Impugnazione ordinanza di ammissione parte civile: è autonoma?

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L’ordinanza che ammette o esclude la parte civile è autonomamente impugnabile? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n.8608 del 21-01-2025

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Indice

1. La questione: mancata rimessione in termini per costituzione di parte civile


Il Tribunale di Roma, a fronte di un’istanza con cui si chiedeva la rimessione in termini per costituirsi parte civile, la rigettava.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, il quale deduceva violazione di legge (in relazione all’art. 175 cod. proc. pen). Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

FORMATO CARTACEO

Cosa cambia nel processo penale

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’ordinanza che ammette o esclude la parte civile, in assenza di una specifica previsione normativa e non avendo il provvedimento contenuto decisorio (poiché non pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile) non è autonomamente impugnabile (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999; Sez. 5, n. 1391 del 25/10/2021).

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3. Conclusioni: l’ordinanza che ammette o esclude la parte civile non è autonomamente impugnabile


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’ordinanza, che ammette o esclude la parte civile, è autonomamente impugnabile.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che l’ordinanza, che ammette o esclude la parte civile, non esistendo una specifica previsione normativa che ne consenta l’impugnazione, e non avendo essa un contenuto decisorio in grado di pregiudicare l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile, non è impugnabile autonomamente.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di siffatto approdo ermeneutico, impugnare autonomamente un provvedimento di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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