Il condannato può ottenere una misura alternativa alla detenzione senza necessariamente allegare prospettive di lavoro stabile, purché dimostri di volersi impegnare in attività utili? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
Indice
1. La questione: l’impegno di espletare attività utili può rilevare per conseguire una misura alternativa alla detenzione?
Il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava una richiesta di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 legge 26 ottobre 1975, n. 354, e concedeva al contempo la differente misura della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter Ord. pen., con riferimento alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce emesso nel 2023.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra le argomentazioni ivi addotte, costui sosteneva che il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente ritenuto che l’assenza di una stabile attività lavorativa potesse costituire elemento ostativo all’applicazione della misura richiesta. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
Formulario Annotato del Processo Penale
Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva la doglianza suesposta fondata alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il condannato può ottenere la concessione della misura alternativa alla detenzione quando, non allegando alla richiesta la prospettiva di un lavoro stabile, dimostri quantomeno di impegnarsi in attività utili (Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009).
Difatti, per la Corte di legittimità, così facendo, il Tribunale di sorveglianza aveva espresso un giudizio lacunoso e contraddittorio sulla mancanza di segni indicativi dell’avvio di un percorso di reinserimento sociale.
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il condannato può ottenere una misura alternativa alla detenzione senza necessariamente allegare prospettive di lavoro stabile, purché dimostri di volersi impegnare in attività utili.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a questo quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo secondo il quale il condannato può ottenere una misura alternativa alla detenzione se dimostra di impegnarsi in attività utili, anche senza allegare la prospettiva di un lavoro stabile.
Ove dunque si verifichi siffatta situazione e, nonostante ciò, il Tribunale di Sorveglianza non concedi tale beneficio penitenziario, ben si potrà ricorrere per Cassazione (come è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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