In materia di sequestro conservativo, come deve essere quantificata la somma da doversi sequestrare

Il fatto

Con decreto il GUP del Tribunale di Ancona, su richiesta della locale Procura, disponeva il sequestro conservativo di due beni immobili (un’abitazione e l’annesso garage) del valore complessivo stimato in E. 230.000 il che veniva fatto nell’ambito del procedimento, nel quale vi era stato il rinvio a giudizio, relativo alla partecipazione ad un sodalizio criminoso dedito alla vendita truffaldina di autovetture usate alle quali veniva artificiosamente ridotto il chilometraggio effettivamente percorso.

Avverso tale provvedimento proponeva richiesta di riesame l’indagato, tramite difensore, lamentando la sproporzione del valore dei beni sequestrati rispetto al presumibile danno prodotto dal reato e alle sanzioni pecuniarie tenuto conto altresì del fatto che quest’ultime, ad avviso della difesa, si profilavano di importo contenuto mentre del tutto indeterminata era la prima voce, comunque non ingente, atteso che il maggior chilometraggio, accertato per le vetture acquistate dai pochi soggetti costituitisi parte civile, non sarebbe stato foriero di rilevante riduzione di valore dei mezzi.

Il Tribunale di Ancona, in sede di riesame, rigettava l’istanza, confermando il provvedimento impugnato.

 

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

 

Ricorreva per Cassazione l’imputato, per mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3 e 316 cod. proc. pen. in quanto, secondo il ricorrente, avendo il Tribunale omesso di motivare il giudizio di proporzione tra importo del sequestro e somme da garantire, sia l’ammontare del danno (patrimoniale e non patrimoniale) che l’entità delle pretese risarcitorie e delle sanzioni pecuniarie che apparivano essere contenuti e comunque indeterminati, risultava essere meramente apparente il giudizio di proporzione.

 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 

Il ricorso veniva reputato fondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal riguardo che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, in tema di sequestro conservativo (cfr. Sez. 6, n. 3504 del 24/10/2019), il “quantum” della somma da vincolare deve essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice che autorizza il sequestro, anche qualora sia intervenuto il rinvio a giudizio, in quanto non si tratta di tema coperto dalla preclusione derivante dall’intervenuto vaglio in ordine al “fumus” del reato così come è inoltre necessario che il provvedimento di sequestro determini, almeno in termini approssimativi, il “quantum” del credito risarcitorio da garantire sulla base di dati oggettivi (cfr. Sez. 5, n. 8445 del 01/02/2019) specialmente al fine della garanzia dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità applicabili anche alle misure cautelari reali (cfr. Sez. 6, n. 44899 del 09/07/2019).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini osservavano come il provvedimento impugnato, nonostante la specifica deduzione difensiva relativo al profilo della (mancanza di) proporzionalità tra valore dei beni sequestrati e danno prodotto da reato, si fosse sottratto alla quanto meno approssimativa determinazione dei valori che il sequestro era destinato a garantire.

La Suprema Corte, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, annullava con rinvio del provvedimento impugnato affinché il TDL di Ancona, attenendosi al principio appena esposto, provvedesse alla valutazione dell’aspetto sopra evidenziato.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito come deve essere quantificata la somma da doversi sequestrare nel caso di sequestro conservativo.

Infatti, in tale pronuncia, richiamandosi precedenti conformi, si afferma che, in tema di sequestro conservativo, il “quantum” della somma da vincolare deve essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice che autorizza il sequestro, anche qualora sia intervenuto il rinvio a giudizio, in quanto non si tratta di tema coperto dalla preclusione derivante dall’intervenuto vaglio in ordine al “fumus” del reato così come è inoltre necessario che il provvedimento di sequestro determini, almeno in termini approssimativi, il “quantum” del credito risarcitorio da garantire sulla base di dati oggettivi specialmente al fine della garanzia dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità applicabili anche alle misure cautelari reali.

Tale sentenza, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta venga disposto il sequestro conservativo al fine di verificare se tali criteri ermeneutici siano stati osservati o meno.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza in ordine a cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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