Immissioni: pianista in condominio deve adottare tutte le misure per limitarle

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La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che la condomina pianista deve adottare tutte le misure al fine di limitare entro la soglia di tollerabilità le immissioni rumorose.

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Corte di Cassazione – Sez. II Civ. – Sent. n. 33966 del 05/12/2023

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Indice

1. La vicenda

Il condominio e un condomino citavano in giudizio innanzi al Giudice di Pace altra condomina pianista per ottenere l’accertamento del superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni sonore causate dall’utilizzo continuo di due pianoforti ed altri strumenti musicali da parte di quest’ultima e, conseguentemente, l’ordine di cessazione immediata dell’attività esercitata o, in alternativa, la condanna della convenuta all’esecuzione delle opere per l’insonorizzazione del suo appartamento. Il Giudice di Pace, in accoglimento delle domande di parte attrice, accertava l’intollerabilità delle immissioni sonore causate dall’utilizzo dei due pianoforti da parte della convenuta, ordinandole di far eseguire nel suo appartamento, a sue spese, tutti i lavori necessari per rendere sopportabili le immissioni in questione verso le unità immobiliari dei condomini vicini. Il Tribunale notava come la consulenza tecnica espletata in primo grado avesse concluso, sulla scorta dei decibel risultanti dalla sottrazione del rumore di fondo dal rumore intrusivo, che le immissioni superavano il limite della “normale tollerabilità” in due locali degli attori, indicando i lavori da effettuarsi nell’immobile della convenuta appellante affinché il limite potesse dirsi rispettato. Secondo i giudici di secondo grado la decisione appellata aveva considerato le abitudini dei condomini, guardando alle attività effettivamente esercitate nello stabile, nonché la “situazione locale”, facendo propria una consulenza che aveva calcolato con precisione il rumore di fondo per stabilire il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni oggetto di causa. Il giudice di primo grado, ad avviso del Tribunale, in questo modo, aveva tenuto conto della particolarità della situazione concreta, nel rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza ed indicati dal consulente nella C.T.U. In ogni caso il giudice di appello notava che le censure mosse dalla condomina pianista alla consulenza non chiarivano come da un’eccedenza sul limite della normale tollerabilità pari, rispettivamente, a 6,7 e 9 dB, si sarebbe potuti giungere ad un valore inferiore ai 3 decibel. La soccombente ricorreva in cassazione.

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2. Pianista in condominio e immissioni rumorose: la soluzione

La Cassazione ha dato torto alla ricorrente pianista. I giudici supremi hanno evidenziato che, in materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’ art. 844 c.c., tenendo presente, fra l’altro, la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni.

3. Riflessioni conclusive

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la ricorrente ha sostenuto che, nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, non sarebbe più consentito individuare una fonte diversa da quella dettata dalla L. n. 447 del 1995. Tuttavia è già stato chiarito che, in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6-ter del D.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cass. civ., sez. III, 07/10/2016, n. 20198). In applicazione di tali principi, la giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere violato il limite della normale tollerabilità delle immissioni acustiche allorché, sul luogo che subisce le immissioni, si riscontri un incremento dell’intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 decibel, incremento che va tenuto presente ai fini della valutazione della ponderatezza del parametro stesso equivalente ad un raddoppiamento del livello di rumore (Cass. civ., sez. II, 03/08/2001, n. 10735). In ogni caso la domanda di cessazione delle immissioni, che superino la normale tollerabilità, non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, potendo egli ordinare l’attuazione di accorgimenti che evitino la situazione pregiudizievole (Cass. civ., sez. VI, 17/01/2011, n. 887).

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