In tema di guida in stato di ebbrezza, come va intesa la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato

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(Ricorso rigettato)

[Riferimento normativo: D.lgs., 30/04/1992, n. 285, art. 186, c. 2, lett. c)]

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia con la quale era stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), ricorreva per Cassazione il P.G..

Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione poiché illegittimamente nel caso in esame era stato applicato il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida sulla base dell’affermazione che l’auto era di proprietà della “Consulenza s.a.s. di P. e C.“, soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche dei soci posto che non era dato ravvisare una netta separazione tra società e soci proprietari potendosi equiparare la figura del socio di una società di persone a quella del proprietario dal momento che i soci, assumendo ciascuno la veste di legale rappresentante, non perdono il carattere di proprietari pro quota o in solido del bene facente parte del patrimonio sociale tant’è che il ricorrente, come si evince dalla visura camerale acquisita agli atti, è socio di una società di persone con il padre A. e, di fatto, usava l’autovettura anche di notte o nel fine settimana.

A fronte di ciò, la sanzione amministrativa accessoria doveva viceversa essere raddoppiata solo ed esclusivamente laddove non vi sia alcun collegamento, neanche indiretto, del proprietario del veicolo con il conducente di quest’ultimo.

Si chiedeva pertanto annullamento della sentenza impugnata.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Si osservava in via preliminare come non potesse essere dichiarata la prescrizione del reato di cui all’art. 186 C.d.S. in quanto, allorché con l’impugnazione vengano devolute alla cognizione del giudice ad quem esclusivamente questioni relative all’applicazione di sanzioni amministrative accessorie, i profili penali della regiudicanda sono intangibili in quanto coperti dal giudicato ed è pertanto irrilevante l’eventuale prescrizione del reato, maturata nel frattempo (Cass., Sez. 4, n. 4146 del 18-9-2000).

Tal che se ne faceva derivare che, nel giudizio di cassazione, ove, come nel caso in esame, nel ricorso si faccia questione esclusivamente della durata della sospensione della patente di guida, è da ritenersi interamente formato il giudicato sulla responsabilità e sulla pena ed è quindi da escludere la rilevanza della prescrizione (Cass., Sez. 4, n. 6725 del 223-1999; Cass., Sez. 4, n. 40894 del 8-10-2009).

Premesso ciò, gli ermellini riteneva come la doglianza formulata dal ricorrente fosse infondata posto che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Cass., Sez. 4, n. 3311 del 02/12/2016; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013; Cass., n. 20610 del 2010) e, di conseguenza, perché possa ritenersi che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato ma all’imputato e possa quindi disporsi la confisca del mezzo anziché il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, è necessario che risulti che l’imputato aveva il possesso o la detenzione del veicolo in via non occasionale.

Orbene, declinando tale principio di diritto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour facevano presente come dalla motivazione della sentenza impugnata risultasse che la prova di ciò non era stata raggiunta atteso che il giudice a quo aveva rilevato che l’auto fosse di proprietà della s.a.s. “Consulenza di P. A E C” e la circostanza che l’imputato facesse uso dell’auto fuori dall’ordinario orario di lavoro non era sufficiente a indurre a ritenere fittizia l’intestazione della proprietà dell’autoveicolo in capo alla società, in assenza di ulteriori dati significativi in tal senso. Trattasi di apprezzamento di merito, sorretto da un apparato argomentativo non connotato da manifesta illogicità e quindi insindacabile in sede di legittimità.

Da ciò se ne faceva conseguire come potesse ritenersi sussistente il presupposto costituito dall’effettivo e concreto dominio sulla cosa tale da integrare il requisito dell’appartenenza, nell’ottica delineata dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) tenuto conto altresì del fatto che la nozione di “persona estranea al reato” implica che si tratti di un soggetto distinto dall’imputato e che non abbia esplicato alcun ruolo nella vicenda inerente alla commissione dell’illecito mentre, nel caso in esame, pur essendo il P. socio della società proprietaria del veicolo, non poteva negarsi che quest’ultima costituisse, indipendentemente dalla titolarità di una autonoma soggettività giuridica, un soggetto non coincidente con l’imputato e al quale non poteva attribuirsi alcun ruolo nella commissione del reato e, pertanto, il giudice a quo, ad avviso della Corte, non aveva correttamente proceduto alla confisca del veicolo anche a tutela degli altri soci che sarebbero stati ingiustificatamente danneggiati dalla relativa statuizione e aveva applicato il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria.

Conclusioni

La sentenza in questione è assai interessante nella parte in cui chiarisce, in relazione a quanto previsto dall’art. 186, c. 2, lett. c), C.d.S., la nozione di “persona estranea al reato“.

Difatti, in questa pronuncia, viene affermato che la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

Dunque, sempre secondo quanto rilevato in tale pronuncia, perché possa ritenersi che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato ma all’imputato e possa quindi disporsi la confisca del mezzo anziché il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, è necessario che risulti che l’imputato aveva il possesso o la detenzione del veicolo in via non occasionale tenuto conto altresì del fatto che la nozione di “persona estranea al reato” implica che si tratti di un soggetto distinto dall’imputato e che non abbia esplicato alcun ruolo nella vicenda inerente alla commissione dell’illecito.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale provvedimento, di conseguenza, proprio perché fa chiarezza su siffatta tematica giuridica, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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