Massima |
Niente sgravi contributivi se anche una solamente delle imprese consorziate non è azienda artigiana. |
1. Premessa
Con la decisione in commento i giudici hanno precisato che la legge n, 443 del 1985, nello specifico all’articolo 6, ammette l’iscrizione alla sezione separata dell’albo per le imprese artigiane anche dei consorzi e delle società consortili.
Ciò a patto che, però, siano costituiti tra imprese artigiane.
Consorzi e società consortili (1) costituiti tra imprese artigiane sono iscritti nella separata sezione dell’albo di cui al precedente articolo 5 della citata legge n. 443.
2. Conclusioni
Viene ancora precisato dalla Corte che, l’ultimo comma del sopra menzionato articolo 6 della legge n. 443/1985, prevede che, ai fini assicurativi e previdenziali, i titolari di impresa artigiana (2) hanno titolo per l’iscrizione negli elenchi di cui alla legge n. 463 del 1959.
Da ciò ne deriva che sia l’iscrizione nei citati elenchi che il regime contributivo per i dipendenti (3) vengano riservati esclusivamente per le imprese che abbiano le caratteristiche indicate dalla legge per la configurazione quale artigiane, anche alle forme associate tra le imprese dello stesso tipo, ovvero a consorzi e società consortili di imprese artigiane.
Non rispetterebbe, invece, lo spirito della normativa l’applicazione dello stesso regime a soggetti che non rispondano alla tipizzazione della legge.
Pertanto, secondo la sentenza che qui si commenta, ai consorzi di imprese artigiane spettano le agevolazioni se tutte le imprese siano effettivamente artigiane.
La Corte, quindi, ha cassato il ricorso avanzato da un consorzio di imprese, la maggior parte artigiane, che, quindi, sarà costretto a pagare all’INPS i contributi figurativi di cui aveva illecitamente goduto.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli
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(1) Anche in forma di cooperativa.
(2) Che siano associati nelle forme di cui a commi precedenti.
(3) Art. 49, lett. b) legge n. 88/1989.
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