Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 37772 del 3 agosto 2018, respingendo il ricorso di un avvocato avverso la pronuncia d’Appello che ne aveva rigettato la tardiva impugnazione di un provvedimento e la contestuale rimessione in termini.
Il legale ricorrente, in particolare, deduceva violazione di legge penale, in relazione al fatto che l’impugnazione avverso la sentenza, non sarebbe stata proposta tempestivamente a causa della ignoranza incolpevole dell’imputato sulla disciplina dei termini processuali e della loro decorrenza; un’ignoranza dipesa dalle errate informazioni che il medesimo imputato avrebbe ricevuto dal precedente difensore di fiducia e che lo avrebbero, pertanto, tratto in inganno. Si sarebbe quindi trattato – a detta del ricorrente – di uno stato di errore scusabile ex art. 5 c.p..
Inadempimento del legale, non idoneo ad integrare caso fortuito o forza maggiore
La presente censura – relativa dunque alla configurazione, nell’ipotesi in esame, del caso fortuito o della forza maggiore – risulta per la Cassazione manifestamente infondata. Ed a sostegno di questa conclusione gli Ermellini ribadiscono il seguente principio, già consolidato in giurisprudenza:
Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore – che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini – sia perché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, sia perché non può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo.
Si tratta d’altra parte, conclude la Corte Suprema, di una impostazione coerente anche con le indicazioni fornite dalle stesse Sezioni Unite civili, secondo cui la decadenza da un temine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto.
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