L’ordinanza depositata il 16/9/08 dal Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Trani – Sez. distaccata di Ruvo di Puglia, in persona del GOT Avv. ************** (riportata in calce), offre lo spunto per svolgere una breve considerazione in ordine alla solidarietà passiva delle obbligazioni condominiali.
Com’è noto le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n° 9148/08 (in Guida al Diritto 17/08) hanno affermato che in caso di effettuazione di lavori di ristrutturazione, di rifacimento o di manutenzione dell’edificio, la natura della responsabilità che deriva in capo ai condomini per le relative obbligazioni (contrattuali) è parziaria.
Il mutamento d’indirizzo, evidenziano i primi commentatori di tale pronuncia, è insito nel fatto di evitare che i condomini normalmente adempienti e solvibili, in caso di mancato pagamento da parte di uno o più dei comproprietari, siano esposti ad azioni del creditore e chiamati a rispondere per l’intero.
Ma veniamo al caso sottoposto al Tribunale di Trani – Sez. Dist. Ruvo di Puglia.
Tizio viene condannato a pagare in favore di **** (più altri) una cospicua somma a titolo di risarcimento dei danni derivati alle parti comuni di un condominio per omessa manutenzione.
**** ha promosso pignoramento presso terzi.
A seguito di opposizione nelle forme dell’art. 615 co. 2 cpc, tra i cui motivi Tizio solleva il difetto di solidarietà passiva dell’obbligazione risarcitoria, il Giudice sospende provvisoriamente l’esecuzione.
S’instaura il contraddittorio e **** deduce l’improponibilità o inamissibilità oltre che l’infondatezza dell’opposizione.
La questione viene attentamente valutata dal Giudice dell’esecuzione il quale con approfondita e coerente motivazione, ravvisata nel caso di specie la natura solidale dell’obbligazione dei condomini, revoca la sospensione dell’esecuzione e fissa gli adempimenti di rito.
La questione su cui si è pronunciato il giudice del merito concerne un’ipotesi di responsabilità aquiliana. Nella relativa sentenza il Tribunale ha ravvisato che il fatto dannoso è esclusivamente imputabile al condominio.
Il giudice dell’esecuzione dimostra di tenerne pienamente conto; tant’è vero che nella sua ordinanza sottolinea che i singoli condomini non sono stati parti del giudizio.
Sulla base di tali motivazioni si giustifica in modo convincente l’ordinanza in commento, che pone in evidenzia chiari punti di distacco rispetto alla vicenda che ha originato l’autorevole decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (9148/08).
Tuttavia, al contempo, il Giudice dell’Esecuzione ne offre un’interessante chiave di rilettura, non disdegnando di aderire all’indirizzo maggioritario ad essa precedentemente formatosi. Tanto per ragioni d’ordine sistematico e pratico allo stesso tempo, che di seguito si ritiene di riportare testualmente.
E’ ovvio che la questione dell’applicazione o meno della disciplina della solidarietà passiva, data un’obbligazione con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un’unica prestazione, si pone soltanto per il caso che si tratti di prestazione materialmente divisibile, giacché se la prestazione è materialmente o giuridicamente indivisibile (secondo la definizione dell’art. 1316 c.c.), non può che trovare applicazione la disciplina dettata dagli artt. 1317 e segg. c.c.
Ora, in ipotesi di prestazione materialmente divisibile, a mente dell’art. 1314 c.c. l’obbligazione è parziaria se non è solidale; e quand’è che un’obbligazione con le caratteristiche di cui si tratta (con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un’unica prestazione materialmente divisibile) è solidale (si parla sempre soltanto di solidarietà passiva)?
L’art. 1294 c.c. sembra invero rispondere alla domanda senza necessità di alcuno sforzo interpretativo: <<i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente>>.
Ciò equivale a dire, evidentemente, che, in presenza di un’obbligazione con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un’unica prestazione materialmente divisibile, deve farsi applicazione del regime della solidarietà non soltanto tutte le volte che ciò fosse stabilito dalla legge o dal titolo (come vorrebbe invece l’innovativo assunto delle Sezioni Unite), ma anche tutte le volte che la legge o il titolo rimangano silenti, l’art. 1294 c.c. richiedendo a tal fine non già che vi siano il titolo o una norma di legge che espressamente dispongano la solidarietà, bensì che non vi siano il titolo o una norma di legge che espressamente escludano la solidarietà o dispongano la parziarietà.
Se è vero allora che non esiste una norma di legge che affermi la natura solidale delle obbligazioni condominiali da contratto, questo però, conformemente alla lettera dell’art. 1294 c.c., non pare sufficiente per negare che il regime della solidarietà (passiva) valga anche per esse, così come per le obbligazioni da fatto illecito, quando anche il titolo taccia in proposito.
Né il contrario avviso delle Sezioni Unite sembra poter trovare ragione in un qualche criterio di giustizia sostanziale.
Sotto questo profilo esso finisce piuttosto per addossare ai terzi estranei al condominio un onere eccessivamente gravoso di individuazione delle diverse quote di comproprietà delle parti comuni spettanti ai vari condomini che, se esistono tabelle millesimali, suppone una conoscenza delle stesse che ai terzi estranei al condominio non è garantita da alcuno strumento di conoscibilità, se tabelle millesimali non esistono, fa addirittura carico al terzo creditore di farle predisporre in funzione del soddisfacimento parziario del suo diritto; né sembra conforme al comune svolgimento dei rapporti economico-sociali che il terzo possa di ciò previamente preoccuparsi nel contrattare con il condominio.
Trani, 3 ottobre 2008
Avv. *************
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA
Il Giudice dell’Esecuzione
letti gli atti del proc. n. xxxx/’08;
sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 22.7.2008;
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso depositato il 19.5.2008, ***** (debitore) ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. avverso pignoramento presso terzi, notificatogli il 7.5.2008 ad istanza di **** (creditore), chiedendone la sospensione.
Con l’atto di pignoramento opposto, viene portato ad esecuzione atto di precetto, notificato il precedente 25.2.2008, con cui la **** ha intimato all’opponente il pagamento della complessiva somma di € 40.917,50, in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva di questa Sezione Distaccata del Tribunale di Trani n. WWW/’07, contestualmente notificata.
Tale sentenza, per ciò che qui interessa, ha condannato il Condominio in ZZZZZZ, piazza YYYYY nn. 20 e 21, in persona dell’amministratore pro tempore, al pagamento in favore di *****, ********* e **** della complessiva somma di € 84.575,00 per capitale, oltre rivalutazione monetaria e interessi come ivi specificato, nonché dell’ulteriore somma di € 4.555,00, oltre accessori di legge, per spese di causa.
Tanto in ragione della responsabilità risarcitoria, per omessa manutenzione delle parti comuni, accertata in capo a detto Condominio, ritenuto esistente ad onta della contraria eccezione sollevata nel giudizio e al quale è stato espressamente accertato appartenere anche il TIZIO; responsabilità quantificata, nella parte motiva della sentenza, in € 62.190,00, oltre accessori, per quanto specificamente di pertinenza della ****.
A motivo dell’opposizione proposta il ***** deduce che: 1) la determinazione operata dalla creditrice procedente, della parte di propria pertinenza della somma di € 84.575,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, che l’opponente è stato complessivamente condannato a risarcire anche in favore di GGGGGGGG e MMMMMMMMM, oltre che della CAIO, non trova fondamento nel titolo esecutivo; 2) ingiustificatamente l’importo pignorato è stato aumentato della metà rispetto a quello precettato; 3) la **** ha messo in esecuzione nei suoi confronti quale presunto condomino una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un altrettanto presunto condominio, facendo valere una solidarietà passiva dei condomini che la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9148/’08 ha invece escluso.
L’esecuzione opposta è stata provvisoriamente sospesa inaudita altera parte con lo stesso decreto del 3 – 9.6.2008 con cui è stata fissata la comparizione delle parti.
Instauratosi il contraddittorio all’udienza del 9.7.2008, la **** resiste con memoria depositata alla stessa udienza, deducendo a sua volta la improponibilità o inammissibilità della domanda per litispendenza, per essere la richiesta di sospensiva già stata rigettata dalla Corte di Appello di Bari, alla quale il TIZIO l’aveva già sottoposta in sede di impugnazione della sentenza costituente titolo dell’esecuzione qui opposta, e comunque l’infondatezza nel merito dell’opposizione proposta.
RITENUTO IN DIRITTO
La circostanza che la Corte di Appello si sia già pronunciata sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva e/o dell’esecuzione della sentenza, proposta con l’impugnazione, non preclude al giudice dell’opposizione all’esecuzione (che si tratti di esecuzione soltanto preannunciata dal precetto o di esecuzione già iniziata) di valutare autonomamente la medesima istanza anche a lui sottoposta.
Vero è che, in ipotesi di titoli esecutivi di formazione giudiziale, esula dalla cognizione del giudice dell’opposizione, fino al limite della giuridica inesistenza del titolo, la considerazione delle questioni di rito e di merito che hanno condotto alla formazione del medesimo, le quali possono costituire unicamente motivi di impugnazione del titolo nella sede sua propria e sono invece inammissibili come motivi di opposizione all’esecuzione.
Ciò, tuttavia, non impedisce che, anche in tale ipotesi, il giudice dell’opposizione all’esecuzione sia libero di disporre o meno la sospensione (dell’efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615, co. 1, c.p.c., o dell’esecuzione, ex artt. 615, co. 2 e 624 e 625 c.p.c.), sulla scorta della propria valutazione dei diversi motivi che legittimano l’opposizione all’esecuzione (la giuridica inesistenza del titolo ovvero i fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla sua formazione): rispetto a tali motivi nessuna interferenza può essere esercitata dal giudizio di impugnazione del titolo di formazione giudiziale costituente titolo dell’esecuzione opposta, di tal che una litispendenza fra le due cause (di impugnazione del titolo e di opposizione all’esecuzione) non è proprio configurabile.
Ciò chiarito, nondimeno, nella specie, i motivi dell’opposizione proposta, per quanto ammissibili, appaiono tutti infondati e pertanto la sospensione già disposta inaudita altera parte va revocata e definitivamente rigettata la relativa istanza, difettando i gravi motivi che ne giustificherebbero l’accoglimento.
Palesemente destituiti di pregio si presentano i due motivi innanzi riportati sotto i nn. 1) e 2): da un lato, infatti, la ripartizione del credito fra i più soggetti beneficiari della condanna si trova esplicitata nella motivazione della sentenza; dall’altro lato l’assoggettamento a pignoramento di una somma pari all’ammontare del credito precettato aumentato della metà è espressamente legittimato dall’art. 546 c.p.c.
Ma anche l’ulteriore motivo dedotto a sostegno dell’opposizione proposta, relativo alla negazione della natura solidale delle obbligazioni dei condomini, appare, all’esito di un più approfondito esame della fattispecie, privo di fondamento (nel mentre, come già detto, non possono proprio trovare considerazione in questa sede le questioni attinenti all’esistenza del condominio e all’appartenenza ad esso dell’opponente, che pure incidentalmente il TIZIO anche qui contesta, le quali riguardano il merito della sentenza costituente titolo esecutivo).
Invero l’autorevolissimo precedente sul punto invocato dall’opponente (Cass. SS.UU. 8.4.2008 n. 9148) non giova affatto alle sue ragioni e depone anzi in senso esattamente contrario.
In primo luogo, affermano le Sezioni Unite che <<il condominio non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune, in effetti, fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte le obbligazioni per le cose gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità … in giudizio l’amministratore rappresenta i singoli condomini, i quali sono parti in causa nei limiti della loro quota>>.
E con ciò rimane smentito l’assunto del TIZIO circa la inapplicabilità nella specie dell’art. 2055 c.c., perchè <<il fatto dannoso è stato imputato al condominio e non ai singoli condomini che non sono stati parti del giudizio>>.
D’altro canto, il principio statuito dalle Sezioni Unite, che <<le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà>>, ond’è che, <<conseguita nel processo la condanna dell’amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli secondo la quota di ciascuno>>, si riferisce alle sole obbligazioni contrattuali, <<assunte nel cosiddetto “interesse del condominio”, in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza>>.
In ogni caso, dunque, detto principio non può trovare applicazione nel caso del presente giudizio, in cui si tratta invece di responsabilità aquiliana del condominio, ovvero dei singoli condomini ai quali è imputato il fatto illecito, rispetto ai quali gli altri condomini rivestono la posizione di terzi danneggiati.
Ed infatti la soluzione delle Sezioni Unite, dichiaratamente adottata secondo i <<principi di diritto che regolano le obbligazioni contrattuali comuni con pluralità di soggetti passivi>>, poggia sul rilievo che, pur presentando le obbligazioni condominiali i requisiti della comunanza dell’obbligazione ad una pluralità di debitori tenuti per uno stesso titolo e dell’unicità della prestazione, che connotano la solidarietà passiva, tuttavia, a fronte della materiale divisibilità della prestazione (avendo essa ad oggetto una somma di denaro), al riconoscimento della natura solidale dell’obbligazione osta al riguardo la circostanza che <<nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini>>.
La regola della parziarietà non può pertanto valere che per le sole obbligazioni da contratto e non anche per le obbligazioni da fatto illecito, atteso che in materia di responsabilità aquiliana la norma di legge che dispone la solidarietà passiva esiste ed è per l’appunto contenuta nel su menzionato art. 2055 c.c.
Stabilisce tale disposizione che, salvo il regresso nei rapporti interni, nei confronti del danneggiato tutti i più responsabili del fatto dannoso sono tenuti in solido al risarcimento; e dunque risulta a questa stregua irreprensibile, nella specie, la scelta della CAIO di esigere dal TIZIO una quota pari alla metà del risarcimento riconosciutole per la responsabilità aquiliana di alcuni condomini, fra cui l’opponente, che la **** ben avrebbe potuto escutere anche per l’intero ammontare del proprio credito.
Peraltro, alla lettura del piano disposto codicistico, l’interpretazione pur tanto autorevolmente prospettata dalle Sezioni Unite neppure appare condivisibile.
E’ ovvio che la questione dell’applicazione o meno della disciplina della solidarietà passiva, data un’obbligazione con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un’unica prestazione, si pone soltanto per il caso che si tratti di prestazione materialmente divisibile, giacché se la prestazione è materialmente o giuridicamente indivisibile (secondo la definizione dell’art. 1316 c.c.), non può che trovare applicazione la disciplina dettata dagli artt. 1317 e segg. c.c.
Ora, in ipotesi di prestazione materialmente divisibile, a mente dell’art. 1314 c.c. l’obbligazione è parziaria se non è solidale; e quand’è che un’obbligazione con le caratteristiche di cui si tratta (con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un’unica prestazione materialmente divisibile) è solidale (si parla sempre soltanto di solidarietà passiva)?
L’art. 1294 c.c. sembra invero rispondere alla domanda senza necessità di alcuno sforzo interpretativo: <<i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente>>.
Ciò equivale a dire, evidentemente, che, in presenza di un’obbligazione con pluralità di debitori tenuti per lo stesso titolo ad un’unica prestazione materialmente divisibile, deve farsi applicazione del regime della solidarietà non soltanto tutte le volte che ciò fosse stabilito dalla legge o dal titolo (come vorrebbe invece l’innovativo assunto delle Sezioni Unite), ma anche tutte le volte che la legge o il titolo rimangano silenti, l’art. 1294 c.c. richiedendo a tal fine non già che vi siano il titolo o una norma di legge che espressamente dispongano la solidarietà, bensì che non vi siano il titolo o una norma di legge che espressamente escludano la solidarietà o dispongano la parziarietà.
Se è vero allora che non esiste una norma di legge che affermi la natura solidale delle obbligazioni condominiali da contratto, questo però, conformemente alla lettera dell’art. 1294 c.c., non pare sufficiente per negare che il regime della solidarietà (passiva) valga anche per esse, così come per le obbligazioni da fatto illecito, quando anche il titolo taccia in proposito.
Né il contrario avviso delle Sezioni Unite sembra poter trovare ragione in un qualche criterio di giustizia sostanziale.
Sotto questo profilo esso finisce piuttosto per addossare ai terzi estranei al condominio un onere eccessivamente gravoso di individuazione delle diverse quote di comproprietà delle parti comuni spettanti ai vari condomini che, se esistono tabelle millesimali, suppone una conoscenza delle stesse che ai terzi estranei al condominio non è garantita da alcuno strumento di conoscibilità, se tabelle millesimali non esistono, fa addirittura carico al terzo creditore di farle predisporre in funzione del soddisfacimento parziario del suo diritto; né sembra conforme al comune svolgimento dei rapporti economico-sociali che il terzo possa di ciò previamente preoccuparsi nel contrattare con il condominio. Questo, poi, quando per converso, all’interno del condominio, l’amministratore e i condomini diligenti dispongono di tutti i mezzi per promuovere preventivamente il concorso anche coattivo di tutti i condomini secondo le rispettive quote, così che assai più agevolmente il rischio dell’anticipazione da parte di uno o alcuni soltanto può essere scongiurato.
P.Q.M.
revocando la sospensione già provvisoriamente disposta inaudita altera parte con decreto del 3 – 9.6.2008, rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione e fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito ai sensi e per gli effetti dell’art. 616 c.p.c.
Si comunichi.
Ruvo di Puglia, 12.9.2008
Il G.O.T.
avv. **************
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