Impugnazioni cautelari reali: limiti alla motivazione sul periculum in mora

Scarica PDF Stampa Allegati

In tema di impugnazioni cautelari reali, quando non è consentito al Tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora?
Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 27811 del 20-06-2024

sentenza-commentata-art.-6-2024-08-07T094649.730.pdf 126 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: motivazione in punto di periculum in mora nell’impugnazione


Il Tribunale di Lecce respingeva un’istanza di riesame che era stata proposta da un soggetto, quale terzo intestatario di beni immobili e di un’autovettura oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., disposta nell’ambito del procedimento instaurato nei confronti del figlio di questi, contestualmente attinto dalla misura cautelare personale, in quanto gravemente indiziato di essere partecipe di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché di numerosi episodi di approvvigionamento, detenzione e spaccio di dette sostanze.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’istante ricorreva per Cassazione, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell’applicazione della legge penale in relazione agli artt. 240-bis cod. pen., 125 e 321 cod. proc. pen., sostenendosi come il Tribunale di Lecce fosse incorso in violazione di legge laddove aveva ritenuto di disattendere la censura difensiva concernente l’assenza di motivazione dell’ordinanza genetica in punto di periculum in mora che l’ordinanza impugnata non avrebbe potuto integrare, trattandosi di motivazione del tutto assente e non già insufficiente o inadeguata. Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

Cristina Marzagalli | Maggioli Editore 2023

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto infondato, ritenendo come non potesse trovare applicazione nel caso di specie il seguente principio di diritto: in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al Tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017; Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, che hanno dato continuità a Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, le quali affermarono che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa).
Difatti, per gli Ermellini, il GIP, nel provvedimento con cui aveva adottato la misura cautelare reale, non aveva affatto trascurato il profilo del periculum in mora che aveva invece giudicato sussistente.
Potrebbe interessarti anche: Opposizione a decreto penale e impugnazioni: requisiti e divergenze secondo la Cassazione

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando, in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al Tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in tema di impugnazioni cautelari reali, il Tribunale del riesame non può integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo per confisca se manca completamente il periculum in mora.
Ove quindi si verifichi una situazione di questo genere, ben può essere eccepita tale carenza motivazionale, ricorrendo in Cassazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento