Impugnazione della sentenza contumaciale in caso di rinuncia al mandato, accordata la restituzione nel termine

La restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale deve essere accordata al condannato il cui difensore di fiducia, elettivamente domiciliatario e nominato per l’interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, abbia rinunciato unilateralmente al mandato e rifiutato di ricevere la notifica del decreto di citazione a giudizio, decreto poi notificato, in uno alla sentenza contumaciale, ad un difensore di ufficio.

(Annullamento senza rinvio)

(Orientamento confermato)

(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 175)

Fatto

Con ordinanza in data 10 novembre 2017 la Corte dì appello di Milano respingeva l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione presentata da C. G. nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano del 25 febbraio 2008.

Riteneva la corte di appello che detta sentenza essendo stata inserita in due provvedimenti di cumulo era sicuramente a conoscenza dell’imputato ben prima della proposizione dell’istanza e che la nomina del difensore di fiducia all’atto della perquisizione domiciliare dimostrasse la conoscenza del procedimento.

Motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo con distinti motivi:

violazione dell’art. 175 comma 2 bis cod. proc. pen. per non essere stato individuato il momento di decorrenza per presentare l’istanza dalla data di avvenuta estradizione dall’estero;

violazione di legge per essere stato escluso il presupposto della incolpevole ignoranza del procedimento stante il fatto che il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato.

Valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione accoglieva ambedue i motivi di ricorso proposti alla stregua delle seguenti considerazioni.

Quanto al primo motivo, ad avviso della Cassazione, la Corte di Appello non poteva genericamente affermare la sicura conoscenza del procedimento per il quale si chiede la restituzione nel termine per impugnare solo perché inserito in due provvedimenti di cumulo, senza indicare in quale data detti provvedimenti venivano a conoscenza dell’imputato così come appariva anche violato il disposto dell’art. 175 comma 2 bis cod. proc. pen. poiché essendo stato estradato il C. dal Portogallo, ed essendo stato consegnato il 22 agosto 2017, solo da tale data decorreva il termine per la presentazione della richiesta di restituzione ex art. 175 cod. proc. pen..

Quanto al secondo motivo, si evidenziava – una volta rilevato come la stessa Corte di Cassazione avesse già avuto modo di affermare nel passato che la restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale dovesse essere accordata al condannato il cui difensore di fiducia, elettivamente domiciliatario e nominato per l’interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, abbia rinunciato unilateralmente al mandato e rifiutato di ricevere la notifica del decreto di citazione a giudizio, decreto poi notificato, in uno alla sentenza contumaciale, ad un difensore di ufficio (Sez. 1, n. 26634 del 10/06/2011, Rv. 250875) – come fosse irrilevante la circostanza della nomina del difensore di fiducia quale elemento decisivo per escludere il diritto alla restituzione nel termine ove sia dimostrato che detto difensore non abbia svolto alcuna attività per rinuncia al mandato o altre cause di forza maggiore, e ciò anche perché, come affermato sempre dai giudici di legittimità ordinaria in precedenti occasioni, l’impossibilità di esercizio del mandato da parte del difensore di fiducia per arresto o morte intervenute nelle more del termine per impugnare la sentenza dà luogo ad un caso di forza maggiore a cui consegue il diritto del nuovo difensore eventualmente nominato dall’imputato alla restituzione nel suddetto termine nella sua integralità (Sez. 6, n. 41381 del 08/11/2011, Rv. 251067).

Tal che l’applicazione di questi principi comportava, ad avviso della Corte, l’accoglimento anche del secondo motivo di ricorso poiché il ricorrente aveva dimostrato, anche tramite specifica allegazione di atti, che nel corso del procedimento e prima della emissione della pronuncia di primo grado, il difensore domiciliatario già nominato, avv.to G. R., rinunciava al mandato con atto in data 27 marzo 2007.

Conclusioni

La sentenza si appalesa condivisibile in quanto si allinea lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico con cui è stato parimenti affermato, da un lato, che la restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale deve essere accordata al condannato il cui difensore di fiducia, elettivamente domiciliatario e nominato per l’interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, abbia rinunciato unilateralmente al mandato e rifiutato di ricevere la notifica del decreto di citazione a giudizio, decreto poi notificato, in uno alla sentenza contumaciale, ad un difensore di ufficio, dall’altro, che l’impossibilità di esercizio del mandato da parte del difensore di fiducia per arresto o morte intervenute nelle more del termine per impugnare la sentenza dà luogo ad un caso di forza maggiore a cui consegue il diritto del nuovo difensore eventualmente nominato dall’imputato alla restituzione nel suddetto termine nella sua integralità.sarebbe necessario produrre adeguata documentazione che attesti il verificarsi di questa circostanza, e segnatamente il momento in cui il difensore rinuncia al mandato difensivo, come si evince nella parte conclusiva della sentenza in oggetto ove gli stessi ermellini, nell’accogliere il secondo motivo del ricorso, evidenziavano come tale scelta decisoria fosse stata fatta proprio perché il ricorrente, come appena visto, aveva dimostrato, anche tramite specifica allegazione di atti, che nel corso del procedimento e prima della emissione della pronuncia di primo grado, il difensore domiciliatario già nominato rinunciava al mandato.

Da ciò consegue come debba escludersi la formulazione di una richiesta di restituzione in termini in questi casi allorché tale circostanza venga postulata in modo generico e sommario, senza invece produrre adeguata allegazione che acclari tale evento e per il quale si formula una istanza di questo genere.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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