Consolidata e recente giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass. Penale, Sez. III,
01/09/2010 (Ud. 01/07/2010), Sentenza n. 32547, Tribunale di Cassino – Sez. penale, ,
sentenza del 01 febbraio 2010) ritiene che l’efficacia estintiva della sanatoria è limitata ai reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non si estende ad altri reati
correlati alla tutela di interessi diversi quali quelli previsti dalla normativa sulle opere in
cemento armato, sulle costruzioni in zone sismiche oppure di tutela delle aree di interesse
ambientale.
Di diverso avviso, invece, il Tribunale di Termini Imerese che con sentenza del 21 maggio
2013, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati dell’imputato, secondo cui il rilascio della
concessione in sanatoria, ex artt. 13 Legge n. 47 del 1985 e 45 D.P.R. n. 380 del 2001,
estingue non solo il reato previsto e punito dall’art. 44, lettera b), D.P.R. n. 380 del 2001, ma
anche i c.d. “reati satelliti”, ovvero, nel caso di specie, quelli previsti e puniti dagli artt. 64 e
71, 65 e 72, 83 e 95 del D.P.R n. 380 del 2001.
Dalla sentenza in questione emerge che il Tribunale di Termini Imerese ha ritenuto che la
nozione di “reati urbanistici”, come quelli riguardanti la disciplina del corretto e razionale uso
edile del territorio va estesa anche ai reati “edilizi minori” o “reati satellite”, ovvero quelli
previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in zone sismiche
oppure di tutela delle aree di interesse ambientale, con la conseguenza di non doversi
procedere anche in ordine a tali reati.
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