[Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 37, c. 1, lett. b)]
Il fatto
La Corte d’Appello di Brescia dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dalla parte civile ricorrente nei confronti del presidente del Collegio del Tribunale di Brescia investito della trattazione di un procedimento avente ad oggetto un’ipotesi di truffa contrattuale per indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
La Corte territoriale, in particolare, dopo aver analizzato le espressioni asseritamente anticipatrici della valutazione della prova testimoniale in corso di assunzione, concludeva per la manifesta infondatezza dell’istanza proposta in quanto il Presidente del Collegio giudicante “si è limitato a constatare, con espressione, se vogliamo enfatizzata, quel che era ovvio e cioè che sul contratto era indicato quanto doveva essere corrisposto per il servizio assicurativo e che tale importo era stato corrisposto per anni ma nessun giudizio aveva espresso sulla congruità dell’importo richiesto” (pag. 3).
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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato, proponeva ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della costituita parte civile deducendo i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione agli elementi posti a fondamento dell’istanza di ricusazione atteso che la difesa del ricorrente, dopo aver evidenziato che il carattere indebito dell’esternazione del Presidente non era posto in discussione dall’ordinanza impugnata, censurava la ritenuta infondatezza nel merito della doglianza difensiva assumendo per l’appunto il travisamento della prova rappresentata dalla trascrizione stenotipica di quanto avvenuto nel corso dell’esame di un testimone della difesa visto che, alla luce del tenore dell’incolpazione, si ascriveva alla società incriminata di aver taciuto il reale costo dei premi delle polizze riscossi da una compagnia assicurativa addebitando una somma pari a più del doppio del premio assicurativo senza informare il contraente del sovraprezzo che andava a pagare.
A fronte di siffatta ipotesi d’accusa, rilevava il ricorrente, la Presidente del Collegio, nel corso dell’esame del testimone della difesa, ne aveva chiosato le dichiarazioni asserendo testualmente quanto segue: “non c’è niente di stupefacente, si sapeva dal primo giorno”, spiegando successivamente, a richiesta della difesa di parte civile, che “le coperture assicurative avevano quel costo chiaro, scritto in chiaro”; orbene, siffatta affermazione, per l’impugnante, si poneva in contrasto con l’ipotesi d’accusa secondo cui il reale costo delle coperture assicurative era stato fraudolentemente taciuto.
Ciò posto, il difensore lamentava ulteriormente come l’ordinanza impugnata non avesse tenuto conto dei dati di contesto in cui si inserivano le dichiarazioni rese all’udienza del 19 settembre 2019 e, in particolare, delle indebite manifestazioni del proprio convincimento circa l’infondatezza dell’accusa effettuate dal Presidente nelle precedenti udienze ed espressive di una preconcetta ostilità nei confronti della parte civile.
Osservava, infine, il ricorrente come due dei tre componenti della Corte territoriale, che aveva deciso sulla ricusazione, fossero stati per anni colleghi di sezione del giudice ricusato, circostanza che era stata segnalata al Presidente della Corte richiedendo particolare attenzione nella composizione del collegio giudicante onde evitare che i giudici della ricusazione fossero legati da rapporti di stretta colleganza con la ricusata, richiesta ignorata quantunque evidenti ragioni di opportunità imponessero, per la difesa, di darvi seguito anche alla luce della giurisprudenza Europea formatasi al riguardo.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva reputato fondato e quindi meritevole di accoglimento atteso che la Corte di merito, dopo aver evidenziato che alcuna ricusazione risultava proponibile in relazione alle esternazioni del presidente del collegio risalenti alle udienze del 20 e 23 maggio 2019 per decorso dei termini di legge, con riguardo alle affermazioni del giudice ricusato effettuate all’udienza del 19/9/2019, aveva osservato che non fosse dato ravvisarvi alcuna anticipazione di giudizio.
Infatti, evidenziava la Suprema Corte, l’ordinanza impugnata aveva evidenziato come il capo d’imputazione avesse ipotizzato l’occultamento di quanto effettivamente costituiva l’importo dei premi assicurativi mentre non era in discussione che nei contratti non fosse indicato l’importo da corrispondere per il servizio prestato dalla società di leasing.
Il Collegio pertanto, per il Supremo Consesso, pur rilevando l’enfasi espressiva della Presidente nel corso dell’esame del teste, aveva sottolineato come la stessa si fosse limitata alla constatazione di un dato contrattuale senza esprimere alcun apprezzamento sulla congruità dell’importo richiesto e siffatta conclusione della Corte territoriale, sempre ad avviso degli Ermellini, pareva il frutto di una sottovalutazione della portata delle affermazioni contestate rese in un contesto processuale già inciso da esternazioni che, quantunque non oggetto di specifiche istanze difensive, avevano indotto nella parte civile il convincimento di un pregiudizio nei confronti delle ragioni dell’accusa, pubblica e privata.
Ebbene, a fronte di tale valutazione in punto di fatto, veniva altresì osservato, in punto di diritto, come la Cassazione abbia in più occasioni chiarito che il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione, di cui all’art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), richiede che l’esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 5, n. 3033 del 30/11/2017; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015; Sez. 3, n. 17868 del 17/03/2009) dando seguito ai principi fissati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Rv. 232067, alla cui stregua: “costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice… l’anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell’imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all’interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti“.
Dunque, declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour notavano che, per l’appunto nella fattispecie in esame, dalle trascrizioni richiamate dalla ricorrente parte civile emergeva che gli apprezzamenti espressi dal giudice ricusato, resi a margine di un esame testimoniale e, quindi, in assenza di qualsivoglia specifica esigenza valutativa endoprocedimentale, al di là dei toni esuberanti, palesavano, secondo la Suprema Corte, un anticipato convincimento circa la portata delle clausole contrattuali controverse e, quindi, un’impropria manifestazione di giudizio sulla consistenza dell’addebito.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte e in accoglimento dell’istanza di ricusazione, veniva, pertanto, disporsto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con conseguente declaratoria di nullità della sequenza dibattimentale svolta e trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui si spiega in cosa consiste il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione, di cui all’art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), c.p.p..
Difatti, in questa pronuncia, citandosi giurisprudenza conforme oltre che un arresto giurisprudenziale emesso in subiecta materia, viene postulato che il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione, di cui all’art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), richiede che l’esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale fermo restando che tale indebita manifestazione consiste nell’anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell’imputato in ordine ai fatti oggetto del processo compiuta sia all’interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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