(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 612-ter)
1. Il fatto
Talune persone riprendevano dei ragazzi appartati in un bagno di una discoteca, durante la consumazione di un rapporto sessuale, e il video realizzato veniva poi diffuso sui social e, rapidamente, raggiungeva numerosi cellulari, oltre che ricevere una considerevole eco anche sul web venendo caricato sia su Youtube che su altre piattaforme, anche pornografiche.
Gli autori di tale riprese, quindi, erano indagati per il delitto di cui agli artt. 110 e 615-bis cod. pen., e per quello di cui agli artt. 110 e 612-ter cod. pen..
In particolare, in ordine al capo A), agli imputati era contestato di aver indebitamente acquisito immagini attinenti alla vita privata delle parti offese dal momento che il video veniva realizzato mentre queste si trovavano in uno dei bagni della discoteca intente a consumare un rapporto sessuale.
Invece, a proposito del capo B), era contestato ad entrambi gli imputati, sempre in concorso tra loro, il delitto, di nuovo conio, previsto dall’art. 612-ter CP, rubricato “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.
2. Le valutazioni giuridiche formulate dal Tribunale di Reggio Emilia
Per quanto concerne il reato contestato sub lettera a), il giudice reggino osservava, dopo avere fatto presente come non vi fossero dubbi che gli autori, sia del video, che della sua successiva diffusione, fossero gli odierni imputati, in concorso tra loro, come dovesse però osservarsi che il bagno di un locale pubblico (nel caso di specie qual è quello di una discoteca) non può essere considerato un luogo di privata dimora, o una sua pertinenza, ai sensi dell’art. 614 CP, anche sulla scia della giurisprudenza di legittimità che ha postulato quanto segue: “Il servizio di osservazione) realizzato dalla Polizia ·giudiziaria a mezzo di una telecamera installata all’interno di un bagno di un locale pubblico, non configura una forma di intercettazione tra presenti ai sensi dell’art. 266, comma secondo, çod. proc. pen., in quanto il luogo in questione, caratterizzato da una frequenza del tutto temporanea da parte degli avventori, non può essere assimilato alla privata dimora che presuppone una con un minimo grado di stabilità e continuatività con le persone che la frequentano” (Cass. Pen. Sez. VI, 23/10/2008, n. 42711).
Oltre a ciò, era altresì fatto presente come sia consolidato e costante l’insegnamento della giurisprudenza secondo il quale, ai “fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio (art. 614 o.p.), non possono essere considerati luoghi di privata dimora quelli normalmente destinati ad attività di lavoro, di studio e di svago, ai quali chiunque possa accedere senza necessità di preventivo consenso da· parte dell’avente diritto, nulla rilevando che in essi possano anche svolgersi occasionalmente atti della vita privata, ferma restando, tuttavia, l’operatività della tutela penale con riguardo alle parti dì detti luoghi (quali, ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi), che abbiano eventualmente assunto le caratteristiche proprie dell’abitazione in quanto destinate anche allo svolgimento di atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell’accesso da parte di estranei. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stata esclusa la sussistenza del reato di violazione di domicilio in un caso in cui la condotta posta in essere dagli imputati era consistita nell’ingresso arbitrario, a scopo dimostrativo, nei ·locali di un istituto privato di istruzione)” (“Cassazione penale, sez. V, l 6/01/2018, n. 10498).
Proprio con riferimento alla figura delittuosa in discussione, d’altra parte, il giudice di prime cure osservava oltre tutto come la Giurisprudenza di legittimità si sia già pronunciata anche di recente, spingendosi ben più in là nella delimitazione degli spazi di penale rilevanza, affermando che ” … l’art. 615 bis c.p. prevede, infatti, che sia punito “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p. “: il tenore della disposizione lascia intendere, dunque, che, affinchè la condotta descritta integri il reato, non è sufficiente che la stessa abbia ad oggetto immagini che riguardino atti che si svolgano in uno dei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (e, dunque, l’abitazione o altro luogo di privata dimora o le appartenenze di essi), ma è anche necessario che tale condotta sia posta in essere “indebitamente”; ciò significa, dunque, in necessaria connessione logica con quanto del resto più specifìcamente previsto dall’art. 614 cp., su cui la disposizione è “ritagliata”, che, seppure la condotta avvenga in uno di detti luoghi, la stessa non sarebbe illecita ove non avvenga in contrasto od eludendo, clandestinamente o con inganno, la volontà di chi abbia il diritto di escludere dal luogo l’autore delle riprese (Sez. 3, n. 27847 del 30/04/2015, R., Rv. 264196 cit.). Se, dunque, l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, possa, come nel caso in esame, essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti, non sì configura una lesione della riservatezza del titolare del domicilio (cfr. Corte cost., sentenza n. 149 del 16 aprile 2008). Ne consegue l’insussistenza del fatto di cui al capo c), posto che l’osservazione della persona offesa avvenne liberamente e senza utilizzare alcun accorgimento …. ” (Cassazione penale, sez. III, 10/07/2018, (ud, 10/07/2018, dep.08/01/2019), n. 372).
Conseguentemente, per quanto apparisse essere ampiamente censurabile la condotta posta in essere dagli odierni imputati, da ciò se ne faceva comunque discendere l’insussistenza del fatto contestato per assenza della tipicità materiale prevista dal Legislatore all’art. 615-bis C.P. dal momento che tale condotta assume rilevanza penale – pur permanendo chiaramente l’antigiuridicità sotto altri profili – solamente laddove perpetrata in un luogo di privata dimora, che assurge necessariamente a elemento normativo di fattispecie, la cui carenza determina l’impossibilità dì ritenere integrato l’elemento materiale del delitto e, conseguentemente, determina l’insussistenza dello stesso.
Dunque si imponeva, per tale capo, ad avviso del Tribunale di Reggio Emilia, una pronuncia liberatoria perché il fatto, appunto, a suo avviso, non sussiste(va).
Per quanto invece riguardava l’altro capo di accusa, il giudice di merito rilevava che il comma l dell’art. 612-ter CP punisce, alternativamente tra loro, le condotte di invio, consegna, cessione, pubblicazione e diffusione, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, compiute comunque dall’artefice della realizzazione ovvero della sottrazione di tali immagini o video oggetto di diffusione, evidenziando al contempo come il Legislatore, poi, ponga due limiti ben precisi perché le predette condotte di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione – abbiano rilevanza penale nel senso che: queste devono avvenire “senza il consenso delle persone rappresentate” (primo limite) e devono avere ad oggetto materiale sessualmente esplicito “destinato a rimanere privato” (secondo limite).
Precisato ciò, il giudice di primo grado notava che, in assenza di elementi, anche ortografici, che facessero propendere per· un regime di alternatività di tali limiti, si deve necessariamente stimare che essi, affìnché possa trovare applicazione l’invocata disposizione dell’art. 612-ter CP, debbano sussistere contemporaneamente, sicché laddove anche solo uno di questi manchi, il fatto non può considerarsi penalmente rilevante, ma anzi deve concludersi per la sua insussistenza.
Nel dettaglio, se il primo limite, per il giudice di prime cure, non desta grandi perplessità interpretative in quanto la diffusione di contenuto sessualmente esplicito avvenuto con il consenso delle persone rappresentate non può per certo rivestire una rilevanza penale, alla luce, altresì, del disposto dell’art. 50 CP, atteso che il consenso dell’avente diritto scrimina sempre, nei limiti in cui si versi in tema di diritti disponibili, veniva però fatto presente che, nella specie, non era stato espresso alcun consenso, neppure implicito, alla diffusione delle immagini da parte delle odierne persone offese, ossia i soggetti protagonisti delle stesse immagini (prova inconfutabile è la successiva querela di entrambe le pp.oo.).
Ciò posto, quanto al secondo limite, invece, il giudice reggino evidenziava come esso rappresenti allo stesso tempo, sia l’aspetto più peculiare della disposizione, sia quello più critico atteso che, in ossequio ai principi dì legalità, tassatività e materialità che permeano l’intero diritto penale, deve necessariamente concludersi nel senso che il Legislatore, inserendo l’inciso del vincolo della destinazione privata delle immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, abbia voluto ricorrere all’extrema ratio della sanzione penale con riferimento solo a talune precise condotte, riducendo così, in modo drastico, la portata applicativa del precetto penale.
Orbene, secondo quanto emerge nella pronuncia qui in commento, era proprio su questo secondo limite che si scontrava, inesorabilmente, l’odierna vicenda.
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In effetti, pur prendendosi atto che alcuni autori sostengono come tale inciso sia solamente un mero doppione dì quello successivo riguardante il consenso delle persone raffigurate, pur apparendo tale prospettazione teorica stimolante, per il giudice di primo, essa non può essere condivisa dal momento che un suo accoglimento finirebbe per eludere i principi testé richiamati, arrivando ad ampliare di molto la portata applicativa della disposizione, facendovi entrare ogni invio, consegna, cessione, pubblicazione e diffusione avvenuta senza il consenso delle persone rappresentate atteso che, per il noto principio di conservazione delle norme, che impone di dare un contenuto a ciascuna espressione della disposizione precettiva, a maggior ragione in ambito penale, laddove è immanente il principio della tassatività, l’inciso “destinato a rimanere privati” chiaramente e indiscutibilmente riferito alle immagini e video sessualmente esplichi, ricopra, all’interno della ricostruzione della materialità del fatto tipico una propria autonomia semantica e giuridica.
Sennonché, dal momento che il criterio interpretativo letterale ex art. 12 comma l Preleggi c.c. si dimostra insufficiente per una sua piena comprensione, si rende necessario, per il Tribunale, ricorrere a quello della ratio legis, il che era fatto nei seguenti termini: “L’art. 612-ter CP è stato introdotto dall’art. 10 della L, l9 luglio 2019 n. 69 (Codice Rosso). Come è noto, il Codice Rosso è stato adottato sulla scia di un’escalation di violenze nei confronti delle donne, culminata financo nella diffusione, soprattutto online, di materiale sessualmente esplicito (il cd. Revenge Porn): in particolare, la diffusione risultava attribuibile a uomini che, non accettando la fine della relazione con l’allora compagna, decidevano, quale forma di vendetta, di diffondere con ogni mezzo e su ogni piattaforma immagini e video ritraenti, in modo riconoscibile, la donna in atteggiamenti sessualmente espliciti; questa diffusione cagionava gravissimi pregiudizi alle donne coinvolte. Spinto da queste vicende che, in modo negativo hanno colpito la coscienza di molti, il Legislatore ha dunque deciso di prevedere all’interno del Codice Rosso un’apposita disposizione penale che prevedesse una sanzione mirata per punire tale specifica condotta, ritenuta non più tollerabile; tale disposizione sanzionatoria è, appunto, la disposizione indicata in rubrica al capo B”.
Individuato il fine che ha indotto il legislatore ad introdurre una normativa di questo genere, da ciò se ne faceva derivare che l’inciso ‘destinati a rimanere privati” conferisce valore penale solo a quelle ipotesi in cui l’invio, la consegna. la cessione, la pubblicazione o la diffusione concernano materiale sessualmente esplicito, precedentemente condiviso o realizzato dalla coppia all’interno del contesto relazionale, realizzati consensualmente in un contesto connotato da reciproca fiducia, per cui al momento- della cessazione del rapporto di fiducia stesso, essendo elevato il pericolo di utilizzo del materiale consensualmente realizzato a scopo ritorsivo, il Legislatore ha deciso di introdurre una mirata sanzione per arginare tale fenomeno sociale e pervenire la diffusione dì video, o immagini, siffatte, soprattutto online e, pertanto, a contrario, ogni condotta avente ad oggetto la diffusione dì materiale sessualmente esplicito, realizzato e acquisito da· un terzo (come nell’odierna vicenda), che evidentemente non faccia parte del contesto relazionale, allo stato attuale non riveste alcuna rilevanza penale, pur essendo sempre possibile, per il futuro, che intervenga sul punto il Legislatore ampliando la sfera di penale rilevanza fino a tutelare condotte quali quella descritta al capo B, ma de jure condito non è possibile interpretare la disposizione vigente sino a “coprire” tale condotta, perché un operazione ermeneutica siffatta sarebbe oltremodo scorretta, in violazione dell’art, 14 preleggi che sancisce la tassatività delle norme penali vietando l’analogia.
Così dunque interpretato il significato dell’inciso “destinati a rimanere privati” e così limitata la portata applicativa dell’art. 612-ter CP, appariva di tutta evidenza, per il Tribunale di Reggio Emilia, come le condotte contestate non potessero essere sussunte nella predetta fattispecie incriminatrice, per assenza di tipicità, posto che non si trattava di immagini realizzate con il consenso degli attori destinate a rimanere private.
ln conclusione, per quanto non vi fossero dubbi, per il giudice reggino, circa la paternità dei fatti oggi contestati e sui nessi di causa, per quanto la condotta degli imputati sia deplorevole, recisamente censurabile nonché gravemente pregiudizievole per le parti offese sotto altri profili, la condotta contestata non rivestiva, sempre a suo avviso, alcuna rilevanza penale.
3. Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito, in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter cod. pen.) (c.d. revenge porn), come devono intendersi, in relazione alla previsione di cui al comma primo (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”), le parole “destinati a rimanere privati”.
Difatti, in tale pronuncia, in relazione ad una interpretazione teleologica di tale norma incriminatrice, il Tribunale di Reggio Emilia giunge ad affermare che l’inciso ‘destinati a rimanere privati” conferisce valore penale solo a quelle ipotesi in cui l’invio, la consegna. la cessione, la pubblicazione o la diffusione concernano materiale sessualmente esplicito, precedentemente condiviso o realizzato dalla coppia all’interno del contesto relazionale, realizzati consensualmente in un contesto connotato da reciproca fiducia, per cui al momento- della cessazione del rapporto di fiducia stesso, essendo elevato il pericolo di utilizzo del materiale consensualmente realizzato a scopo ritorsivo, il Legislatore ha deciso di introdurre una mirata sanzione per arginare tale fenomeno sociale e pervenire la diffusione dì video, o immagini, siffatte, soprattutto online.
Orbene, se tale nozione delle parole “destinati a rimanere privati” può ritenersi condivisibile in relazione alla ratio legis, sottesa all’introduzione dell’art. 612-ter cod. pen., ossia, come menzionato in questa stessa pronuncia, quello di porre un freno all’escalation di violenze nei confronti delle donne, culminata financo nella diffusione, soprattutto online, di materiale sessualmente esplicito (il cd. Revenge Porn), con particolar riguardo alla diffusione di materiale da parte di uomini che, non accettando la fine della relazione con l’allora compagna, decidevano, quale forma di vendetta, di diffondere con ogni mezzo e su ogni piattaforma immagini e video ritraenti, in modo riconoscibile, la donna in atteggiamenti sessualmente espliciti; questa diffusione cagionava gravissimi pregiudizi alle donne coinvolte, ad avviso dello scrivente, non è pero condivisibile l’ulteriore assunto sostenuto sempre da questo giudice di primo grado secondo cui, al contrario, ogni condotta avente ad oggetto la diffusione dì materiale sessualmente esplicito, realizzato e acquisito da·un terzo, che evidentemente non faccia parte del contesto relazionale, allo stato attuale non riveste alcuna rilevanza penale.
Difatti, dal momento che, come è noto, l’art. 612-ter, co. 2, cod. pen. dispone che la stessa pena di cui al comma primo si applica anche “a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”, va da sé che, in tale caso, “l’agente non contribuisce alla realizzazione dei contenuti osceni, ma si limita alla sua acquisizione ed alla successiva diffusione” [1] e, di conseguenza, “il soggetto attivo del reato può essere solo chi ha ricevuto le immagini o i video a contenuto sessualmente esplicito e, quindi, soggetti diversi rispetto a quelli di cui al primo comma dell’art. 612-ter c.p.” [2]; in altri termini, il reato di c.d. revenge porn può essere commesso “anche da terzi che ne hanno la disponibilità perché il contenuto è stato messo in circolazione” [3] fermo restando che, per l’ipotesi di cui al comma secondo, rispetto al comma primo, è richiesto un quid pluris, vale a dire “il dolo specifico del fine di recare nocumento alle persone rappresentate”[4].
Pertanto, nella fattispecie in esame, ben si sarebbe potuto verificare la configurabilità dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 612-ter, co. 2, cod. pen., mentre tale reato, sempre per lo scrivente, non sembra essere stato considerato in alcun modo nella pronuncia qui in commento.
Il giudizio nei confronti di questa sentenza, per questa ragione, può essere positivo, ma solo in parte.
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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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Note
- M. A. GUERRA, Revenge porn. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: la guida completa per conoscere fattispecie, sanzioni, aggravanti e regime di procedibilità, 31/08/2020, in https://www.altalex.com/guide/revenge-porn.
- Ibidem.
- A. CONCAS, Il reato di revenge porn, 17 settembre 2019, in https://www.diritto.it/il-reato-di-revenge-porn/.
- R. A. MANCUSO, Revenge porn: la nuova fattispecie di reato, 5 aprile 2019, in https://www.altalex.com/documents/news/2019/04/05/revenge-porn-reato.
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