La sentenza che segue offre un utile riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di riparto della giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche.
Precisato che il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, la sentenza afferma che sussiste sempre la giurisdizione del Giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an, il quid, e il quomodo dell’erogazione.
La giurisdizione spetta al Giudice ordinario anche qualora la controversia attenga alla successiva fase di erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.
In tale ipotesi il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al Giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
E’ invece configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo, qualora la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale del provvedimento di concessione del contributo con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.[Avv. Iride Pagano]
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento