In materia di applicazione della pena su richiesta delle parti non è consentito al difensore d’ufficio rimodulare la pena

(Annullamento parziale senza rinvio)

(Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 446, c. 3)

Il fatto

Il G.U.P. presso il Tribunale di Chieti, applicava, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e ss., nei confronti degli imputati, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con i benefici di legge, per il reato di cui agli artt. 110 e 372 c.p., per avere affermato il falso nel corso di un’udienza davanti al giudice di pace di Chieti nell’ambito di una causa civile per risarcimento da incidente stradale.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorreva uno degli imputati, per il tramite del proprio difensore di fiducia, deducendo violazione ed inosservanza dell’art. 74 e ss., cod. proc. pen., in relazione all’art. 444 c.p.p., comma 2, cod. proc. pen., con riferimento alla liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita che erano state riconosciute dal G.U.P..

A loro volta gli altri imputati ricorrevano per cassazione con unico atto, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo: 1) nullità della sentenza per essere stata richiesta l’applicazione della pena da difensore non munito di procura speciale; 2) illegalità della sentenza nella parte in cui ha condannato gli imputati alle spese di costituzione di parte civile.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Per quanto attiene il ricorso proposto a parte di uno degli imputati, gli Ermellini rilevavano come questa impugnazione dovesse essere dichiarata inammissibile.

Infatti – una volta fatto presente come la ricorrente avesse sostenuto che la liquidazione in favore della p.c. non era corretta in quanto “il danneggiato dal reato nell’ambito del procedimento speciale di applicazione della pena non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile” e fosse, pertanto, illegittima, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato costituitosi p.c. anche perché l’accordo con il P.M. era stato raggiunto prima dell’udienza mentre la costituzione era avvenuta nella stessa udienza di definizione del procedimento con il rito speciale – la Corte di Cassazione rilevava che se, con la celebrazione dell’udienza preliminare (con successiva richiesta di patteggiamento), si apre la fase del giudizio, nel caso di specie, la richiesta di patteggiamento era stata rimodulata all’udienza preliminare all’esito del rilievo mosso dalla p.c. sulla incongruità della pena e dunque non si trattava di udienza ai sensi dell’art. 447 c.p.p., bensì di ordinaria udienza preliminare alla quale la p.c. aveva diritto di partecipare e di costituirsi.

Ciò posto, si evidenziava come la giurisprudenza avesse sostenuto che, in tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della p.c., a meno che non ritenga di compensarle, a condizione che la costituzione della p.c. sia avvenuta prima dell’accordo per l’applicazione della pena (Sez. 4 n. 39527 del 06/07/2016) mentre, nel caso in esame, la costituzione era avvenuta ben prima del raggiungimento dell’accordo definitivo avvenuto all’udienza del 10/10/2018, attestato dalla presentazione della memoria di essa p.c. presso il P.M., il quale poi l’aveva addotta alla udienza medesima.

Di conseguenza, dal momento che il diritto della p.c. alla refusione delle spese veniva esplicitamente collegato alla anteriorità della costituzione rispetto all’accordo per l’applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 2, cod. proc. pen., ad avviso della Corte, il ricorso doveva di conseguenza essere dichiarato inammissibile.

Esaminando la posizione degli altri ricorrenti, dopo essersi osservato come costoro avessero lamentato oltre alla violazione di legge relativa alla condanna alla refusione delle spese processuali, anche la nullità della sentenza per essere stata richiesta l’applicazione pena da un difensore non munito di procura speciale, gli Ermellini ritenevano come il motivo fosse fondato dovendosi ritenere nullo l’accordo perché il difensore d’ufficio non era munito di poteri per definire il trattamento sanzionatorio degli imputati.

Si notava a tale proposito che se, secondo la giurisprudenza elaborata in sede nomofilattica, “il sostituto del difensore di fiducia al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale per il patteggiamento con indicazione espressa della misura della pena e del computo per giungere ad essa, può validamente perfezionare l’accordo sulla pena perché in tal caso è mero “nuncius” della volontà dell’imputato” (Sez. 1, n. 43045 del 25/09/2012), nel caso in cui invece si proceda ad una rimodulazione della pena in presenza di un difensore di ufficio l’accordo è nullo in quanto i poteri derivanti dalla procura speciale si caratterizzano per essere rilasciati intuitu personae e, quindi, non possono rientrare tra quelli esercitabili dal sostituto processuale a norma dell’art. 102 c.p.p..

Tal che se ne faceva discendere come la sentenza impugnata andasse annullata senza rinvio limitatamente ai ricorrenti suddetti e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Chieti rimanendo assorbita ogni ulteriore violazione denunciata.

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui viene postulato che non è concepibile, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, che il difensore d’ufficio possa rimodulare la pena essendo nullo un accordo stipulato in assenza dei poteri che derivano dal rilascio di una procura speciale volta a consentirgli ciò.

Infatti, in assenza di una procura di questo tipo che conferisca al difensore d’ufficio la possibilità di chiedere questo rito speciale nell’interesse dell’imputato ove costui non sia presente in udienza, con indicazione espressa della misura della pena e del computo per giungere ad essa, costui non può chiedere che il processo si celebri a norma dell’art. 444 e ss. c.p.p. stante il chiaro tenore letterale dell’art. 446, c. 3, c.p.p. il quale, come è noto, prevede che, per quanto attiene la richiesta di applicazione e il consenso, la volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583 comma 3, c.p.p..

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione, proprio perché fa chiarezza su tale peculiare problematica processuale, dunque, non può che essere positivo.

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