In cosa consiste l’errore di fatto di cui all’art. 625-bis c.p.p.

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi precisato in cosa consiste l’errore di fatto di cui all’art. 625-bis c.p.p..

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 625-bis)

Indice:

Il fatto, i motivi addotti nel ricorso per Cassazione e la decisione di quest’ultima

La Corte di Appello di Roma aveva confermato una condanna inflitta dal Tribunale nei confronti di un imputato qualificando il fatto ascritto al ricorrente come concussione ex art. 317 cod. pen. in quanto costui, quale milite, avrebbe abusato della predetta sua qualità prospettando un male ingiusto a quattro cittadine extracomunitarie che esercitavano la prostituzione costringendole ad avere rapporti sessuali con lui gratuitamente; il fatto era stato originariamente contestato in termini di concussione, qualifica modificata dal PM nel corso del giudizio di primo grado in violenza sessuale aggravata, e, dal Tribunale, riqualificato in induzione indebita ex art. 319quater cod. pen. per poi, infine, con la sentenza della Corte di Appello, essere ritenuto nei termini sopra indicati.

Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione deducendosi i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza perché la modifica della qualificazione giuridica del fatto era avvenuta “in pejus” ed in maniera imprevedibile; 2) violazione del principio di immutabilità del giudice; 3) violazione degli artt. 159 cod. proc. pen. e 6 CEDU; 4) violazione di legge per l’errata interpretazione delle dichiarazioni testimoniali acquisite; 5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla inaffidabilità delle dichiarazioni di un teste.

La VI Sezione della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto ritenendo infondate le censure articolate dalla difesa.

Vedasi sull’argomento:

Le doglianze formulate nel ricorso straordinario per Cassazione

Ricorreva per cassazione il difensore del condannato impugnando la sentenza della VI Sezione ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. e lamentando violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., 6 CEDU, ricordando a tal proposito che: nel corso del giudizio di primo grado, il PM aveva modificato l’originaria imputazione di concussione contestando al ricorrente il reato di violenza sessuale e che il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità del M. per il reato di cui all’art. 319quater cod. pen.; che la sentenza dei Tribunale era stata impugnata dal solo imputato che aveva sollevato questioni del tutto diverse da quella della corretta qualificazione della condotta contestata; che, tuttavia, la Corte di Appello, all’esito di uno stringato passaggio motivazionale, aveva riqualificato il fatto come concussione; riportava, quindi, il motivo di ricorso in cassazione che era stato articolato sul punto della riqualificazione del fatto operata dalla Corte territoriale ricordando i principi affermati dalla giurisprudenza della CEDU e richiamando i successivi arresti della giurisprudenza interna; riportava, quindi, il passo della sentenza impugnata in cui la Corte aveva affrontato e respinto la doglianza difensiva e segnalava la violazione di legge ed il vizio di motivazione da cui era a suo avviso affetta la decisione che aveva invocato un precedente non conferente poiché, diversamente dal caso ivi esaminato, nella vicenda di cui si discuteva, né il PG, né il PM, avevano proposto appello contro la sentenza della Corte di Appello sicché la imputazione di concussione era stata definitivamente e radicalmente eliminata; rilevava come la stessa giurisprudenza EDU e la elaborazione della Corte di Cassazione, successiva alla sentenza “Drassich”, non escludono la possibilità di riqualificare il fatto anche in termini più gravi ma tutelando il diritto di difesa presidiato dall’art. 6 CEDU; evidenziava come nel precedente richiamato nella sentenza impugnata la prevedibilità della riqualificazione riposasse proprio sulla impugnazione del PG carente invece nel caso che ci occupa; richiamava, ancora, i tratti distintivi tra il delitto di concussione e quello di induzione indebita, con conseguente lesione del diritto di difesa qualora, come avvenuto all’esito della imprevedibile riqualificazione operata dalla Corte territoriale, la difesa fosse stata chiamata a confrontarsi con una ipotesi di reato diversa da quella infine ritenuta e con cui la difesa non era stata posta in condizione di confrontarsi.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Si osservava prima di tutto come sia noto che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e per il quale il legislatore ha introdotto il rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr., in particolare, Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002; conf., (così Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015; cfr. anche Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011).

L’errore rilevabile ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen. è, perciò, soltanto quello decisivo che abbia cioè comportato la adozione di una pronunzia sicuramente diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (cfr., tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 14296 del 20/03/2014; Sez. 2, Sentenza n. 53657 del 17/11/2016; Sez. 1, Sentenza n. 15422 del 10/02/2010, in cui si è anche chiarito che l’omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per Cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625bis cod. proc. pen., quando l’omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato).

Le SS.UU., nella sentenza n. 16103/2002, hanno in particolare chiarito che: 1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.

Era dunque, per la Corte di legittimità, assodato e pacifico che il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per errore di diritto (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/2018, ancora, Sez. 1, 6.5.2021 n. 34.128, non massimata, secondo cui “… sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie”; cfr., ancora, Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002; cfr., per un’ampia e diffusa ricostruzione dell’istituto, ancora, Sez. 4, 22.10.2020 n. 32884 e, ancora, tra le non massimate, Sez. 3, 16.9.2020 n. 31574Sez. 5, 2.3.2020 n. 17642).

Alla luce di queste premesse, la Suprema Corte riteneva quindi di dovere condividere la considerazione del PG che aveva rilevato nel senso che il presente ricorso si ponesse al di fuori del “perimetro” delineato dall’art. 625bis cod. proc. pen. in quanto la doglianza (ri)proposta in sede di legittimità si risolveva in sostanza nella affermazione della illegittimità della (ri)qualificazione del fatto a costui ascritto nella fattispecie delineata dall’art. 317 cod. pen. che, peraltro, era quella “originariamente” contemplata nella imputazione, trattandosi, infatti, e semmai, della deduzione di un errore “di diritto“, peraltro insussistente, ma certamente insuscettibile di essere denunziato con il rimedio del ricorso straordinario.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi precisato in cosa consiste l’errore di fatto di cui all’art. 625-bis c.p.p..

Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso e costante orientamento nomofilattico, si afferma che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, e per il quale il legislatore ha introdotto il rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, fermo restando che tale errore può rilevare in tali casi solo nella misura in cui esso sia decisivo, cioè sia in grado di comportare la adozione di una pronunzia sicuramente diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato.

Precisato ciò, in tale provvedimento, è altresì delimitato il margine applicativo entro cui ritenere sussistente siffatto errore escludendo che possano ritenersi tali: quelli identificabili esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non essendo configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; quelli estranei all’ambito di applicazione dell’istituto, quali gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali e, pertanto, gli errori di diritto, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie.

Ad ogni modo, l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.

Tale sentenza, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando è possibile dedurre l’errore di fatto quando si ricorre per Cassazione a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen..

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, dunque, proprio perché contribuisce a dare certezza in ordine a codesta tematica procedurale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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