Qualora_ che l’interesse di una Società ad accedere integralmente agli atti di cui è causa (necessari per svolgere al meglio le sue ragioni in un eventuale, ed ulteriore, sede contenziosa) non sembra, obiettivamente, esser posto in dubbio _ non sussistano di certo le condizioni previste – dall’ordinamento – per la secretazione degli atti amministrativi _ i documenti in questione non facciano assolutamente parte di un procedimento preordinato all’adozione di un atto normativo, ammini-strativo-generale, di pianificazione o di programmazione _ palesemente non ricorrano neppure esigenze di tutela della riser-vatezza di terzi _ allora: considerato che il comportamento (sostanzialmente) omissivo della resistente contrasta apertamente con lo spirito – prima ancora che con la lettera – della legge “241” (che prevede, per tutti i soggetti pubblici, l’obbligo di aprire i propri archivi a chiunque abbia – come nella circostanza – un interesse giuridicamente rilevante a visionare determinati documenti), il Collegio – richiamati ( in una ai propri precedenti) i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa e inoltre; – che deve ritenersi illegittima altresì la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto da una brevissima sentenza (Numero 1579 del 21 febbraio 2008) emessa dal Tar Lazio, Roma
< Premesso – invero – che la cennata società vanta tuttora un credito (non contestato) nei confronti dell’Amministrazione resistente, si osserva
– che l’interesse di tale società ad accedere integralmente agli atti di cui è causa (necessari per svolgere al meglio le sue ragioni in un eventuale, ed ulteriore, sede contenziosa) non sembra, obiettivamente, esser posto in dubbio;
– che, nella fattispecie, non sussistono di certo le condizioni previste – dall’ordinamento – per la secretazione degli atti amministrativi;
– che i documenti in questione non fanno assolutamente parte di un procedimento preordinato all’adozione di un atto normativo, ammini-strativo-generale, di pianificazione o di programmazione;
– che (palesemente) non ricorrono neppure esigenze di tutela della riser-vatezza di terzi;
– che deve ritenersi illegittima altresì la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, anch’essa richiesta con la predetta istanza, stante l’obbligo in tal senso disposto dall’art.5, terzo comma, della legge n.241 del 1990 e l’evidente interesse della soc. ricorrente a conoscere l’identità del responsabile del procedimento relativo al pagamento delle somme ad essa dovute in forza della sentenza del Tribunale di Firenze n.2192/04
Ciò posto; considerato che il comportamento (sostanzialmente) omissivo della resistente contrasta apertamente con lo spirito – prima ancora che con la lettera – della legge “241” (che prevede, per tutti i soggetti pubblici, l’obbligo di aprire i propri archivi a chiunque abbia – come nella circostanza – un interesse giuridicamente rilevante a visionare determinati documenti), il Collegio – richiamati ( in una ai propri precedenti) i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa – non può (appunto) che ritenere fondato: ed, in quanto tale, meritevole di accoglimento, il ricorso in esame.>
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1579 del 21 febbraio 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma
REPUBBLICA ITALIANA
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N. 8268/2007 R.G.R.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
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N. Reg. Dec.
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Sezione I ter
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Anno
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nelle persone dei signori
Patrizio Giulia PRESIDENTE
Italo Volpe COMPONENTE
Franco De Bernardi COMPONENTE, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.8268/2007 R.G.R., proposto dalla “Società Azionaria ALFA” s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Alcide De Gasperi n.21, presso l’avv.Cristiana Vandoni, che la rappresenta e difende – per mandato – unitamente all’avv.Alfredo Codacci Pisanelli;
– ricorrente –
contro
il Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende“ex lege”;
– resistente –per l’accertamento
del diritto ad accedere alla documentazione di cui all’istanza di esibizione del 31.7.2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla Camera di Consiglio del 22.11.2007 (relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come da apposito verbale);
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell’art.25 della legge 241/90, la “Società Azionaria ALFA”, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Interno ad esibire la documentazione di cui all’istanza da essa (infruttuosamente) presentata – in via amministrativa – il 31.7.2007.
All’esito della discussione svoltasi nella Camera di Consiglio del 22.11.2007, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata la giuridica fondatezza.
Premesso – invero – che la cennata società vanta tuttora un credito (non contestato) nei confronti dell’Amministrazione resistente, si osserva
– che l’interesse di tale società ad accedere integralmente agli atti di cui è causa (necessari per svolgere al meglio le sue ragioni in un eventuale, ed ulteriore, sede contenziosa) non sembra, obiettivamente, esser posto in dubbio;
– che, nella fattispecie, non sussistono di certo le condizioni previste – dall’ordinamento – per la secretazione degli atti amministrativi;
– che i documenti in questione non fanno assolutamente parte di un procedimento preordinato all’adozione di un atto normativo, ammini-strativo-generale, di pianificazione o di programmazione;
– che (palesemente) non ricorrono neppure esigenze di tutela della riser-vatezza di terzi;
– che deve ritenersi illegittima altresì la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, anch’essa richiesta con la predetta istanza, stante l’obbligo in tal senso disposto dall’art.5, terzo comma, della legge n.241 del 1990 e l’evidente interesse della soc. ricorrente a conoscere l’identità del responsabile del procedimento relativo al pagamento delle somme ad essa dovute in forza della sentenza del Tribunale di Firenze n.2192/04 (cfr. Cons. Stato, Sez.VI, 14.12.2004, n.8062).
Ciò posto; considerato che il comportamento (sostanzialmente) omissivo della resistente contrasta apertamente con lo spirito – prima ancora che con la lettera – della legge “241” (che prevede, per tutti i soggetti pubblici, l’obbligo di aprire i propri archivi a chiunque abbia – come nella circostanza – un interesse giuridicamente rilevante a visionare determinati documenti), il Collegio – richiamati ( in una ai propri precedenti) i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa – non può (appunto) che ritenere fondato: ed, in quanto tale, meritevole di accoglimento, il ricorso in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
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Sezione I ter
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ACCOGLIE
il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto,
DICHIARA
sussistente il diritto della “Società Azionaria ALFA” di prender visione degli atti da essa richiesta con istanza del 31.7.2007;
ORDINA
al Ministero dell’Interno – e, per esso, al Ministro “pro tempore” – di consentire con immediatezza alla ricorrente di estrarre, a sue spese, copia di tali atti e di comunicare le generalità del responsabile del procedimento;
CONDANNA
il predetto Dicastero al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1000 Euro.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22.11.2007.
Patrizio Giulia PRESIDENTE
Franco De Bernardi ESTENSORE
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