Uscire in anticipo dal mondo del lavoro sarà sempre più difficile e penalizzante. L’esigenza di questi tempi diventa, paradossalmente, quella di riuscire a conservare i dispositivi ancora in vigore. Auspicare il cambiamento verso mezzi più giusti, necessari, attraenti e concretamente favorevoli resta e anzi diventa sempre più una chimera.
Indice
1. Il sistema delle quote della pensione
Rispetto all’ordinaria rendita di vecchiaia, il sistema delle quote rappresenta uno strumento che consente l’accesso anticipato alla pensione. Questo istituto si aggiunge ad altri meccanismi introdotti dal legislatore al medesimo fine, così come la pensione anticipata, opzione donna ed il prepensionamento per inabilità lavorativa. È possibile accedervi prima del sessantasettesimo anno di età, grazie al perfezionamento di specifici requisiti anagrafico-contributivi. Questa forma di flessibilità in uscita è stata avviata nel 2019, quando, grazie alla cd. quota 100, il diritto a pensione maturava già a 62 anni di età per i lavoratori in possesso di un minimo di 38 anni di contributi. La legge di bilancio 2022 aveva sostituito questa opportunità con quota 102, ovvero 64 anni di età e almeno 38 di contributi, diventata poi quota 103 nel 2023. L’anzianità anagrafica richiesta dev’essere di almeno 62 anni a condizione di aver maturato un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
2. Conseguenze della riforma
Per il 2024 sarà possibile godere ancora del pensionamento utilizzando quota 103, ma le attuali prospettive di modifica che andranno a confluire nel testo della prossima legge di bilancio ci consegneranno inesorabilmente uno strumento che, di fatto, non rappresenterà più un beneficio, ma una beffa. Ciò che comunemente in questi casi chiamiamo “finestra”, ossia il periodo intercorrente tra il perfezionamento dei requisiti e la liquidazione effettiva della pensione passerà da 3 a 7 mesi per i lavoratori del settore privato; da 6 a 9 mesi per quelli del settore pubblico. Il calcolo della quota retributiva della rendita (dunque quella da applicare a tutti i versamenti effettuati fino al 1995, o addirittura fino al 2011, a seconda dei casi) sarà sostituito con il calcolo contributivo, determinando la riduzione dell’importo in misura pari al 30-35%. Si aggiunga che fino al sessantasettesimo anno di età il valore della pensione riconosciuta con quota 103 non potrà mai superare 2270 euro lordi al mese (soglia che attualmente è invece pari a 2840 euro lordi). Va delineandosi una quota 103 che praticamente diventerà quota 104 (a causa della nuova finestra di uscita) e che porterà inevitabilmente a scoraggiare ancor di più i potenziali beneficiari (a causa del ricalcolo con il sistema contributivo). Già in passato, tranne che per quota 100, questo meccanismo ha riscontrato una scarsa adesione. Per il futuro, quota 103 si rivela sconveniente e palesemente priva di logica. Basti pensare che grazie alla pensione anticipata una donna che sia in possesso di dieci mesi di contributi in più rispetto a quelli necessari per quota 103 può ottenere la pensione già prima del sessantaduesimo anno di età e senza che la propria rendita subisca alcuna riduzione. Riportando alcuni dati forniti dallo studio effettuato dalla U.i.l. relativamente al solo fatto di applicare integralmente il calcolo contributivo, si passa da una perdita del -16% per un docente di scuola elementare, pari a 329 euro di perdita mensile lorda, fino al -32% di un dirigente medico, pari a 1776 euro mensili lordi in meno.
Potrebbero interessarti anche:
- Pensioni integrative: il “piano giovani” del Governo
- Emolumenti pensionistici italiani con doppia cittadinanza
- PODCAST -Le baby pensioni in Italia: origini e sviluppo
Strumento di calcolo delle pensioni 2024
Adeguamento pensioni 2024 (Excel)
L’applicativo esegue il calcolo dell’adeguamento delle pensioni per il 2024 con i criteri previsti dall’art. 29 del Disegno di Legge di Bilancio 2024 (ad oggi all’esame del Governo), tenendo conto del tasso di rivalutazione comunicato dall’ISTAT il 3 novembre 2022 e adottato con Comunicato M.E.F. 174 del 2023.
L’unico dato richiesto è l’importo mensile del trattamento pensionistico lordo del 2023 (ed eventualmente il compimento del 75mo anno di età del titolare), a partire dal quale viene individuata la fascia di rivalutazione ed il corrispondente importo; sono calcolati anche il valore dell’imposta lorda IRPEF, le detrazioni spettanti, l’imposta netta e il trattamento pensionistico netto, applicando i nuovi scaglioni della Riforma Fiscale entrante in vigore il 1° gennaio 2024.
Il foglio di calcolo è progettato per funzionare con Microsoft® Excel® dalla versione 2007 in poi; per il corretto funzionamento del foglio di calcolo è necessario che le Macro siano abilitate.
>>>Acquista lo strumento o ottieni info<<<
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento