E’ noto che, secondo principi giurisprudenziali da tempo pacifica-mente acquisiti e non più contestati, l’azione di accertamento postula la titolarità da parte del soggetto che la propone di un diritto sogget-tivo, a tutela del quale egli agisce in giudizio. Detta situazione non è riscontrabile nel caso in cui oggetto del contendere sono atti di palese natura organizzatoria (i criteri di assegna-zione delle bande orarie di traffico), a fronte dei quali la posizione dell’ istante è quella del titolare dell’interesse legittimo, da tutelare provocando un provvedimento, anche silente, dell’Amministrazione da aggredire nella via del giudizio impugnatorio-annullatorio._ Aggiungasi che la ricorrente, avendo tardivamente impugnato la sua assegnazione di quote per la stagione winter 2006-07, non ha un interesse tutelato a conoscere i criteri che sono stati adottati per l’assegnazione delle quote di spettanza ai controinteressati e le mo-tivazioni addotte a supporto degli stessi_ Risulta contrario a fondamentali principi di diritto e financo al comune buon senso anche il solo ipotizzare che a un giudice, contestualmente investito di tre ricorsi afferenti alla medesima vicenda contenziosa (impugnatorio, di accertamento e risarcitorio), mentre è sicuramente inibita la conoscenza degli atti di causa per la definizione nel merito dei primi due in conseguenza di errori processuali sicuramente imputabili al ricorrente, possa chiedersi di esaminare gli stessi atti per la pronuncia sull’istanza risarcitoria, atte-so che l’inibitoria alla conoscenza degli atti di causa deve conside-rarsi uno sbarramento per tutte le azioni contestualmente proposte.
Merita di essere segnalata la sentenza numero 2162 del 7 marzo 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma in tema di inammissibilità di una richiesta risarcitoria
< L’istanza risarcitoria, proposta con l’atto introduttivo del giudizio e confermata con quello successivamente dedotto nella via dei motivi aggiunti, è inammissibile ma sotto un duplice e concorrente profilo.
Il primo profilo è conseguente alla declaratoria di irricevibilità del ri-corso impugnatorio-annullatorio e di inammissibilità di quello di ac-certamento, la quale preclude al Collegio la possibilità di verificare l’esistenza dei presupposti che devono ricorrere perché il danno – che la ricorrente asserisce di aver sofferto per effetto del compor-tamento tenuto da Assoclearance nell’assegnazione degli slots da/per Milano Linate – possa effettivamente qualificarsi come “ingiu-sto” . Sembra infatti contrario a fondamentali principi di diritto e fi-nanco al comune buon senso anche il solo ipotizzare che a un giu-dice, contestualmente investito di tre ricorsi afferenti alla medesima vicenda contenziosa (impugnatorio, di accertamento e risarcitorio), mentre è sicuramente inibita la conoscenza degli atti di causa per la definizione nel merito dei primi due in conseguenza di errori pro-cessuali sicuramente imputabili al ricorrente, possa chiedersi di e-saminare gli stessi atti per la pronuncia sull’istanza risarcitoria, atte-so che l’inibitoria alla conoscenza degli atti di causa deve conside-rarsi uno sbarramento per tutte le azioni contestualmente proposte.
Aggiungasi, anche in questo caso con richiamo a pacifici principi di diritto, che l’inammissibilità dell’ istanza risarcitoria discende anche dalla mancata prova, da parte della ricorrente, del danno asserita-mente sofferto. La ricorrente, infatti, non solo non ha documentato il pregiudizio economico che asserisce di aver sofferto per il compor-tamento tenuto negli anni da Assoclearance, ma non lo ha neppure quantificato, come si evince dalla corrispondenza depositata in giu-dizio, dalla quale risulta che la misura del risarcimento è stata da essa rimessa ad un accordo bonario che auspicava di poter rag-giungere con la controinteressata.>
A cura di*************i
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2162 del 7 marzo 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
– Sezione Terza Ter –
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N. Reg. Sent.
Anno 2008
N. 10082 Reg. Ric.
Anno 2006
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composto dai Magistrati:
************ Presidente
************** Consigliere – relatore
************** Primo referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10082/06, proposto dalla ALFA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ***** d’****** e ********************* presso il cui studio legale in Roma, via della Vite n. 7, è elettivamente domiciliata,
contro
l’Assoclearance, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ******************** e *************** presso il cui studio in Roma, via del ************ 6, è elettivamente domiciliata,
l’ENAC ed il Ministero dei trasporti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, nonché
nei confronti di
BETA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. *************** presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2 è elettivamente domiciliata,
DELTA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************ e ***************ò e con questi elettivamente domiciliata presso la Segreteria del Tribunale adito,
GAMMA s.p.,a. – Linee Aeree Regionali Europee, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti **************** e ***************** presso il cui studio in Roma, viale Liegi n. 28, è elettivamente domiciliata,
ZETA – Linee Aeree Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ********************, ***************, ************è e ************** e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 15 presso lo studio dell’avv. ***è,
ZETA Express s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ********************, ***************, ************è e ************** e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 15 presso lo studio dell’avv. ***è,
ETA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
X s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per l’annullamento, previa sospensiva,
della determinazione di cui alla raccomandata n. 3916 del 6 ottobre 2006, con la quale l’Assoclearance ha comunicato la programmazione in ordine cronologico delle assegnazioni di una settimana tipo di traffico IATA winter06-07, nonché di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, in particolare del telex del 27 maggio 2006, nella parte in cui nega a ALFA gli slots richiesti per la stagione winter06-07 relativamente alle tratte Linate-Fiumicino (IG313 e IG 314, IG 7309 e IG7310, IG7313 e IG7314), Linate-Bari (IG7532 e IG7537) e Linate Parigi Orly (IG980, IG9802 e IG9803, IG9804 e IG9801, IG9804), nonché
per l’accertamento
dell’obbligo di Assoclearance di rendere noti tutti i criteri sottostanti all’avvenuta assegnazione delle bande orarie di traffico da/per l’aereoporto di Linate nella predetta stagione winter06-07 e del diritto di ALFA alla chance dell’assegnazione ovvero a quella comunque collegata alla messa in concorrenza degli slots richiesti per la stessa stagione con il telex in data 10 maggio 2006, nonché
per il risarcimento
del danno causato da Assoclearance con il comportamento tenuto nell’assegnazione degli slots da/per Linate nelle stagioni winter04-05, summer05, winter05-06, summer06 e winter06-07.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assoclearance;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ENAC e del Ministero dei trasporti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di BETA s.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di DELTA s.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di GAMMA s.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ZETA – Linee Aeree Italiane s.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ZETA Express s.p.a.;
Visto l’atto di motivi aggiunti notificato dalla ricorrente il 12 febbraio 2007;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008 il Consigliere ****** *******; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 3 novembre 2006 e depositato il successivo 8 novembre, ALFA s.p.a. impugna la determinazione di cui alla raccomandata n. 3916 del 6 ottobre 2006, con la quale l’Assoclearance le ha comunicato la programmazione in ordine cronologico delle assegnazioni di una settimana tipo di traffico IATA winter06-07, nonché il telex del 27 maggio 2006, nella parte in cui le nega gli slots richiesti per la stagione winter06-07 relativamente alle tratte Linate-Fiumicino (IG313 e IG 314, IG 7309 e IG7310, IG7313 e IG7314), Linate-Bari (IG7532 e IG7537) e Linate Parigi Orly (IG980, IG9802 e IG9803, IG9804 e IG9801, IG9804). Chiede altresì l’accertamento dell’obbligo di Assoclearance di rendere noti tutti i criteri sottostanti all’avvenuta assegnazione delle bande orarie di traffico da/per l’aereoporto di Linate nella predetta stagione winter06-07 e del diritto di ALFA alla chance dell’assegnazione ovvero a quella comunque collegata alla messa in concorrenza degli slots richiesti per la stessa stagione con il telex in data 10 maggio 2006.
Espone, in fatto, che il coordinamento del traffico aereo con un sistema di assegnazione di bande orarie è un fenomeno che si è imposto e diffuso come conseguenza del crescente congestionamento aeroportuale, inteso come sovraccarico sia delle aerolinee sia della capacità delle infrastrutture, e cioè delle piste e delle altre strutture nonché del sistema di controllo.
Detta situazione ha reso necessario adottare criteri sulla base dei quali operare una frammentazione della capacità aeroportuale in tante “nicchie” spazio – temporali da assegnare ai vettori (slots, id est la banda oraria).
Tale fenomeno ha dato origine al Regolamento Cee n. 95/1993 del 18 gennaio 1993 per l’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità. Detto Regolamento disciplina, in particolare, l’assegnazione dei diritti di decollo e atterraggio negli aeroporti; l’istituzione di un coordinatore e di un comitato di coordinamento; le procedure per l’assegnazione degli slots informate ai principi di imparzialità, trasparenza e non discriminazione nonché misure a favore del pieno sfruttamento delle risorse e dell’ingresso di nuovi operatori. Negli aeroporti individuati come “coordinati”, per atterrare o decollare è necessario per il vettore aereo o altro operatore di aeromobili aver ottenuto l’assegnazione di una banda oraria da parte di un coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari. Lo Stato provvede quindi alla nomina di un coordinatore dell’aereoporto il quale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, è l’unico responsabile dell’assegnazione delle bande orarie che, in tale qualità, deve agire in maniera indipendente, imparziale, non discriminatoria e trasparente.
In Italia il ruolo di coordinatore è stato attribuito, fino al 24 ottobre 1996, ad ZETA, poi a Civilavia e, in ultimo, con il D.M. 4 agosto 1997 n. 44, ad un’Associazione privata costituita tra le compagnie di navigazione aerea ed i gestori aeroportuali, denominata Assoclearance (Associazione Italiana Gestione Clearance e Slots), costituita il 25 luglio 1997.
Ai sensi dell’art. 6 del regolamento il coordinatore deve procedere all’assegnazione delle bande orarie due volte l’anno (i periodi temporali considerati sono summer/estate e winter/inverno), tenendo conto di tutti i vincoli tecnici, operativi ed ambientali.
Il criterio di assegnazione delle bande orarie è dato dal rispetto del cd. diritto di riassegnazione degli slots storici, in base al quale i vettori aerei non devono restituire al pool le serie di bande orarie di cui sono già titolari ed hanno anzi diritto di ottenerne la riassegnazione per la stagione successiva, purché dimostrino che le serie di slots sono state utilizzate per almeno l’80% del tempo. Il vettore, che non dimostra di avere utilizzato la serie di bande orarie per almeno l’80’% del tempo nel corso della stagione di traffico per la quale gli era stata assegnata, non può esigere che la serie gli venga riassegnata per la stagione successiva. Verificandosi tale evenienza, le relative bande vengono iscritte nel pool per essere redistribuite fra i vettori interessati.
La ripartizione del traffico del sistema aeroportuale di Milano – del quale fa parte l’aereoporto di Linate (che è quello che interessa la ricorrente) – è stata disciplinata con D.M. 5 gennaio 2001. La riduzione della capacità aeroportuale e la conseguente limitazione delle bande orarie autorizzabili è assicurata dai decreti mediante l’imposizione di limiti giornalieri alla frequenza dei voli rispetto a determinate destinazioni. Ciò comporta che l’assegnazione delle bande orarie relative ai voli da e per Linate deve tener conto non solo della capacità aeroportuale ma anche dei limiti imposti alle frequenze dei voli.
In applicazione del D.M. 5 gennaio 2001 l’unica rotta domestica da/per l’aereoporto di Linate non soggetta a limitazioni di frequenza è la linea Linate – Fiumicino. L’art. 4, punto d) prevede, infatti, che i vettori comunitari possono operare senza alcun limite collegamenti con sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico superiore a 2.800.000 unità. E’ dunque evidente che il controllo degli slots dell’aeroporto milanese diventa cruciale e condizionante l’ingresso dei vettori nel mercato.
Con lettera del 3 febbraio 2006 ALFA ha chiesto ad Assoclearance di “voler fornire evidenza, con cortese sollecitudine, delle assegnazioni delle bande orarie effettuate per la stagione winter 2005-2006 sulle destinazioni da/per l’aeroporto di Linate nonché di fornire il dettaglio relativo alla consistenza del pool negli anni dal 2000 al 2005 ed alla relativa assegnazione delle bande orarie costituenti il medesimo pool”.
Assoclearance ha risposto con lettera del 20 febbraio 2006 ed ha trasmesso a ALFA la copia del programma delle assegnazioni di slots per la stagione winter 2005-06 e, con riferimento alla richiesta sulla consistenza del pool, ha affermato che l’aeroporto di Linate è saturo e che pertanto non esiste lo slot pool. Ha aggiunto che nei rarissimi casi in cui si sono liberati uno o più slots, gli stessi sono stati utilizzati prioritariamente per effettuare i possibili miglioramenti agli orari e quindi allocati secondo la lista di attesa esistente in quel momento.
La ricorrente afferma che una lista di attesa valevole come criterio di assegnazione degli slots non è mai stata resa pubblica da Assoclearance e che è dubbio che essa sia mai stata formata. Nel giugno del 2006 la ricorrente ha sollecitato l’Enac e Assoclearance ad intervenire per impedire l’esercizio dei voli WindJet effettuati sulle rotte indicate (Linate – Palermo e Linate – Catania) che risultando svolti in violazione della normativa di riferimento. Assoclearance ha risposto con fax del 26 giugno 2996 chiedendo all’Enac di notiziare sull’andamento della situazione rappresentata dalla stessa ricorrente, ma Enac non ha risposto.
Approssimandosi la programmazione dei voli per la stagione winter 2006 – 2007, con telex del 10 maggio 2006 ALFA ha quindi chiesto ad Assoclearance l’assegnazione degli slots Linate – Palermo, Linate . Catania, Linate – Napoli e Linate – Fiumicino.
Con telex del 27 maggio 2006 Assoclearance ha comunicato a ALFA l’assegnazione degli slots per i collegamenti Linate – Fiumicino, Linate – Palermo, Linate – Napoli e Linate – Catania. Ha invece negato l’assegnazione di slots per i voli Linate-Fiumicino (IG313 e IG 314, IG 7309 e IG7310, IG7313 e IG7314), Linate-Bari (IG7532 e IG7537), Linate – ******* (IG7558 e IG7531) e Linate Parigi Orly (IG980, IG9802 e IG9803, IG9804 e IG9801, IG9804). Infine, con raccomandata del 6 ottobre 2006 n. 3916 Assoclearance ha comunicato alla ricorrente la programmazione, in ordine cronologico, delle assegnazioni di una settimana tipo di traffico IATA winter06.
2. Avverso detti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:
A) sull’assegnazione degli slots di Linate a DELTA :
a) Violazione delle norme e dei principi di cui al regolamento Cee n. 95/10993 del Consiglio del 18 gennaio 1993 – Violazione del d.m. 4 agosto 1997 n. 44/T – Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – Ingiustizia manifesta. Illegittimamente alla compagnia aerea DELTA sono stati assegnati due slots per le tratte Linate – Catania e Linate – Palermo. WindJet era infatti stata autorizzata ad effettuare collegamenti da Linate per la Sicilia solo in via eccezionale e limitatamente alla stazione estiva del 2005. Aggiungasi che detta assegnazione è del tutto immotivata.
B) sull’assegnazione degli slots di Linate a più vettori riconducibili ad un gruppo:
Violazione art. 10, comma 8, del Regolamento Cee n. 95/03 e del D.M. 5 gennaio 2001 – Violazione del D.M. 4 agosto 1997 n. 44/T – Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – Ingiustizia manifesta. Assoclearance ha assegnato alcuni slots senza tener conto dell’esistenza di situazioni di controllo e di accordi di code sharing tra i vettori richiedenti. Illegittimamente, infatti, le assegnazioni effettuate consentono ai vettori di effettuare, in ragione dei collegamenti societari e dei rapporti di codesharing, un numero di voli superiore a quello consentito dal D.M. 5 gennaio 2001.
3. Con motivi aggiunti, notificati il 12 febbraio 2007 e depositati il successivo 14 febbraio, la ricorrente, alla luce della documentazione depositata in atti il 15 e 21 dicembre 2006 da Assoclearance e da Enac in ottemperanza all’ordinanza presidenziale 28 dicembre 2006 n. 520, deduce ulteriori profili di illegittimità dell’assegnazione degli slots alle controinteressate, chiedendo altresì l’annullamento di atti risalenti al 2005.
4. La ricorrente chiede altresì la condanna di Assoclearance al risarcimento dei danni subiti per effetto degli illegittimi atti adottati.
5. Si è costituta in giudizio Enac, che ha preliminarmente eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.
6. Si è costituita in giudizio Assoclearance, che ha preliminarmente eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.
7. Si è costituita in giudizio BETA s.p.a., che ha che ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.
8. Si è costituita in giudizio DELTA s.p.a., che ha preliminarmente eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.
9. Si è costituita in giudizio GAMMA s.p.a., che ha preliminarmente eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.
10. Si è costituita in giudizio ZETA – Linee Aeree Italiane s.p.a. che ha preliminarmente eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.
11. Si è costituita in giudizio ZETA Express s.p.a., che ha preliminarmente eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.
12. ETA s.p.a. non si è costituita in giudizio.
13. X s.p.a. non si è costituita in giudizio.
14. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
15. Nella camera di consiglio del 23 novembre 2006, nell’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione proposta dal ricorrente è stato abbinato al merito.
16. All’udienza del 28 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, la ALFA s.p.a. impugna la determinazione di cui alla raccomandata n. 3916 del 6 ottobre 2006, con la quale l’Assoclearance, su sua espressa e conforme richiesta, le ha comunicato la programmazione, in ordine cronologico, delle assegnazioni di una settimana tipo di traffico IATA winter06-07, sulle destinazioni da/per l’ aeroporto di Milano-Linate, nonché il telex del 27 maggio 2006, nella parte in cui le nega gli slots richiesti per la stagione winter06-07 relativamente alle tratte Linate-Fiumicino (IG313 e IG 314, IG 7309 e IG7310, IG7313 e IG7314), Linate-Bari (IG7532 e IG7537) e Linate Parigi Orly (IG980, IG9802 e IG9803, IG9804 e IG9801, IG9804).
Contestualmente chiede che sia accertato l’obbligo di Assoclearance di rendere noti e, conseguentemente, il suo diritto di conoscere tutti i criteri sottostanti all’avvenuta assegnazione delle bande orarie di traffico da/per l’aereoporto di Linate nella predetta stagone winter06-07, nonché il suo diritto alla chance dell’assegnazione ovvero a quella comunque collegata alla messa in concorrenza degli slots richiesti per la stessa stagione con il telex in data 10 maggio 2006.
Deduce, nella sostanza, che Assoclearance (Associazione Italiana Gestione Clearance e Slots) – la quale, per effetto del D.M. 4 agosto 1997 n. 44 ha assunto il ruolo di ************ – ha illegittimamente distribuito tra i diversi vettori aerei gli slots, in palese violazione del Regolamento Cee n. 95/1993 del 18 gennaio 1993.
2. Visti gli atti di causa il Collegio rileva che il ricorso, proposto nella duplice forma del giudizio di annullamento delle predette note e di accertamento del diritto alla conoscenza dei criteri di assegnazione delle bande orarie fra i diversi vettori operanti nell’aeroporto di Milano Linate, anche in funzione della tutela della chance alla loro assegnazione ovvero a quella comunque collegata alla messa in concorrenza degli slots richiesti per la stessa stagione winter06-07, è in parte irricevibile e in parte inammissibile.
3. E’ in primo luogo irricevibile l’azione di annullamento.
Ed invero, risulta dagli atti di causa che la ricorrente aveva partecipato alle consultazioni IATA, tenutesi nel giugno 2006, con le quali, a livello internazionale, sono state concordate le fasce orarie da distribuire.
Ma a prescindere da detto profilo, è assorbente la considerazione che dei due atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, quello effettivamente lesivo – ma tardivamente impugnato con il ricorso notificato il 3 novembre 2006 – è il telex del 27 maggio 2006, perché nega alla ricorrente gli slots da essa richiesti per la stagione winter06-07 relativamente alle tratte Linate-Fiumicino (IG313 e IG 314, IG 7309 e IG7310, IG7313 e IG7314), Linate-Bari (IG7532 e IG7537) e Linate Parigi Orly (IG980, IG9802 e IG9803, IG9804 e IG9801, IG9804).
La raccomandata n. 3916 del 6 ottobre 2006, con la quale l’Assoclearance, in risposta ad una conforme sua richiesta, le ha comunicato la programmazione, in ordine cronologico, delle assegnazioni di una settimana tipo di traffico IATA winter 2006-07, non ha un autonomo contenuto provvedimentale, ma assume come presupposto degli elementi di conoscenza sollecitati dalla ricorrente non solo le decisioni assunte in sede di Conferenza IATA ma anche il diniego di assegnazione di altri slots, opposto nel maggio 2006, le une e l’ altro da tempo noti a ALFA.
D’altro canto è del tutto ragionevole ritenere che la richiesta di informazioni (su elementi di fatto già conosciuti) era stata avanzata dalla ricorrente allo scopo di provocare l’adozione, da parte della sua interlocutrice, di un nuovo provvedimento da poter tempestivamente impugnare, coinvolgendolo nella vicenda contenziosa ingenerata dal telex del 27 maggio 2006, nel non assecondabile tentativo di recuperare in questo modo la possibilità di dedurre censure che, pur formalmente indirizzate anche avverso detta nota, si rivolgono in realtà contro il succitato telex del 27 maggio 2006.
4. E’ invece inammissibile l’azione di accertamento uno actu proposta.
E’ noto che, secondo principi giurisprudenziali da tempo pacificamente acquisiti e non più contestati, l’azione di accertamento postula la titolarità da parte del soggetto che la propone di un diritto soggettivo, a tutela del quale egli agisce in giudizio. Detta situazione non è riscontrabile nel caso in cui oggetto del contendere sono, come nella specie, atti di palese natura organizzatoria (i criteri di assegnazione delle bande orarie di traffico), a fronte dei quali la posizione dell’ istante è quella del titolare dell’interesse legittimo, da tutelare provocando un provvedimento, anche silente, dell’Amministrazione da aggredire nella via del giudizio impugnatorio-annullatorio.
Aggiungasi che la ricorrente, avendo tardivamente impugnato la sua assegnazione di quote per la stagione winter 2006-07, non ha un interesse tutelato a conoscere i criteri che sono stati adottati per l’assegnazione delle quote di spettanza ai controinteressati e le motivazioni addotte a supporto degli stessi.
5. La declaratoria di irricevibilità si estende anche agli atti impugnati nella via dei motivi aggiunti, perché già noti alla ricorrente pur se depositati in giudizio da Assoclearance e da Enac in ottemperanza all’ordinanza presidenziale 28 dicembre 2006 n. 520.
6. L’istanza risarcitoria, proposta con l’atto introduttivo del giudizio e confermata con quello successivamente dedotto nella via dei motivi aggiunti, è inammissibile ma sotto un duplice e concorrente profilo.
Il primo profilo è conseguente alla declaratoria di irricevibilità del ricorso impugnatorio-annullatorio e di inammissibilità di quello di accertamento, la quale preclude al Collegio la possibilità di verificare l’esistenza dei presupposti che devono ricorrere perché il danno – che la ricorrente asserisce di aver sofferto per effetto del comportamento tenuto da Assoclearance nell’assegnazione degli slots da/per Milano Linate – possa effettivamente qualificarsi come “ingiusto” . Sembra infatti contrario a fondamentali principi di diritto e financo al comune buon senso anche il solo ipotizzare che a un giudice, contestualmente investito di tre ricorsi afferenti alla medesima vicenda contenziosa (impugnatorio, di accertamento e risarcitorio), mentre è sicuramente inibita la conoscenza degli atti di causa per la definizione nel merito dei primi due in conseguenza di errori processuali sicuramente imputabili al ricorrente, possa chiedersi di esaminare gli stessi atti per la pronuncia sull’istanza risarcitoria, atteso che l’inibitoria alla conoscenza degli atti di causa deve considerarsi uno sbarramento per tutte le azioni contestualmente proposte.
Aggiungasi, anche in questo caso con richiamo a pacifici principi di diritto, che l’inammissibilità dell’ istanza risarcitoria discende anche dalla mancata prova, da parte della ricorrente, del danno asseritamente sofferto. La ricorrente, infatti, non solo non ha documentato il pregiudizio economico che asserisce di aver sofferto per il comportamento tenuto negli anni da Assoclearance, ma non lo ha neppure quantificato, come si evince dalla corrispondenza depositata in giudizio, dalla quale risulta che la misura del risarcimento è stata da essa rimessa ad un accordo bonario che auspicava di poter raggiungere con la controinteressata.
7. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Le spese e gli onorari del giudizio possono essere invece integralmente compensati fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2008.
************ Presidente
************** Componente – Estensore
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