(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 311, c. 2)
Il fatto
Il Tribunale del riesame di Venezia aveva respinto i ricorsi proposti avverso l’ordinanza applicativa della misura custodiale, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Verona per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90, aventi ad oggetto numerosi episodi di acquisto e cessione di cocaina.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Il difensore degli indagati, con ricorsi distinti, ma motivi comuni, impugnava innanzi alla Cassazione l’ordinanza emessa da questo Tribunale del riesame formulando le seguenti doglianze: 1) mancanza di motivazione in ordine alla eccepita genericità dei capi di imputazione per mancata indicazione della quantità, qualità della sostanza stupefacente e periodo nonché indeterminatezza degli episodi di cessione superata dal Tribunale in base alle risultanze delle intercettazioni telefoniche, invece, secondo il ricorrente, criptiche e interpretate in senso accusatorio; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem cautelare tra i fatti del presente procedimento e quelli relativi all’arresto dei ricorrenti; 3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’eccezione di contestazione a catena rigettata dal Tribunale nonostante i fatti oggetto del presente procedimento fossero conosciuti e conoscibili al momento dell’arresto del 27 agosto 2018 ed i delitti uniti da connessione qualificata e solo per una scelta degli inquirenti non sono stati oggetto del primo procedimento; 4) mancanza e manifesta illogicità della motivazione per omessa motivazione in ordine alla riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90 e contraddittorietà rispetto alla posizione del coimputato E. W. A. per il quale i 12 episodi di cessione contestatigli erano stati ritenuti di lieve entità mentre la valutazione era stata illogica in quanto ai ricorrenti era stato contestato un minor numero di episodi aventi ad oggetto piccoli quantitativi per volta e, in quanto tali, riconducibili nell’ipotesi lieve, non ostandovi la reiterazione nel tempo o i precedenti penali; 5) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari per essere i fatti contestati tutti anteriori all’arresto dei ricorrenti astenutisi dopo tale episodio dalla commissione di ulteriori reati e non avendo ripreso i contatti con fornitori o clienti, a dimostrazione anche dell’idoneità delle misure meno gravi applicate nel primo procedimento.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione
I ricorsi venivano dichiarati inammissibili perché tardivamente proposti.
Gli Ermellini osservavano a tal riguardo, una volta fatto presente che il ricorso, pur tempestivamente depositato il 15 luglio 2019 presso il Tribunale di Verona, era pervenuto al Tribunale del riesame di Venezia il 19 luglio 2019 ovvero oltre il termine di 10 giorni, previsto dall’art. 311 cod. proc. pen., come tale modalità di presentazione fosse irregolare e determinasse l’inammissibilità dei ricorsi atteso che, a differenza di quanto previsto per la presentazione della richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 311, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame in materia cautelare personale deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione e dunque, considerato che le specifiche modalità fissate dall’art. 311, comma terzo, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso per cassazione costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell’impugnazione, ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame deve essere presentato nella cancelleria dello stesso Tribunale, con esclusione, anche per la parte pubblica, di qualsiasi soluzione alternativa (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990) fermo restando però che l’impugnazione, pur irritualmente non proposta presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è ammissibile purché pervenga nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverla (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017,; Sez. 1, n. 6912 del. 14/10/2011).
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, come visto anche prima, nella fattispecie in esame, il ricorso era giunto presso la cancelleria del Tribunale del riesame di Venezia a termine ormai spirato, e dunque ciò aveva indotto il Supremo Consesso, come anche qui già evidenziato in precedenza, a dichiarare i ricorsi proposti inammissibili perché tardivi.
Conclusioni
La sentenza in oggetto è assai interessante in quanto chiarisce che il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame deve essere presentato nella cancelleria dello stesso Tribunale anche se l’impugnazione, pur irritualmente non proposta presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è ammissibile purché pervenga nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverla.
Dunque, ove venga depositato il ricorso in una cancelleria diversa da quella del Tribunale del riesame che ha emesso il provvedimento impugnato, deve essere cura dell’impugnante verificare che tale ricorso giunga alla cancelleria di questo Tribunale nei termini previsti dalla legge per poter depositare l’impugnazione.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché fa chiarezza su tale tematica processuale, pertanto, non può che essere positivo.
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