In tema di estradizione per l’estero, l’intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l’inammissibilità, per sopraggiunta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta dalla persona reclamata

(Ricorso dichiarato inammissibile)

Il fatto

La Corte di appello di Torino rigettava l’istanza difensiva con la quale il ristretto, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nel procedimento di estradizione passiva instaurato nei suoi confronti sulla base di una richiesta di consegna formulata dall’autorità governativa degli Stati Uniti d’America per dare esecuzione all’ordine di cattura emesso da un giudice di una Contea, aveva domandato la revoca di quella misura o la sostituzione con altra meno gravosa.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale ordinanza presentava ricorso l’estradando, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale deduceva violazione di legge, in relazione agli artt. 708 cod. proc. pen. e XIII del Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Stati Uniti d’America, per avere la Corte territoriale ritardato la definizione del procedimento e la consegna dell’interessato, così determinando la perdita di efficacia della misura cautelare, peraltro in una situazione connessa all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19 e alle sue precarie condizioni di salute colpito da quel virus.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Cassazione riteneva il ricorso sia inammissibile in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di estradizione per l’estero, l’intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l’inammissibilità, per sopraggiunta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta dalla persona reclamata avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare disposta a suo carico nel corso del procedimento estradizionale atteso che, In tale ipotesi, l’interesse all’impugnazione non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011).

Orbene, nel caso di specie, gli Ermellini facevano presente come, nelle more della fissazione dell’odierna udienza, il ricorrente, che aveva prestato il consenso ad essere stradato, fosse stato consegnato ai funzionari dell’autorità governativa richiedente l’estradizione sicché, per la Corte, era sopravvenuta una mancanza di interesse a coltivare l’impugnazione.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto, citandosi giurisprudenza conforme, viene postulato che, in tema di estradizione per l’estero, l’intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l’inammissibilità, per sopraggiunta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta dalla persona reclamata avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare disposta a suo carico nel corso del procedimento estradizionale atteso che, in tale ipotesi, l’interesse all’impugnazione non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione.

E’ dunque sconsigliabile, ove si verifichi una situazione di questo genere, impugnare provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare disposta nel corso di un procedimento estradizionale ben potendosi incorrere nel rischio che il ricorso proposto venga dichiarato inammissibile.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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