condizioni previste da detto art. 7, primo comma, può perdere i diritti che tale disposizione gli attribuisce solo in due casi, vale a dire quando la presenza del migrante turco nel territorio dello Stato membro ospitante costituisce, a causa del suo comportamento personale, un pericolo reale e grave per l’ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubbliche, ai sensi dell’art. 14, n. 1, della stessa decisione, oppure quando l’interessato ha lasciato il territorio del suddetto Stato per un periodo significativo e senza motivi legittimi.
(v. punti 56, 62, 66 e dispositivo)
C) Dispositivo:
L’art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev’essere interpretato nel senso che:
– tale disposizione osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale il familiare debitamente autorizzato a raggiungere un lavoratore migrante turco già inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato perde il beneficio dei diritti fondati sul ricongiungimento familiare in virtù della medesima disposizione per il solo fatto di contrarre matrimonio una volta divenuto maggiorenne, pur continuando a coabitare con tale lavoratore durante i primi tre anni del suo soggiorno nello Stato membro ospitante;
– un cittadino turco al quale, come nel caso della ricorrente nella causa principale, si applica detta disposizione, può validamente rivendicare un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante sulla base della stessa disposizione, a prescindere dal fatto che abbia contratto matrimonio prima della scadenza del periodo di tre anni previsto da detto primo comma, primo trattino, allorché, durante tutto questo periodo, egli ha effettivamente coabitato con il lavoratore migrante turco per il cui tramite è stato ammesso sul territorio di tale Stato membro a titolo di ricongiungimento familiare.
[Corte di Giustizia UE 21 luglio 2011, n. C-186/10, Oguz]
A) Oggetto: Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale – Clausola di “standstill” – Libertà di stabilimento – Rifiuto di rinnovare il permesso di soggiorno di un cittadino turco che ha costituito un’impresa in violazione delle condizioni stabilite da tale permesso – Abuso di diritto
B)Massima/e :
L’art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE Turchia deve essere interpretato nel senso che esso può essere invocato da un cittadino turco, la cui autorizzazione di soggiorno in uno Stato membro è subordinata alla condizione che egli non vi avvii alcuna attività commerciale o professionale, il quale tuttavia intraprenda un’attività autonoma in violazione di tale condizione e chieda quindi alle autorità nazionali una proroga della sua autorizzazione di soggiorno avvalendosi dell’impresa che lo stesso ha nel frattempo costituito.
Una clausola di «standstill», come quella prevista all’art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, opera non come norma sostanziale, rendendo inapplicabile il diritto sostanziale pertinente al quale si sostituirebbe, ma come una norma di natura quasi procedurale, che stabilisce, ratione temporis, quali siano le disposizioni della normativa di uno Stato membro alla luce delle quali occorra valutare la situazione di un cittadino turco che intende avvalersi della libertà di stabilimento in uno Stato membro.
Deve pertanto ritenersi che la clausola di «standstill» intervenga in una fase precedente a quella della valutazione nel merito della causa, compresa la fase della valutazione dell’eventuale esistenza di un abuso di diritto imputabile all’interessato. Di conseguenza, la circostanza che una persona non abbia rispettato le condizioni alle quali soggiaceva il suo permesso di soggiorno non è rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale.
(v. punti 28, 32, 34, 46 e dispositivo)
C) Dispositivo:
L’art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, va interpretato nel senso che esso può essere invocato da un cittadino turco, la cui autorizzazione di soggiorno in uno Stato membro è subordinata alla condizione che egli non vi avvii alcuna attività commerciale o professionale, il quale tuttavia intraprenda un’attività autonoma in violazione di tale condizione e chieda quindi alle autorità nazionali una proroga della sua autorizzazione di soggiorno avvalendosi dell’impresa che lo stesso ha nel frattempo costituito.
[Corte di Giustizia UE 21 luglio 2011, n. C-503/09, Stewart]
A) Oggetto: Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 4, 10 e 10 bis – Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili – Prestazione di malattia o prestazione d’invalidità – Requisiti di residenza, di soggiorno al momento del deposito della domanda e di soggiorno pregresso – Cittadinanza dell’Unione – Proporzionalità
B)Massima/e :
1. Una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili costituisce una prestazione d’invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto da un handicap permanente o duraturo. In una simile situazione, tale prestazione si collega direttamente al rischio di invalidità previsto dalla suddetta
disposizione.
(v. punti 53-54, dispositivo 1)
2. L’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, considerata quale prestazione d’invalidità, al requisito di residenza abituale del richiedente sul suo territorio.
(v. punto 70, dispositivo 2)
3. L’art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili:
– al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l’esclusione di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e
– al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda.
(v. punti 104, 109-110, dispositivo 2)
C) Dispositivo:
1) Una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, costituisce una prestazione d’invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto da un handicap permanente o duraturo.
2) L’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, nella suddetta versione, come modificato dal regolamento n. 647/2005, osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, al requisito di residenza abituale del richiedente sul suo territorio.
L’art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di tale prestazione:
– al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l’esclusione di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e
– al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda.
[Corte di Giustizia UE 28 luglio 2011, n. C-69/10, Samba Diouf]
A) Oggetto: Direttiva 2005/85/CE – Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – Nozione di “decisione sulla (…) domanda di asilo” ai sensi dell’art. 39 di tale direttiva – Domanda di un cittadino di un paese terzo diretta ad ottenere lo status di rifugiato – Mancanza di motivi che giustifichino la concessione di una protezione internazionale – Rigetto della domanda nell’ambito di un procedimento accelerato – Mancanza di ricorso contro la decisione di assoggettare la domanda a una procedura accelerata – Diritto a un controllo giurisdizionale effettivo
B)Massima/e :
1. Dal dettato dell’art. 39, n. 1, lett. a), della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e, segnatamente, dai casi ivi elencati in modo non esaustivo, risulta che la nozione di «decisione [sulla] domanda di asilo» include una serie di decisioni le quali, in quanto comportano il rigetto della domanda di asilo o sono prese alla frontiera, equivalgono ad una pronuncia definitiva e negativa di merito. Parimenti vale rispetto ad altre decisioni che, in forza dell’art. 39, n. 1, lett. b) a e), della direttiva 2005/85, formano necessariamente oggetto del diritto ad un mezzo d’impugnazione efficace. Pertanto, le decisioni avverso cui il richiedente asilo deve disporre di un mezzo d’impugnazione ai sensi dell’art. 39, n. 1, della direttiva 2005/85 sono quelle che comportano il rigetto della domanda di asilo per motivi di merito o, eventualmente, per vizi di forma o di procedura che rendano impossibile l’adozione di una decisione di merito. Da ciò consegue che le decisioni preparatorie alla decisione nel merito o le decisioni di organizzazione del procedimento non sono considerate dalla disposizione in parola.
Peraltro, interpretare il dettato letterale dell’art. 39 della direttiva 2005/85 nel senso che una «decisione [sulla] domanda» riguarderebbe qualsiasi decisione relativa alla domanda di asilo e prenderebbe in considerazione parimenti le decisioni preparatorie alla decisione finale che statuisce sulla domanda di asilo, o le decisioni di organizzazione del procedimento, non sarebbe conforme all’interesse al rapido espletamento delle procedure in materia di domande di asilo. Tale interesse a che una procedura in detta materia sia, conformemente all’art. 23, n. 2, della direttiva 2005/85, espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo, è, come risulta dall’undicesimo ‘considerando’ della menzionata direttiva, condiviso tanto dagli Stati membri quanto dai richiedenti asilo.
(v. punti 41-44)
2. L’art. 39 della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e il principio di tutela giurisdizionale effettiva devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale non può essere proposto un ricorso autonomo avverso la decisione dell’autorità nazionale competente di esaminare una domanda di asilo seguendo una procedura accelerata, qualora i motivi che hanno indotto detta autorità a verificare la fondatezza di tale domanda seguendo una procedura siffatta possano essere effettivamente sottoposti ad un controllo giurisdizionale nell’ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale 0di respingere la menzionata domanda, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.
La decisione vertente sulla procedura applicabile all’esame della domanda di asilo, adottata in modo autonomo e indipendentemente dalla decisione finale che accoglie tale domanda o la respinge, costituisce, infatti, un atto preparatorio della decisione finale che statuisce sulla domanda. In siffatte condizioni, la mancanza di ricorso a tale stadio della procedura non costituisce una violazione del diritto a un mezzo di impugnazione efficace, purché, tuttavia, la legittimità della decisione finale adottata seguendo una procedura accelerata, e segnatamente i motivi che hanno indotto l’autorità competente a respingere la domanda di asilo come infondata, possano essere oggetto di un esame approfondito da parte del giudice nazionale, nell’ambito del ricorso avverso la decisione di rigetto di detta domanda.
L’efficacia di un ricorso del genere non sarebbe garantita qualora, a causa dell’impossibilità di esperire un ricorso avverso la decisione dell’autorità competente di esaminare la domanda di asilo con procedura accelerata, i motivi che hanno indotto tale autorità a verificare la fondatezza della domanda nell’ambito di un procedimento accelerato non potessero costituire l’oggetto di siffatto controllo, considerato che i motivi addotti sono i medesimi che hanno condotto a respingere la domanda di cui trattasi. Una situazione del genere renderebbe impossibile il sindacato di legittimità della decisione, in fatto come in diritto. È di conseguenza necessario che tali motivi possano essere effettivamente contestati successivamente dinanzi al giudice nazionale e da questi vagliati nell’ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale con la quale si conclude il procedimento relativo alla domanda di asilo. Non sarebbe, infatti, compatibile con il diritto dell’Unione la circostanza che una normativa nazionale possa essere interpretata nel senso che i motivi che hanno indotto l’autorità amministrativa competente ad esaminare la domanda di asilo con procedura accelerata non possano costituire l’oggetto di alcun controllo giurisdizionale.
Riguardo all’interpretazione del diritto nazionale da parte del giudice nazionale, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 2005/85 e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest’ultima. L’obiettivo della direttiva 2005/85 consiste nello stabilire un ambito comune di garanzie idonee ad assicurare il pieno rispetto della Convenzione di Ginevra e dei diritti fondamentali. Il diritto a un mezzo di impugnazione efficace costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione. Affinché l’esercizio di tale diritto sia effettivo, il giudice nazionale deve poter verificare la fondatezza dei motivi che hanno indotto l’autorità amministrativa competente a considerare la domanda di protezione internazionale infondata o abusiva, senza che detti motivi beneficino di una presunzione inconfutabile di legittimità. È parimenti nell’ambito di tale ricorso che il giudice nazionale investito della causa deve verificare se la decisione di esaminare una domanda di asilo con procedura accelerata sia stata adottata nel rispetto delle procedure e delle garanzie fondamentali di cui al capo II della direttiva 2005/85, come dispone l’art. 23, n. 4, della stessa.
(v. punti 55-58, 60-61, 70 e dispositivo)
3. Allorché, in base ad una normativa nazionale relativa alla procedura ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il termine di ricorso avverso la decisione finale che statuisce sulla domanda di asilo è di quindici giorni nell’ipotesi di una procedura accelerata, mentre è invece di un mese nel caso di una decisione adottata applicando la procedura ordinaria, è essenziale che il termine disponibile sia materialmente sufficiente per la preparazione e la presentazione di un ricorso giurisdizionale efficace. Per i procedimenti abbreviati un termine di ricorso di quindici giorni non sembra, in via di principio, materialmente insufficiente per la preparazione e la presentazione di un ricorso, e appare ragionevole e proporzionato rispetto ai diritti e agli interessi in oggetto. Spetta tuttavia al giudice nazionale, qualora, alla luce delle circostanze di un caso specifico, detto termine risultasse insufficiente, stabilire se tale elemento sia idoneo a costituire, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso proposto indirettamente contro la decisione delle autorità nazionali competenti di esaminare la domanda di asilo con procedura accelerata, cosicché, con l’accoglimento del ricorso, tale giudice possa disporre che la domanda sia riesaminata seguendo una procedura ordinaria.
(v. punti 66-68)
4. La direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non impone l’esistenza di un doppio grado di giudizio. L’essenziale è unicamente che sia possibile esperire un ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, come garantito dall’art. 39 della direttiva 2005/85. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuisce al singolo il diritto di adire un giudice, e non il diritto a più gradi di giudizio.
(v. punto 69)
C) Dispositivo:
L’art. 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e il principio di tutela giurisdizionale effettiva devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, in forza della quale non può essere proposto un ricorso autonomo avverso la decisione dell’autorità nazionale competente di esaminare una domanda di asilo seguendo una procedura accelerata, qualora i motivi che hanno indotto detta autorità a verificare la fondatezza di tale domanda seguendo una procedura siffatta possano essere effettivamente sottoposti ad un controllo giurisdizionale nell’ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale di respingere la menzionata domanda, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.
[Corte Giustizia Ue 21 dicembre 2011, (cause riunite) nn. C-411/10 e C-493/10, N. S. e a.]
A) Oggetto: Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Attuazione del diritto dell’Unione – Divieto dei trattamenti inumani o degradanti – Sistema europeo comune di asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Nozione di “paesi sicuri” – Trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente – Obbligo – Presunzione relativa di rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali
B)Massima/e :
1. L’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, riconosce agli Stati membri un potere discrezionale che fa parte integrante del sistema europeo comune di asilo previsto dal Trattato FUE ed elaborato dal legislatore dell’Unione. Questo potere discrezionale deve essere esercitato dagli Stati membri nel rispetto delle altre disposizioni di detto regolamento. Uno Stato membro che esercita tale potere discrezionale deve quindi essere ritenuto attuare il diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Di conseguenza, la decisione adottata da uno Stato membro sul fondamento del suddetto art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003 di esaminare o meno una domanda di asilo rispetto alla quale esso non è competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento dà attuazione al diritto dell’Unione ai fini dell’art. 6 TUE e/o dell’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(v. punti 65-66, 68-69, dispositivo 1)
2. Il diritto dell’Unione osta all’applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell’Unione europea.
Gli artt. 1, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non comportano una risposta differente da quella sopra fornita.
(v. punti 105, 115, dispositivo 2-3)
3. L’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente ai sensi del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione.
Ferma restando la facoltà, di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003, di esaminare esso stesso la domanda, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso un altro Stato membro dell’Unione che risulti essere lo Stato membro competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento impone allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di proseguire l’esame dei criteri di cui al medesimo capo, per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo.
È necessario, tuttavia, che lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All’occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalità previste all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003.
Gli artt. 1, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non comportano una risposta differente da quella sopra fornita.
(v. punti 106-108, 115, dispositivo 2-3)
4. Risulta dall’art. 1 del Protocollo (n. 30) sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al Regno Unito che detto Protocollo non rimette in questione l’applicabilità della Carta al Regno Unito o alla Polonia; lo conferma il suo stesso preambolo. Infatti, ai sensi del terzo ‘considerando’ di tale Protocollo, la Carta deve essere applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto art. 1. Peraltro, secondo il sesto ‘considerando’ del medesimo Protocollo, la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell’Unione e li rende più visibili, ma non crea nuovi diritti o principi.
Ciò considerato, l’art. 1, n. 1, del suddetto Protocollo esplicita l’art. 51 della Carta, relativo all’ambito di applicazione di quest’ultima, e non ha per oggetto di esonerare la Repubblica di Polonia e il Regno Unito dall’obbligo di rispettare le disposizioni della Carta, né di impedire ad un giudice di uno di questi Stati membri di vigilare sull’osservanza di tali disposizioni.
Di conseguenza, prendere in considerazione tale Protocollo non ha incidenza sulla portata degli obblighi incombenti al Regno Unito in materia di tutela conferita a una persona cui si applichi il regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.
(v. punti 119-120, 122, dispositivo 4)
C) Dispositivo:
1) La decisione adottata da uno Stato membro sul fondamento dell’art. 3, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di esaminare o meno una domanda di asilo rispetto alla quale esso non è competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento dà attuazione al diritto dell’Unione ai fini dell’art. 6 TUE e/o dell’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2) Il diritto dell’Unione osta all’applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003 designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo «Stato membro competente» ai sensi del regolamento n. 343/2003 quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione.
Ferma restando la facoltà, di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003, di esaminare esso stesso la domanda, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso un altro Stato membro dell’Unione europea che risulti essere lo Stato membro competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento impone allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di proseguire l’esame dei criteri di cui al medesimo capo, per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo.
È necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All’occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalità previste all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003.
3) Gli artt. 1, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non comportano una risposta differente.
4) Nella misura in cui le questioni che precedono concernono obblighi incombenti al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, prendere in considerazione il Protocollo (n. 30) sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al Regno Unito non ha incidenza sulle risposte apportate alle questioni da seconda a sesta deferite nella causa C 411/10.
(*)Tutto il materiale è tratto dal sito http://eur-lex.europa.eu/
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