Ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata o nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione: è abnorme? Per avere un valido strumento operativo di ausilio per Professionisti, si consiglia il seguente volume: Formulario annotato del processo penale
Indice
1. La questione: l’abnormità dell’imputazione coatta
Il GIP del Tribunale di Savona, nel rigettare una richiesta di archiviazione, ordinava al Pubblico Ministero di elevare, entro dieci giorni, l’imputazione nei confronti di talune persone accusate di avere commesso il reato di cui all’art. 588, comma 2, cod. pen., rilevando come dalla lettura degli atti emergessero i presupposti per la configurazione di una rissa con loro, da una parte, e alcuni giovani albanesi, da un’altra.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Savona, il quale deduceva l’abnormità poiché l’imputazione coatta non avrebbe potuto riguardare fatti di reato non configurati nella prospettazione accusatoria rispetto alla quale si era richiesta l’archiviazione, né estendere l’imputazione a carico di soggetti non indagati. Per avere un valido strumento operativo di ausilio per Professionisti, si consiglia il seguente volume: Formulario annotato del processo penale
Formulario Annotato del Processo Penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato poiché, a suo avviso, la pronuncia impugnata era in contrasto con i principi, espressi dalle Sezioni Unite, per i quali, poiché in tema di provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione, le disposizioni contenute nell’art. 409, comma 4 e 5, cod. proc. pen., devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione, potendo in questi casi il GIP limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nei registri di cui all’art. 335 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013).
Difatti, per la Corte di legittimità, nella fattispecie in esame, risultava che, discostandosi dai richiamati canoni interpretativi, a fronte dell’iscrizione di un procedimento a carico di ignoti per delitti di danneggiamento e lesioni dei quali il Pubblico Ministero aveva richiesto l’archiviazione, il GIP del Tribunale di Savona aveva ordinato l’imputazione coatta di soggetti precisamente individuati e per un fatto di reato differente da quello di lesioni ipotizzato nella prospettazione accusatoria, ossia quello di rissa aggravata.
L’ordinanza impugnata, pertanto, era annullata senza rinvio.
3. Conclusioni
Con la decisione in esame, la Suprema Corte conferma quanto postulato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 4319 del 2023, postulando che costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione, potendo in questi casi il GIP limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nei registri di cui all’art. 335 cod. proc. pen..
Dunque, ove sia emesso un provvedimento di questo genere, ben si potrà, come avvenuto nel caso di specie, ricorrere per Cassazione, sostenendo la sua abnormità.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, giacché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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