Immissioni sonore non tollerabili manifestazioni: responsabilità Comune

Allegati

L’ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo per l’effetto essere condannato al risarcimento del danno, così come al “facere” necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, poiché l’attività è soggetta al principio del “neminem laedere”. Lo ha stabilito la III Sezione Civile della Corte di Cassazione nell’Ordinanza del 9 luglio 2024, n. 18676. Per approfondimenti sul tema, consigliamo il volume “Come difendersi dai rumori molesti -Dal condominio ai rumori provenienti dai pubblici esercizi”

Corte di Cassazione -sez. III civ.- ordinanza n. 18676 del 9-07-2024

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Indice

1. L’organizzazione e lo svolgimento di spettacoli in piazza


Un Comune organizza, nel periodo estivo, manifestazioni culturali. Due residenti nella piazza interessata hanno lamentato che, sia per l’allestimento che per lo svolgimento degli spettacoli, che si protraevano fino a tarda notte, si verificavano rumori che oltrepassavano la normale tollerabilità e che rendevano difficile il soggiorno pregiudicando il godimento dell’appartamento che gli stessi avevano destinato a residenza estiva. Per approfondimenti sul tema, consigliamo il volume “Come difendersi dai rumori molesti -Dal condominio ai rumori provenienti dai pubblici esercizi”

FORMATO CARTACEO

Come difendersi dai rumori molesti

Il volume esamina in modo approfondito e completo il tema dei rumori molesti, indagando le implicazioni sia civili che penali derivanti da emissioni acustiche oltre i limiti consentiti, dal contesto condominiale e i rapporti di vicinato alle responsabilità dei Comuni nella protezione dall’inquinamento acustico dopo la nota sentenza in cui la pubblica amministrazione è stata condannata a risarcire il cd. danno da movida (Cass. civ. n. 14209/2023).L’opera si propone di fornire strumenti concreti per affrontare e gestire una problematica sempre più presente alla luce della più recente interpretazione giurisprudenziale: da Cass. pen. n. 2071/2024, che ritiene configurabile il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone quando alcuni soggetti si siano lamentati se le emissioni sono idonee a disturbare non solo un singolo individuo, ma un gruppo più ampio di residenti in diversi appartamenti dell’edificio, alla Cass. pen. n. 7717/2024, per cui la valutazione del disturbo causato dai rumori non si basa unicamente su misurazioni tecniche, ma anche sulla testimonianza di coloro che ne subiscono gli effetti.Antonio Gerardo DianaGiurista, esperto di diritto civile, processuale civile ed amministrativo, è autore di numerose pubblicazioni giuridiche monografiche e collettanee.

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2. L’accertamento delle immissioni intollerabili e la richiesta danni


Per l’effetto, hanno citato in giudizio il Comune per accertare che gli spettacoli producevano immissioni intollerabili e per ottenerne la condanna al risarcimento del danno. Dalla consulenza tecnica è emerso che i rumori superavano la soglia dei decibel consentiti, e dunque il Tribunale ha liquidato equitativamente la somma di 1.000 Euro ciascuno, oltre accessori, a ristoro del pregiudizio subito.

3. Il rigetto in appello


Il Comune ha impugnato la decisione con appello principale, mentre i due attori hanno proposto appello incidentale per l’ammontare del danno loro liquidato. La Corte territoriale ha rigettato l’appello principale, mentre ha accolto quello incidentale, riconoscendo la somma di 3.000 Euro anziché di 1.000 Euro inizialmente liquidata. La Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale, dove la consulenza tecnica aveva rilevato il rumore a finestre sia chiuse che aperte, e comunque in diverse ore del giorno, ed erano state assunte prove testimoniali sulle immissioni rumorose e sull’attività che le produceva. La Corte di appello ha rigettato l’argomento del comune in base al quale il CTU avrebbe fatto riferimento, per le misurazioni, al DPCM del 1997 relativo invece alle attività produttive, e che non poteva applicarsi alle manifestazioni culturali, quali erano quelle che il comune organizzava in piazza. Per la Corte di appello il Tribunale non aveva fatto applicazione di quel DPCM, bensì utilizzato il metodo comparativo indicato dalla giurisprudenza secondo cui la tollerabilità va valutata caso per caso in relazione alle circostanze concrete. Ha inoltre osservato che l’interesse pubblico allo svolgimento degli spettacoli non poteva comportare il sacrificio del diritto del privato oltre il limite della tollerabilità.

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4. Il risarcimento integrale


In merito al danno, la corte di merito ha ritenuto che quello non patrimoniale era stato provato per via presuntiva dall’impossibilità di utilizzare la casa per le vacanze e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha rideterminato in 3.000 Euro l’ammontare del risarcimento sulla base della considerazione che quel risarcimento deve essere integrale e non limitato ai soli giorni di effettivo utilizzo dell’immobile, bensì deve tener conto della circostanza che l’immobile diventa inutilizzabile comunque.

5. L’obbligo di non provocare immissioni rumorose


La Cassazione ha rigettato il ricorso interposto dal Comune, confermando che anche un ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed “è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al “facere” necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al richiamato principio del “neminem laedere”.” (Cass. 14209/ 2023).

6. Interesse pubblico e diritto del privato


Secondo la Cassazione il giudice di merito ha tenuto conto dell’interesse pubblico, osservando che non può giustificare il sacrificio del diritto del privato oltre la normale tollerabilità.

Avv. Biarella Laura

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