Impugnazione di delibera assembleare “inesistente”

Allegati

Quali sono le conseguenze dell’impugnazione di una delibera “inesistente”?
riferimenti normativi: art. 1137 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass., sez. II, Sentenza n. 16390 del 24/07/2007

Corte di Cassazione – sez. II civ.- sentenza n. 1367 del 18-01-2023

1. La vicenda


Una società condomina decideva di impugnare due delibere approvate dall’assemblea del condominio che riteneva nulle. Secondo l’attrice le dette decisioni erano illecite in quanto, senza la necessaria unanimità, la prima avevano introdotto nuovi criteri di ripartizione delle spese, la seconda aveva approvato nuove tabelle millesimali. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda azionata dalla condomina; infatti lo stesso giudice dichiarava nulla una delle due delibere (quella in tema di ripartizione spese), mentre l’altra veniva considerata valida. In appello, il condominio chiedeva che venisse revocata la declaratoria di nullità decisa dal Tribunale. La Corte di Appello, però, sosteneva che la delibera era da ritenersi inesistente, e non nulla; i giudici di secondo grado sottolineavano che, affinché una delibera possa ritenersi affetta da un vizio di nullità (nel caso di specie per mancanza dei suoi elementi essenziali), è pur sempre necessario che la stessa sia identificabile e qualificabile come atto giuridico, ovvero come espressione sia pur viziata della volontà dei condomini riuniti in assemblea, mentre nel caso in esame risultava dal verbale che i condomini in assemblea non avevano assunto alcuna decisione in merito alla ripartizione delle spese. L’appello del condominio veniva, quindi, rigettato; ciò in quanto era stato chiesto che venisse revocata la dichiarazione di nullità resa dal primo giudice, con la conseguenza di far rivivere un’ipotetica delibera assembleare di contenuto inesistente, e come tale inidonea a produrre qualsivoglia effetto giuridico. Alla luce di quanto sopra il condominio ricorreva in cassazione, adducendo quale unico motivo di ricorso l’esistenza di un contrasto tra il dispositivo del provvedimento e la sua motivazione.

3. La soluzione


I giudici supremi hanno cassato la sentenza impugnata ma non per contrasto tra dispositivo e motivazione, risultando comunque il provvedimento idoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale. Per la Cassazione la sentenza di secondo grado è viziata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ovvero l’assoluta mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla.
Gli ermellini hanno osservato che la delibera condominiale può dirsi inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può proprio individuarsi strutturalmente l’espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. L’accertamento dell’inesistenza della deliberazione assembleare impugnata da un condomino non può, allora, determinare la soccombenza del condominio, che pure abbia contestato le ragioni di invalidità della stessa dedotte dall’attore, dovendo restare soccombente pur sempre la parte che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o resistito ad una pretesa fondata, e si sia perciò vista negare o togliere un bene della vita a vantaggio dell’avversario. E’ stato accolto, quindi, il ricorso del condominio.

4. Le riflessioni conclusive


Si può parlare di delibera inesistente nei casi in cui lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l’atto alla categoria stessa di delibera assembleare, e cioè in relazione alle situazioni nelle quali l’evento storico al quale si vorrebbe attribuire la qualifica di delibera assembleare si è realizzato con modalità non semplicemente difformi da quelle imposte dalla legge, ma tali da far sì che la carenza di elementi o fasi essenziali non permetta di scorgere in esso i lineamenti tipici dai quali una deliberazione dovrebbe esser connotata.
In quest’ottica la decisione in commento evidenzia che una delibera condominiale può dirsi inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può proprio individuarsi strutturalmente l’espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. I condomini non hanno alcun interesse ad agire per l’impugnazione di una inesistente delibera dell’assemblea, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai loro diritti, tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione del collegio; di conseguenza i giudici di Piazza Cavour chiariscono che quali sono le conseguenze di un giudizio che si concluda con l’accertamento dell’inesistenza della deliberazione assembleare impugnata da un condomino. A tale proposito la Suprema Corte ritiene che nel caso in cui la delibera impugnata venga dichiarata inesistente non possa parlarsi di soccombenza per il condominio ma solo del condomino che ha sostenuto in giudizio una posizione accertata come infondata, o resistito ad una pretesa fondata.

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