Nel caso di immissioni intollerabili provenienti dall’ascensore il condomino esasperato ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti all’alterazione delle abitudini di vita.
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio
Indice
1. La vicenda
Un condomino citava il condominio davanti al Tribunale, lamentando immissioni intollerabili provenienti dall’ascensore; del resto un muro del suo immobile era confinante con le scale condominiali e posto sotto il locale ascensore; l’attore faceva presente che detto impianto, a seguito dei lavori realizzati dal nel 2016, era diventato talmente rumoroso da rendere impossibile la vita quotidiana all’interno della sua abitazione, impedendogli le normali attività; in particolare notava che la rumorosità gli impediva il riposo notturno, compromettendo non solo la sua salute ma anche la possibilità di svolgere la sua attività lavorativa; in ogni caso sosteneva che tale situazione comportava anche un decremento del valore commerciale dell’appartamento; infine rilevava che le richieste rivolte all’amministratore del condominio, al fine di risolvere il problema, non avevano avuto alcun esito. Alla luce di quanto sopra chiedeva al Tribunale, previo accertamento dell’intollerabilità delle immissioni, dichiararne l’illiceità e, una volta individuate le opera necessarie per la loro eliminazione (previa CTU ex art. 844 c.c.), ordinare la cessazione del comportamento lesivo; inoltre pretendeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale da immissioni ex art. 2043 c.c. (da quantificare all’esito di apposita espletanda CTU), nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da immissioni ex art. 2059 c.c. (danno alla salute, da quantificarsi all’esito di apposita espletanda CTU). All’esito dell’istruttoria, articolatasi nell’assunzione di prove orali e documentali, il Tribunale osservava, tra l’altro, che l’espletata CTU aveva consentito di accertare il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni provenienti dall’ascensore, nonché di individuare i lavori necessari per l’attenuazione del problema; di conseguenza condannava il convenuto all’esecuzione dei lavori indicati dal CTU, fermo restando che, come evidenziato dallo stesso ausiliario, i predetti interventi non sarebbero stati sufficienti ad eliminare completamente le immissioni, tenuto conto delle condizioni strutturali del fabbricato, nonché di quelle meccaniche dell’impianto. In ogni caso il Tribunale riteneva che dovesse essere respinta la domanda di risarcimento del danno alla salute, in quanto le certificazioni mediche prodotte non risultavano supportate da esami strumentali o da relazioni specialistiche; allo stesso modo il decidente respingeva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, consistente nella perdita del valore commerciale dell’appartamento, non essendo stato provato che il bene fosse stato posto in vendita e che non fosse stato venduto proprio per il problema delle immissioni. Il soccombente si rivolgeva alla Corte di Appello.
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Manuale di sopravvivenza in condominio
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.
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2. Immissioni intollerabili dell’ascensore e risarcimento al condomino: la soluzione
La Corte di Appello ha parzialmente confermato la decisione di primo grado. I giudici di secondo grado hanno confermato che, all’interno dell’appartamento dell’appellante, si sono verificate immissioni rumorose, provenienti dall’impianto dell’ascensore, superiori alla soglia della normale tollerabilità. Ciò premesso, la Corte ha affermato la sentenza impugnata è senz’altro errata nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno non patrimoniale, sulla base dell’accertata inesistenza di un danno biologico, senza verificare la configurabilità di tale diversa tipologia di lesione. A parere dei giudici di secondo grado le immissioni hanno determinato un’alterazione delle abitudini di vita: infatti il vano dell’ascensore è risultato posto al di sopra del soggiorno dell’appartamento del condomino, con conseguente compromissione dell’esercizio di quelle attività normalmente esplicabili in tale ambiente (quali, a titolo esemplificativo, leggere, guardare la televisione, ascoltare musica, ecc.). Tenuto conto del lasso di tempo intercorso dalla verificazione del fatto (nella missiva indirizzata all’amministratore di condominio) e l’esecuzione degli interventi individuati dal CTU, lo stesso giudicante ha “parametrato” il danno su un arco di 50 mesi, quantificandolo in € 100,00 mensili, così pervenendosi ad un totale di € 5.000,00. È stata respinta la richiesta di risarcimento del danno biologico atteso che l’appellante si è limitato a produrre un certificato medico, al quale non può essere attribuita alcuna valenza probatoria. Allo stesso modo è stata rigettata la richiesta del risarcimento del danno per riduzione del valore dell’immobile, non avendo il condomino indicato il suo prezzo di mercato o offerto un’allegazione di carattere comparativo.
3. Le riflessioni conclusive
La Suprema Corte ha affermato che l’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita (Cass. civ., sez. VI, 13/04/2022, n. 11930.).
In riferimento agli ascensori è già stato affermato che i limiti normativi di rumorosità da osservarsi nella costruzioni degli impianti di ascensore, ancorché sopravvenuti alla realizzazione dell’edificio e alla installazione dell’ascensore, in quanto evidentemente finalizzati a contenere l’impatto acustico nell’ambito di ambienti circoscritti, quali i fabbricati condominiali, a salvaguardia del diritto alla salute delle persone direttamente esposte alle emissioni in questione, ben possono essere assunti quali obiettivi parametri, ai fini del giudizio di tollerabilità delle immissioni, valutazione che va compiuta all’attualità (Cass. civ., sez. VI, 14/12/2011, n. 26898). In caso di immissioni intollerabili il condomino può ottenere anche il risarcimento del danno biologico, a condizione che dimostri una specifica compromissione patologica della sua salute ed il nesso causale tra l’intervenuta patologia e le immissioni lamentate (Trib. Genova 24 ottobre 2023 n. 2579). Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, consistente nella perdita del valore commerciale dell’appartamento, il condomino dovrà provare che il bene è stato posto in vendita e che non è stato venduto proprio per il problema delle immissioni.
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