Cosa deve indicare il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria. Si consiglia il seguente volume come valido strumento operativo che mette a disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: impugnazione dell’ordinanza
Il Tribunale di Torino, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., aveva annullato un’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Asti, a sua volta, aveva applicato agli indagati la misura della custodia cautelare in carcere.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, affidato a un unico, articolato, motivo, con il quale deduceva, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione «a tratti carente e contraddittoria». Si consiglia il seguente volume come valido strumento operativo che mette a disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia
Formulario Annotato del Processo Penale
Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto inammissibile per carenza di interesse alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021).
Difatti, qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l’attualità, interesse che, in materia cautelare, con riguardo alla posizione del pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità dell’adozione o del ripristino della misura che lo stesso pubblico ministero aveva richiesto, e ciò significa che il pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l’attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l’adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti, fermo restando che, ove tale provvedimento abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l’impugnazione non può essere riferita a uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento a entrambi, giacché non si può ravvisare l’interesse del pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria, e si deve inoltre escludere che il pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell’indagato a vedersi riconosciuta la riparazione per l’ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998).
Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l’analisi del profilo cautelare, l’impugnazione del pubblico ministero dovrà dunque esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell’interesse alla decisione in ragione dell’attualità delle esigenze cautelari ma l’onere rappresentativo del pubblico ministero può essere, nondimeno, diversamente modulato, a seconda che i presupposti per l’applicazione della misura siano stati espressamente esclusi ab origine ovvero solo in sede di impugnazione di merito, ben potendosi in questo secondo caso, ove il provvedimento impugnato non faccia espresso riferimento alle esigenze cautelari, richiamare e aggiornare il quadro cautelare al fine di suffragare l’interesse.
Orbene, proprio sulla base di considerazioni corrispondenti a quelle appena richiamate, si evidenziava come la Corte di Cassazione abbia affermato che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per Cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l’accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell’interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018. Più di recente, in senso analogo: Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021).
Ebbene, alla stregua di quanto sin qui osservato, posto che, nei casi di specie, non veniva in rilievo uno dei reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. – con la conseguenza che il motivo incentrato sui vizi dell’ordinanza impugnata, inerente alla gravità indiziaria, non si poteva ritenere evocare l’operatività della predetta presunzione -, il Supremo Consesso rilevava come il ricorso del pubblico ministero non rappresentasse alcun elemento idoneo a suffragare la persistenza dell’interesse alla decisione in ragione dell’attualità delle esigenze cautelari, con la conseguenza che, come già visto in precedenza, lo stesso ricorso era reputato inammissibile per carenza di interesse.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito cosa deve indicare il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il pubblico ministero, che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
Di conseguenza, ove non siano addotte siffatte ragioni, una impugnazione di questo genere può reputarsi inammissibile (come avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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