Dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 22 luglio è in fase di pubblicazione il D.Lgs. correttivo del D.Lgs. 150/09 voluto dal Ministro Brunetta per superare alcune interpretazioni giurisprudenziali che differivano la immediata applicabilità di alcune parti del citato Decreto.
L’intervento chiarificatore risulta vieppiù necessario stante le diverse interpretazioni cui sono giunti i vari Giudici di merito intervenuti in materia.
A fronte di alcuni indirizzi, i più risalenti invero, secondo cui le disposizioni afferenti le relazioni sindacali non sono di immediata applicazione (cfr. Trib. Torino, 2 aprile 2010, Trib. Salerno, 18 luglio 2010 e Trib. Trieste, 5 ottobre 2010) si riscontrano infatti Trib. Verona, 21 aprile 2011 e Trib. Pesaro, n. 417/2010, che statuiscono l’immediata applicazione dell’art. 40 comma 3-ter del D.Lgs. 165/2001 come introdotto dalla c.d. riforma Brunetta.
In forza del citato art. 40 comma 3-ter “al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione”.
Da ciò discende la possibilità, per una Amministrazione, di procedere unilateralmente – seppure in via provvisoria con necessità di futura, tuttavia ipotetica, sottoscrizione di accordo – per quelle materie in cui vige (rectius vigeva) l’obbligo non solo di contrattare ma anche di stipulare, primo fra tutti in tema di salario accessorio e di allocazione di risorse tra le varie voci che costituiscono il fondo collettivo (cfr. Trib. Verbania, Decreto 16 luglio 2008, secondo cui un ente locale con dirigenza non può, unilateralmente, appropriarsi delle risorse del fondo collettivo di cui all’art. 15 del CCNL 01.04.99 e destinarle al finanziamento di nuove posizioni organizzative senza un accordo con parte sindacale).
Com’è facile immaginare si tratta di una modifica dirompente in tema di relazioni sindacali, tanto da svilire sensibilmente il ruolo delle organizzazioni sindacali e sulla cui portata nulla quaestio, trattandosi di norma sufficientemente chiara nella sua formulazione.
Il problema sorge quando si disquisisce della decorrenza applicativa, in forza del disposto di cui all’art. 65 del D.Lg.s 150/09, secondo cui “entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla Legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, comma 4”.
Secondo i primi Giudici del lavoro intervenuti, l’articolo 65 del D.Lgs. 150/2009 costituisce la norma che mantiene i contratti collettivi integrativi in essere.
Con lo schema di Decreto Legislativo di prossima pubblicazione, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 4 marzo 2009, n. 15, all’art. 5 si fornisce una interpretazione autentica dell’articolo 65 citato precisando che i commi 1, 2 e 4 dello stesso si intendono nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto Brunetta (15.11.2009), mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano fin da subito le disposizioni introdotte dal medesimo Decreto.
Ne consegue pertanto che in caso di contratto decentrato scaduto successivamente a tale data, in assenza di accordo l’Amministrazione ben potrà procedere unilateralmente ex art. art. 40 comma 3-ter D.Lgs. 165/01 in via provvisoria. Ciò fino alla successiva sottoscrizione che, in caso di reiterato disaccordo, potrà anche ritenersi eventuale.
C’è chi ha sollevato qualche perplessità della normativa in ordine alla compatibilità con la Carta Costituzionale. Valgano qui le considerazioni di Luigi Oliveri per cui non è dato reperire nella Costituzione, così come nelle norme europee, una norma che sia una da cui desumere un vincolo giuridico tale da obbligare il datore di lavoro pubblico a regolare necessariamente per via contrattuale ambiti del rapporto di lavoro.
La norma, inoltre, prevede che l’articolo 65, comma 5, si riferisce unicamente ai contratti nazionali: si tratta in realtà di una precisazione pleonastica attesa la chiarezza del comma interpretato che già espressamente faceva riferimento alla contrattazione collettiva nazionale.
Quanto al comma 3-bis ultima parte dell’art. 40 D.Lgs. 165/01 la cui formulazione (i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione) farebbe prevedere una attuazione della norma con la individuazione di precisi termini entro cui concludere le trattative, unanime dottrina ha ritenuto lo stesso riferirsi unicamente alla contrattazione integrativa relativa agli istituti normativi del rapporto di lavoro, per cui già i vigenti contratti prevedono precisi termini (cfr. per il comparto Regioni/Autonomie Locali l’art. 4 comma 4 CCNL 01.04.99).
Altra cosa è invece il comma 3-ter che si riferisce esclusivamente alla contrattazione integrativa avente ad oggetto materie attinenti al trattamento economico del personale (cfr. Rosario Soloperto in “La nuova riforma del Lavoro Pubblico”, Giuffrè Editore, pag. 398).
Da quanto sopra, per esemplificare, in caso di contratto decentrato scaduto in data successiva al 15.11.2009 e non ancora rinnovato, l’Amministrazione potrebbe unilateralmente disciplinare la distribuzione delle risorse tra le varie voci del fondo (produttività, attività disagiate, particolari responsabilità, posizioni organizzative ecc.) pur in assenza di accordo. Invero l’interpretazione corretta della norma avrebbe previsto conseguenze analoghe in caso di contratto scaduto anche prima del correttivo, ma quest’ultimo può servire a rafforzarne la portata.
Beninteso, poiché la norma richiede il “non raggiungimento dell’accordo” una trattativa deve comunque essere preventivamente avviata.
* Dott. Luigi Spadone, abilitato alla mediazione civile, è laureato in giurisprudenza e in consulente del lavoro.
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