(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 640, 641)
Il fatto
La Corte di Appello di Brescia confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Brescia che a sua volta aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 641 e 640 cod. pen..
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Ricorreva per Cassazione l’imputato deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di truffa; 3) violazione di legge per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione dei reati intervenuta il 16 giugno del 2020, prima della sentenza impugnata, secondo le indicazioni contenute in una memoria difensiva depositata nel giudizio di appello.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva ritenuto fondato, perlomeno in parte.
Non era però stimato fondato il primo motivo che ineriva alla sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta, dato che il ricorrente, per la Suprema Corte, non si sarebbe confrontato con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello aveva sottolineato, anche attraverso la valutazione della testimonianza che il ricorso assumeva essere stata pretermessa, che costui aveva maturato nei confronti della persona offesa, già a luglio del 2012, un debito per forniture di farina non onorate, al netto dei pochi pagamenti effettuati.
Oltre a ciò, veniva altresì fatto presente come il ricorrente avesse, poi, dissimulato il proprio stato di insolvenza rassicurando la vittima che avrebbe pagato il proprio debito, condotta commissiva integrativa del reato contestato, originariamente qualificato in termini di truffa, avendo egli dissimulato il proprio stato di insolvenza e non provveduto al ristoro del creditore ricordandosi a tal proposito che il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente (Sez. 7, Ordinanza n. 16723 del 13/01/2015, Massime precedenti Conformi: N. 5660 del 1982, N. 10792 del 2001 Rv. 218671, N. 45096 del 2009).
Anche il secondo motivo era considerato infondato in quanto il ricorrente aveva commesso uno specifico raggiro nei confronti della persona offesa, documentando il fatto di aver effettuato un bonifico mai eseguito e proprio tale condotta aveva indotto la vittima ad effettuare la ennesima fornitura, anch’essa non onorata proprio in forza del fatto che il bonifico non era stato eseguito dal ricorrente con superamento di ogni altra alternativa ricostruzione.
Invece, era stimato fondato il terzo motivo inerente alla prescrizione poiché, in assenza di periodi di sospensione del termine nei giudizi di merito, un segmento del reato in esame si era prescritto anche prima dell’emergenza da Covid-19 ed esattamente quella parte di condotta commessa fino al 9 settembre del 2012 (dal 9 marzo del 2020 decorrendo la sospensione della prescrizione ex art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020).
Al contrario, non era reputato applicabile, rispetto ad esso, la sospensione del corso della prescrizione per effetto della emergenza da Covid-19 visto che, secondo affermato dalle Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall’art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito in cosa il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta.
Difatti, in tale pronuncia, citandosi precedenti conformi, è affermato che il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere esattamente la distinzione che intercorre tra questi due illeciti penali.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.
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