In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità è necessaria l’audizione del minore

Con la sentenza n.11890 del 9 giugno 2015, la Suprema Corte ha affermato il diritto del minore ad essere ascoltato nell’ambito della procedura di dichiarazione dello stato di adottabilità, richiamando i principio sovranazionali espressi dalle Convenzioni di New York e di Strasburgo sui diritti dei fanciulli.

Nel caso di specie, il Tribunale per i minorenni territorialmente competente aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore, stante la situazione di abbandono e di degrado familiare in cui si trovava. La decisione veniva impugnata sia dai genitori che da una zia.

La Corte di Appello accoglieva l’appello incidentale proposto dalla zia, escludendo la sussistenza della situazione di abbandono, richiesta ai fini della dichiarazione di adottabilità ex art. 8, comma I, della Legge n. 184 del 1993, stante la manifestazione di disponibilità della zia ad accogliere e prendersi cura del minore.

Ricorreva in Cassazione il tutore definitivo, nominato dal Tribunale per i minori, il quale riteneva errata la valutazione effettuata dalla Corte di Appello relativamente alla non sussistenza dello stato di abbandono, in quanto basata esclusivamente su una generica disponibilità della zia, peraltro manifestata solo in sede di giudizio di appello, a prendersi cura del minore, senza disporre alcun indagine circa gli effettivi rapporti intercorrenti tra la zia e il nipote. Inoltre, la ricorrente evidenziava come il giudice di seconde cure, sebbene avesse disposto l’audizione del minore, non avrebbe tenuto affatto conto delle sue dichiarazioni, dalle quali chiaramente si desumeva che il minore non voleva essere affidato ad alcun parente, volendo restare presso la famiglia che lo aveva in affido.

La Suprema Corte ha ritenuto fondati tali motivi, affermando in particolare che la mancata considerazione dell’opinione espressa dal minore determina una lesione del diritto del minore all’auto-determinazione, tutelato dall’art. 6 della Convenzione europea di Strasburgo

sull’esercizio dei diritti del minore. L’audizione dei minori, ricorda il giudice di legittimità, già prevista nell’art.12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuto un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata con la Legge n. 77 del 2003, nonché degli articoli 315 bis, 336 bis e 337 octies c.c.

In particolare, la Convenzione di Strasburgo pone in risalto la necessità di promuovere e difendere i diritti e interessi dei minori nel rapporto con le autorità giudiziarie e contempla specifiche misure processuali per promuovere l’esercizio dei diritti del fanciullo, tra le quali certamente figura il diritto del minore ad essere ascoltato, ad esprimere la propria opinione nell’ambito dei procedimenti che lo riguardano; opinione che deve essere poi oggetto di valutazione attenta da parte del giudice nell’adozione delle proprie decisioni.

La Corte, quindi, nel cassare l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello competente enuncia il seguente principio di diritto:” in tema di dichiarazione sullo stato di adottabilità, l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, con la conseguenza che, una volta disposta tale audizione anche in grado di appello, il giudice del gravame non può prescindere dal tener conto delle relative risultanze.”

Dott. ssa Gamen Mariachiara

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento